Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11827/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti ANNALISA BOCCUNI e VINCENZO Parte_1
GAUDIO;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni “Previa declaratoria del diritto di Parte_2 all'assegno sociale richiesto con domanda del 21.12.2020, con la maggiorazione sociale di cui alla legge 448/01, condannare l a CP_1 corrisponderlo, con la decorrenza che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con loro totale distrazione in favore del procuratore costituito per fattane anticipazione”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, avendo accolto in autotutela la domanda di assegno sociale, comprensivo della maggiorazione sociale, a seguito della modifica,
All'odierna udienza in trattazione scritta la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, limitatamente, tuttavia, alle annualità 2021 – 2022 - 2024.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha liquidato, nelle CP_1 more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso (cfr. modello TE08 allegato al fascicolo di parte resistente).
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso in merito alle annualità 2021 – 2022 - 2024.
E' pacifico, tuttavia, che l non abbia liquidato la prestazione CP_2 per l'anno 2023.
In proposito, va precisato che l con provvedimento del 14.11.2023 in CP_1 atti, ha accolto in autotutela la domanda del ricorrente di assegno sociale, comprensivo di maggiorazione sociale. In particolare, nel detto provvedimento si legge quanto segue “In data
1/6/2021 fu respinta la domanda 2017875600017, presentata da Parte_1
il 21/12/2020, con la seguente motivazione "Da accertamenti
[...] effettuati, e' emerso che, la continuita' del soggiorno in Italia, prevista dall'art. 20 comma 10 legge 133-2008 e' stata interrotta dall'allontanamento dal territorio italiano per periodi complessivi superiori a 300 giorni.". Pur confermando tale circostanza, peraltro supportata da Relazione GDF, in data successiva alla reiezione, l'Istituto, anche sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidata, ha pubblicato la Circ. 131/2022 e, successivamente, il messaggio
.03/04/2023.0001268, dettando nuovi criteri per la valutazione CP_1 CP_3 del requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni.
Ai fini della verifica del perfezionamento del suddetto requisito, richiesto dal 1° gennaio 2009, è stato mutuato il criterio indicato nell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In particolare, attraverso il richiamo alla norma suddetta, la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio.
Alla luce del nuovo criterio di valutazione pubblicato in data successiva alla reiezione, sussiste il requisito per il ricorrente, come sussistono gli altri requisiti amministrativi e reddituali previsti. Pertanto, la domanda di assegno sociale, respinta nel 2021 , può ora essere riesaminata ed accolta”.
Tuttavia, come sopra evidenziato, la prestazione non è stata liquidata limitatamente all'anno 2023.
All'udienza del 27.05.2025, l ha evidenziato che “nell'anno 2023 la CP_1 ricorrente ha beneficiato di reddito di cittadinanza che è incumulabile con
l'assegno sociale ed è pagabile solo per la differenza qualora l'importo erogato sia inferiore ai limiti di legge. Nel 2023 i limiti reddituali fissati dalla legge sono superati come da documentazione si allega”.
Nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate in data
16.06.2025, l' ha precisato che “il nucleo coniugale nel 2023, e già da CP_1 aprile 2022 a seguito di domanda allegata INPS-RDC-2022-5452705 presentata dalla coniuge e poi revocata dal 2024, ha beneficiato di Parte_3 reddito di cittadinanza per tutto l'anno. Le due prestazioni sono incumulabili e quindi pagabili solo per differenza qualora l'importo erogato per una sia inferiore ai limiti di legge per l'altra ma nel 2023 risultano superati. Allego i pagamenti RDC e il calcolo di liquidazione AS
(che preleva in automatico il dato del reddito di cittadinanza pagato)”.
Ebbene, in ordine alla dedotta percezione del reddito di cittadinanza, va precisato che alla coniuge è stata revocata la prestazione Parte_3 per il periodo aprile 2022 / dicembre 2023; difatti, l con CP_1 comunicazione del 13/12/2024 in atti ha richiesto contestualmente la restituzione delle somme. Tale circostanza risulta pacifica in quanto non contestata.
Ne consegue il venir meno della ragione ostativa dedotta dall , ovvero CP_1 la incumulabilità con il reddito di cittadinanza percepito dalla coniuge.
Pertanto, in mancanza di ulteriori cause ostative alla percezione dell'assegno sociale con riferimento all'anno 2023, la relativa domanda deve essere accolta.
Per tutte le ragioni innanzi esposte va accolta la domanda limitatamente all'anno 2023, mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle annualità 2021 – 2022 – 2024.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell;
tuttavia, CP_1 il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione per i predetti anni entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il Parte_1
30.09.2024 limitatamente alle annualità 2021 – 2022 – 2024;
-condanna l' a corrispondere al ricorrente per l'anno 2023 l'assegno CP_1 sociale richiesto con domanda del 21.12.2020, con la maggiorazione sociale di cui alla legge 448/01;
-liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi € 1.865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione, e che compensa per il CP_1 residuo.
Bari, 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli