Articolo 2 della Legge 22 luglio 1977, n. 488
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 agosto 1977
Art. 2.
La Societa' italiana per l'organizzazione internazionale presentera' al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della Societa'.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento alla Societa' italiana per l'organizzazione internazionale della quota di contributo relativa allo esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.
Entrata in vigore il 23 agosto 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente