Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 621/2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
cosi composto:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nel giudizio di reclamo ex artt. 669terdecies c.p.c. avverso il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nell'ambito del procedimento R.G. 359/2024 pendente dinanzi al Giudice di Pace di
Sulmona, trattenuto per la decisione all'udienza del 16.1.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sulmona, Via Carrese n. 32 presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Colaicovo che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;
-reclamante-
E
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Sulmona (AQ), alla Via Sallustio n. 7/A presso e nello studio dell'Avv. Marialba Cucchiella che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente-
IN FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- Con atto di precetto del 7.8.2024, , intimava a Parte_1 [...]
il pagamento di € 3.207,19 in forza della sentenza della Corte CP_1 di Appello di L'Aquila n. 866/2024;
- Con atto di citazione del 2.9.2024, proponeva Controparte_1 opposizione al citato precetto dinanzi al Giudice di Pace di Sulmona;
- Con decreto del 10.9.2024 il Giudice di Pace di Sulmona fissava la prima udienza di comparizione delle parti (4.4.2025) e sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- In data 5.12.2024 ha proposto reclamo avverso il Parte_1 suddetto decreto ritenendolo illegittimo stante l'incompetenza del
Giudice di Pace a trattare di questioni di natura alimentare e l'assenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris per la concessione della tutela cautelare;
- Con comparsa del 14.1.2025 si è costituito eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del reclamo e la sua infondatezza nel merito;
- All'udienza del 16.1.2025 le parti si sono riportate alle reciproche richieste e il Collegio ha riservato decisione.
Tanto premesso,
SI OSSERVA
In via preliminare ed assorbente, si ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata da parte resistente.
Invero, nel caso di specie il reclamante ha impugnato ex art. 669terdecies c.p.c., il decreto con cui il Giudice ha fissato la prima udienza di comparizione parti e ha provveduto alla sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato.
Com'è noto l'art. 669terdecies c.p.c. prevede che “contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni…”.
Dal tenore letterale della disposizione appare già evidente che il reclamo può essere proposto unicamente avverso l'ordinanza di rigetto o accoglimento dell'istanza cautelare e non contro il decreto emesso prima della effettiva istaurazione del contraddittorio.
Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria ha ritenuto l'inammissibilità del reclamo avverso il decreto emesso inaudita altera parte posto che tale provvedimento ha una valenza ed efficacia meramente interinale ed è destinato ad essere nuovamente valutato, dal medesimo giudice, all'esito dell'udienza di discussione fissata per l'esperimento del contraddittorio tra le parti.
Il reclamo infatti, è strumento esperibile esclusivamente avverso provvedimenti dotati di una quantomeno relativa stabilità e definitività e non anche avverso i 3
provvedimenti temporanei destinati a confluire o a essere revocati nella successiva ordinanza resa all'esito dell'udienza di comparizione.
Stante l'inammissibilità del reclamo, pertanto, appare superflua ogni valutazione nel merito del reclamo proposto.
In conclusione, il reclamo proposto da va integralmente Parte_1 respinto.
Non si ritiene che vi siano gli estremi e i presupposti per concedere il risarcimento ex art. 96 comma 3 c.p.c. come richiesto da parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge.
P. Q. M.
Visto l'art. 669terdecies c.p.c, il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e pretesa,
- Dichiara inammissibile il reclamo proposto da . Parte_1
- condanna , al pagamento delle spese di lite della Parte_1 presente fase in favore di , liquidate in € 919 (tariffa Controparte_1 media procedimenti cautelari scaglione sino a € 5200,00, fase studio, introduttiva) per onorari, oltre a spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sulmona dell'11.2.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco