Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2714/2024 di R.G.; promossa con ricorso depositato
DA
, Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti Luca Diana e Paola Diana;
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. Ilaria Martinis;
- resistente -
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO in sede;
causa avente ad oggetto: riconoscimento di prole nata fuori dal matrimonio ex art. 250 c.c.. ritenuta in decisione sulle conclusioni precisate come segue.
Conclusioni congiunte delle parti (rese all'udienza del 11.3.2025):
- darsi atto che la madre presta acquiescenza alla domanda formulata dal ricorrente di pronuncia di sentenza che tenga luogo del consenso mancante ex art. 250 c.c. con l'aggiunta alla
1
- disporsi conseguentemente l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
- disporsi che, fino al compimento del terzo anno di età, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a settimane alternate nei seguenti tempi: la prima settimana il lunedì e il mercoledì prendendola all'asilo nido alle 15.30 e riportandola dalla madre alle 19.00, la seconda settimana il martedì prendendola all'asilo nido alle 15.30 e riportandola dalla madre alle 19.00 e il venerdì sempre prendendola all'asilo e tenendola presso di sé a dormire per poi riportarla dalla mamma il sabato alle
19:00, e così di settimana in settimana. In caso di malattia la bambina rimarrà presso la mamma e il papà potrà vederla presso la casa materna. Nel periodo estivo di quest'anno il padre potrà tenere con sé la figlia per due periodi non consecutivi di tre giorni consecutivi ciascuno con 3 pernotti inclusi
(con prelievo e riaccompagnamento a cura del padre). Nel periodo estivo del 2026 il padre potrà tenere con sé la figlia per due periodi non consecutivi di 6 giorni e 6 pernotti ciascuno. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie
2025 il padre potrà tenere con sé la figlia anche per tre giorni consecutivi con pernotti. Darsi atto che nel 2025 la minore trascorrerà il giorno di Natale con la madre e il 26 dicembre con il padre.
L'anno successivo le vacanze natalizie verranno ripartite a metà e al padre spetterà la giornata di
Natale;
a partire dal terzo anno di età della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena, nonché un giorno infrasettimanale con pernotto nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e due giorni con due pernotti nella settimana che termina con weekend di competenza materna (i giorni verranno concordati dalle parti). Vacanze natalizie e pasquali a metà, alternando di anno in anno
Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Due settimane (anche consecutive dal quarto anno di età della bambina) nel periodo estivo con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- darsi atto che la sig.ra potrà trascorrere anche nel 2025 e nel 2026 due CP_1
Per_ settimane continuative durante l'estate con , in periodo da comunicare al sig. con Pt_1
almeno 15 giorni di preavviso;
Per_
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento di con il versamento di un Pt_1 assegno mensile dell'importo di € 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore come indicato e disciplinato dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, comprese le spese per asilo nido e le future spese per mensa scolastica;
2 - disporre che l'assegno unico e universale per la minore sia percepito per intero dalla sig.ra
; CP_1
- darsi atto che le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore;
- spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- ha chiesto ex art. 250 c.c. la pronuncia che tiene luogo del consenso Parte_1
mancante di a riconoscere la figlia deducendo: CP_1 Persona_1
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente dalla quale nasceva, in data
Per_ 20.1.2024, la piccola;
- che al momento della nascita la figlia veniva riconosciuta dalla sola madre che, stante la crisi che già da tempo caratterizzava il rapporto di coppia, aveva impedito al compagno di riconoscere immediatamente la figlia;
- di avere sempre manifestato l'intenzione di riconoscere la propria figlia e di contribuire alla sua crescita anche sotto il profilo economico;
- di avere effettuato un test di paternità che aveva confermato in capo al ricorrente la paternità
Per_ della piccola;
- di avere successivamente ottenuto il consenso della resistente al riconoscimento e avviato conseguentemente il relativo procedimento amministrativo;
tuttavia, la revocava il proprio CP_1
consenso così interrompendo l'iter amministrativo.
Il ricorrente domandava anche l'attribuzione alla minore del cognome paterno in aggiunta a quello materno e la regolamentazione del proprio diritto di visita, proponendosi di concorrere nel
Per_ mantenimento di mediante corresponsione di una somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie. si è costituita in giudizio senza contestare la paternità del ricorrente, anzi CP_1
Per_ manifestando il proprio consenso al riconoscimento della figlia da parte del ricorrente, proponendo però un graduale e diverso calendario di visite paterne.
Le parti hanno, quindi, ricercato un complessivo accordo, raggiunto infine davanti al G.I. all'udienza dell'11.3.2025 e hanno concluso congiuntamente come sopra riportato.
2-
Il Collegio prende atto che la resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta al riconoscimento della figlia da parte del padre.
3 Del resto, la paternità è indubbiamente comprovata dal test del DNA effettuato presso una struttura pubblica e prontamente versato in atti dal ricorrente.
Tenendo luogo del consenso inizialmente mancante, in assenza di validi motivi di opposizione, il Collegio deve accertare e dichiarare la paternità naturale di Parte_1
nei confronti della minore . Persona_1
Alla stessa deve essere aggiunto il cognome paterno rispetto a quello materno, in conformità a quanto concordato dai genitori, così da chiamarsi . Persona_1
3-
Quanto alle condizioni concordate relative all'affidamento e al mantenimento della minore, il
Collegio le ritiene conformi ai suoi interessi morali e materiali e dispone pertanto in conformità alle stesse.
4-
Le spese di lite devono essere compensate, come del resto richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
1- Accerta e dichiara la paternità naturale del sig. nei confronti di Parte_1
: Persona_1
2- Attribuisce a il cognome paterno da aggiungersi a quello materno, Persona_1 Pt_1
così da chiamarsi;
Persona_1
3- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Udine di provvedere alla annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di nascita di;
Persona_1
4- dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
5- dispone che: fino al compimento del terzo anno di età, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a settimane alternate nei seguenti tempi: la prima settimana il lunedì e il mercoledì prendendola all'asilo nido alle 15.30 e riportandola dalla madre alle 19.00, la seconda settimana il martedì prendendola all'asilo nido alle 15.30 e riportandola dalla madre alle 19.00 e il venerdì sempre prendendola all'asilo e tenendola presso di sé a dormire per poi riportarla dalla mamma il sabato alle
19:00, e così di settimana in settimana. In caso di malattia la bambina rimarrà presso la mamma e il papà potrà vederla presso la casa materna. Nel periodo estivo di quest'anno il padre potrà tenere con sé la figlia per due periodi non consecutivi di tre giorni consecutivi ciascuno con 3 pernotti inclusi
4 (con prelievo e riaccompagnamento a cura del padre). Nel periodo estivo del 2026 il padre potrà tenere con sé la figlia per due periodi non consecutivi di 6 giorni e 6 pernotti ciascuno. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie
2025 il padre potrà tenere con sé la figlia anche per tre giorni consecutivi con pernotti. Darsi atto che nel 2025 la minore trascorrerà il giorno di Natale con la madre e il 26 dicembre con il padre.
L'anno successivo le vacanze natalizie verranno ripartite a metà e al padre spetterà la giornata di
Natale;
a partire dal terzo anno di età della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena, nonché un giorno infrasettimanale con pernotto nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e due giorni con due pernotti nella settimana che termina con weekend di competenza materna (i giorni verranno concordati dalle parti). Vacanze natalizie e pasquali a metà, alternando di anno in anno
Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Due settimane (anche consecutive dal quarto anno di età della bambina) nel periodo estivo con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- darsi atto che la sig.ra potrà trascorrere anche nel 2025 e nel 2026 due CP_1
Per_ settimane continuative durante l'estate con , in periodo da comunicare al sig. con Pt_1
almeno 15 giorni di preavviso;
Per_
6- dispone che il sig. contribuisca al mantenimento di con il versamento di un Pt_1 assegno mensile dell'importo di € 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore come indicato e disciplinato dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, comprese le spese per asilo nido e le future spese per mensa scolastica;
7- dispone che l'assegno unico e universale per la minore sia percepito per intero dalla sig.ra
; CP_1
8- dà atto che le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore;
9- spese compensate.
Così deciso in Udine nella Camera di Consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
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