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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 17.11.2025
, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 6784/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “prestazione pensione assegno” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Alessandro Simone ed elettivamente domiciliata Parte_1
sito in Formicola(CE) alla Via Stefano Caputo 24/26.
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dagli avvocati ID GI CP_1
TA, Itala de Benedictis, ID GI, CA OL, DA TA e CO MO ed elettivamente domiciliati in Caserta, via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 25/09/2024, la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere, l'annullamento del CP_ provvedimento, comunicato dall' in data 08.05.2024, con cui veniva richiesta la restituzione di somme indebitamente percepite quale invalidità civile non spettante per il periodo dal 01.01.2022 al
31.12.2023 per un importo pari ad euro 4.111,38, deducendo la nullità e l'illegittimità delle pretese di CP_ ripetizione dell' per gli articolati motivi indicati in ricorso. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso e concludeva come in atti. CP_ In corso di causa l' chiedeva cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto ad annullare, in via di autotutela, l'atto impugnato.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
******
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Nel caso di specie è documentato che l' ha provveduto ad annullare in via di autotutela l'atto CP_ impugnato ( Cfr. prod. telematica .
Nel presente procedimento, quindi, l'ottemperamento della prestazione chiesta in domanda comporta la declaratoria della cassata materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Quanto alla domanda sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale, nel caso di specie, non
è revocabile in dubbio la fondatezza della pretesa attorea, comprovata oltre che dalle emergenze CP_ probatorie, anche dalla circostanza che l' ha annullato l'indebito in quanto, dalla documentazione CP_ allegata è emerso che, in seguito alla proposizione del ricorso amministrativo l riteneva non assoggettabile all'Irpef il ricavato della compravendita dell'immobile indicato in atti che aveva causato il sorgere di detto indebito impugnato.
Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che l'ottemperamento della prestazione da parte del convenuto sia avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio.
Tuttavia, non può essere disconosciuto da questo giudicante un comportamento affatto collaborativo del resistente, che può certamente essere positivamente valutato ai fini della condanna alle spese di lite.
Si ritiene, pertanto equo compensare parzialmente ed in ragione della metà le spese di lite, condannando parte resistente al pagamento della rimanente quota liquidata come da dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averne fatta anticipazione
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 884,50 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Alessandro Simone compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 17.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 6784/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “prestazione pensione assegno” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Alessandro Simone ed elettivamente domiciliata Parte_1
sito in Formicola(CE) alla Via Stefano Caputo 24/26.
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dagli avvocati ID GI CP_1
TA, Itala de Benedictis, ID GI, CA OL, DA TA e CO MO ed elettivamente domiciliati in Caserta, via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 25/09/2024, la ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere, l'annullamento del CP_ provvedimento, comunicato dall' in data 08.05.2024, con cui veniva richiesta la restituzione di somme indebitamente percepite quale invalidità civile non spettante per il periodo dal 01.01.2022 al
31.12.2023 per un importo pari ad euro 4.111,38, deducendo la nullità e l'illegittimità delle pretese di CP_ ripetizione dell' per gli articolati motivi indicati in ricorso. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso e concludeva come in atti. CP_ In corso di causa l' chiedeva cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto ad annullare, in via di autotutela, l'atto impugnato.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
******
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ Nel caso di specie è documentato che l' ha provveduto ad annullare in via di autotutela l'atto CP_ impugnato ( Cfr. prod. telematica .
Nel presente procedimento, quindi, l'ottemperamento della prestazione chiesta in domanda comporta la declaratoria della cassata materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Quanto alla domanda sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale, nel caso di specie, non
è revocabile in dubbio la fondatezza della pretesa attorea, comprovata oltre che dalle emergenze CP_ probatorie, anche dalla circostanza che l' ha annullato l'indebito in quanto, dalla documentazione CP_ allegata è emerso che, in seguito alla proposizione del ricorso amministrativo l riteneva non assoggettabile all'Irpef il ricavato della compravendita dell'immobile indicato in atti che aveva causato il sorgere di detto indebito impugnato.
Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che l'ottemperamento della prestazione da parte del convenuto sia avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio.
Tuttavia, non può essere disconosciuto da questo giudicante un comportamento affatto collaborativo del resistente, che può certamente essere positivamente valutato ai fini della condanna alle spese di lite.
Si ritiene, pertanto equo compensare parzialmente ed in ragione della metà le spese di lite, condannando parte resistente al pagamento della rimanente quota liquidata come da dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averne fatta anticipazione
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 884,50 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Alessandro Simone compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 17.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella