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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CALVINO MARCO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, giusta Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a d.i. in materia di retribuzione e riconvenzionale per risarcimento del danno
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato l'11.1.2021, la ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 132/2020 del 4. sto Tribunale su ricorso del sig. per il pagamento della somma lorda di € 37.555,78, Controparte_1 invocand o e proponendo contestuale domanda riconvenzionale di condanna del lavoratore al pagamento in suo favore della somma di € 35.000,00 a titolo di danno (contrattuale ed extracontrattuale). Nel ricorso in opposizione, la Società afferma che il sig. in costanza di rapporto CP_1 di lavoro, avesse iniziato a lavorare per altre aziende concorrenti chiedendo di essere licenziato ad inizio del 2018 e che, a fronte del rifiuto della Società di risolvere il rapporto, aveva posto in essere “condotte proditorie, e reiterate per lungo tempo, con la presumibile finalità di mettere alle strette il datore di lavoro per essere licenziato” configurandosi tale comportamento come di “mobbing inverso” sfociato in una intimazione di licenziamento. Asserisce ancora l'opponente che, successivamente, il sig. aveva rifiutato la sua CP_1 riassunzione causandole un imprecisato danno consistito n essità di assumere un altro dipendente, di svolgimento di ore di lavoro straordinario per la consegna di un progetto commissionato il 10.5.2018 (cinque giorni prima del licenziamento del . CP_1
La per tali ragioni, ha domandato la condanna del si Parte_1 [...]
o in suo favore della somma di € 35.000,00 a titolo di da CP_1 rsi con il credito vantato e azionato dal lavoratore. Si costituiva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria della nullità Controparte_1 del ricorso i rché generico ed inintellegibile;
nel merito, il rigetto per l'infondatezza dello stesso. Con ordinanza del 19.04.2021, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato. La causa veniva quindi istruita, oltre che con le acquisizioni documentali, con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente ( CP_2
) e l'escussione testimoniale dei sig.ri e
[...] Testimone_1 Testimone_2 discussa e decisa all'udienza del 04.12.2024, trattata in modalità cartolare.
*** 2. In primo luogo, non si prospetta fondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo in opposizione a decreto ingiuntivo. Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione
“attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (in questo senso v., tra le tante, Cass. civ. Sez. Lav., Sentenza n. 820 del 16 gennaio 2007, n. 2519/99; n. 817/99; n. 8315/98; n.9810/98; n. 1740/1991). Sul punto, giova inoltre ricordare come la Suprema Corte abbia avuto più volte modo di chiarire che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo debba essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, “allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze”, atteso che in tale ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, essendo irrilevante la carente formulazione dei relativi conteggi (si vedano in questi termini, tra le numerose altre Cass. civ. Sez. Lav., Sentenza n. 3126 dell'8 febbraio 2011; Cass. civ. Sez. Lav., Sentenza n. 24002 del 28 dicembre 2012; Cass. n. 22187 del 24/11/2004; Cass.n. 16855 del 10/11/2003; Cass. 29 gennaio 1999, n. 817; Cass. 7 luglio 1999, n. 7089; Cass. 30 dicembre 1994, n. 11318). Nella specie, l'analisi complessiva dell'atto introduttivo del giudizio e della documentazione allegata nel fascicolo di parte opponente rivela l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (risarcimento del danno da illegittimi comportamenti resi nell'ambito dell'attività lavorativa e non), che le circostanze fattuali e gli elementi di diritto (contrattazione collettiva e disposizioni legislative applicabili) sui quali la stessa si fonda, come precedentemente esposti, sicché l'opposta è stata posta in condizione di predisporre adeguatamente le proprie difese. 3. Nel merito, posto che non è mai stato contestato in realtà l'an del credito ingiunto, ma solo il quantum in relazione ai contributi previdenziali e alle trattenute già effettuate nei confronti degli enti di competenza, l'opposizione è fondata solo in minima parte, ossia sul quantum dovuto. Infatti, emerge dagli atti – nonché dalle stesse asserzioni della parte resistente – l'esistenza del credito azionato, relativo alle omesse retribuzioni relative al periodo da aprile 2017 a giugno 2018, e del t.f.r.. Circa il quantum, data la prova del corretto versamento delle trattenute fiscali e previdenziali, sia per le retribuzoni che per il TFR, questo può essere determinato al netto delle imposte, e dunque in euro 29.729,12 (somma, peraltro, già versata il 09.06.2021, in seguito alla dichiarazione di parziale provvisoria esecutività del decreto). È totalmente infondata, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla Società, che non risulta fornita di alcun supporto probatorio. È appena il caso di ricordare che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è dovuto in presenza di un comportamento doloso o colposo del debitore, che cagioni l'inadempimento delle obbligazioni cristallizzate in contratto. Nel caso di specie, tuttavia, parte opponente – ricorrente in via riconvenzionale – non è riuscita a dare prova del comportamento pernicioso del e dei suoi gravi CP_1 inadempimenti successivi alla richiesta di essere licenziato nel Infatti, il testimone di parte opponente, l'ing. , escusso all'udienza Testimone_3 del 13.2.2024, ha reso una deposizione irrilevante in quanto qualificabile come de relato: il testimone dichiara di aver saputo che il sig. avesse lavorato per altri in quanto CP_1 riferitogli da terzi ma non per averlo visto mente. La deposizione, allora, non può essere valorizzata ai fini della prova, anche perché il testimone è il marito della legale rapp.te p.t. della Società opponente della quale è direttore tecnico e socio, dunque potenzialmente di fatto interessato all'esito del giudizio (il testimone riferisce i fatti al plurale - “quando non abbiamo acconsentito a licenziarlo …” – ritenendo sè stesso parte effettiva della società). Tale testimonianza, in ogni caso, è comunque irrilevante, non avendo apportato al processo elementi utili a provare le responsabilità imputate al lavoratore, confermando anzi che i comportamenti asseritamente attribuiti al lavoratore, non hanno esposto la società a richieste di danni da parte di terzi. Parimenti irrilevante è la testimonianza resa dal teste di parte opposta Testimone_2 pure escusso all'udienza del 13.2.2024, padre della parte, il quale ha solo affermato di recarsi personalmente a prendere il figlio al lavoro e di sapere che egli non percepiva lo stipendio da molti mesi perché doveva sovvenzionarlo personalmente. Considerato, tuttavia, che il fatto che l'opposto non percepisse lo stipendio è pacifico tra le parti e che l'onere della prova circa la domanda riconvenzionale ricadeva su parte opponente, il fatto che l'opposto non abbia presentato testimonianza significative è irrilevante. Ancora, del tutto destituita di fondamento è la domanda riconvenzionale nella parte in cui attribuisce all'opposto responsabilità per non aver accettato di ricominciare a lavorare per la Fea Tecnica, non essendo questo, già per definizione, un fatto ingiusto rilevante ex art. 2043 c.c. (all'epoca, tra le parti, non era in vigore alcun rapporto di lavoro). 4. Le spese seguono la sostanziale soccombenza di parte opponente, e sono liquidate come in dispositivo, nel minimo dei parametri legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 132/2020 emesso dal Tribunale di Isernia, accertando e determinando in euro 29.729,12 il credito facente capo a nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- Rigetta la dom ale;
- Condanna alla refusione delle spese del giudizio sostenute da Parte_1
, che liquida in euro 4.629,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. Controparte_1
a distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Di Vito, antistatario. Così deciso in Isernia, il 14/03/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CALVINO MARCO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, giusta Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a d.i. in materia di retribuzione e riconvenzionale per risarcimento del danno
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato l'11.1.2021, la ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 132/2020 del 4. sto Tribunale su ricorso del sig. per il pagamento della somma lorda di € 37.555,78, Controparte_1 invocand o e proponendo contestuale domanda riconvenzionale di condanna del lavoratore al pagamento in suo favore della somma di € 35.000,00 a titolo di danno (contrattuale ed extracontrattuale). Nel ricorso in opposizione, la Società afferma che il sig. in costanza di rapporto CP_1 di lavoro, avesse iniziato a lavorare per altre aziende concorrenti chiedendo di essere licenziato ad inizio del 2018 e che, a fronte del rifiuto della Società di risolvere il rapporto, aveva posto in essere “condotte proditorie, e reiterate per lungo tempo, con la presumibile finalità di mettere alle strette il datore di lavoro per essere licenziato” configurandosi tale comportamento come di “mobbing inverso” sfociato in una intimazione di licenziamento. Asserisce ancora l'opponente che, successivamente, il sig. aveva rifiutato la sua CP_1 riassunzione causandole un imprecisato danno consistito n essità di assumere un altro dipendente, di svolgimento di ore di lavoro straordinario per la consegna di un progetto commissionato il 10.5.2018 (cinque giorni prima del licenziamento del . CP_1
La per tali ragioni, ha domandato la condanna del si Parte_1 [...]
o in suo favore della somma di € 35.000,00 a titolo di da CP_1 rsi con il credito vantato e azionato dal lavoratore. Si costituiva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria della nullità Controparte_1 del ricorso i rché generico ed inintellegibile;
nel merito, il rigetto per l'infondatezza dello stesso. Con ordinanza del 19.04.2021, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato. La causa veniva quindi istruita, oltre che con le acquisizioni documentali, con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente ( CP_2
) e l'escussione testimoniale dei sig.ri e
[...] Testimone_1 Testimone_2 discussa e decisa all'udienza del 04.12.2024, trattata in modalità cartolare.
*** 2. In primo luogo, non si prospetta fondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo in opposizione a decreto ingiuntivo. Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione
“attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (in questo senso v., tra le tante, Cass. civ. Sez. Lav., Sentenza n. 820 del 16 gennaio 2007, n. 2519/99; n. 817/99; n. 8315/98; n.9810/98; n. 1740/1991). Sul punto, giova inoltre ricordare come la Suprema Corte abbia avuto più volte modo di chiarire che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo debba essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, “allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze”, atteso che in tale ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, essendo irrilevante la carente formulazione dei relativi conteggi (si vedano in questi termini, tra le numerose altre Cass. civ. Sez. Lav., Sentenza n. 3126 dell'8 febbraio 2011; Cass. civ. Sez. Lav., Sentenza n. 24002 del 28 dicembre 2012; Cass. n. 22187 del 24/11/2004; Cass.n. 16855 del 10/11/2003; Cass. 29 gennaio 1999, n. 817; Cass. 7 luglio 1999, n. 7089; Cass. 30 dicembre 1994, n. 11318). Nella specie, l'analisi complessiva dell'atto introduttivo del giudizio e della documentazione allegata nel fascicolo di parte opponente rivela l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (risarcimento del danno da illegittimi comportamenti resi nell'ambito dell'attività lavorativa e non), che le circostanze fattuali e gli elementi di diritto (contrattazione collettiva e disposizioni legislative applicabili) sui quali la stessa si fonda, come precedentemente esposti, sicché l'opposta è stata posta in condizione di predisporre adeguatamente le proprie difese. 3. Nel merito, posto che non è mai stato contestato in realtà l'an del credito ingiunto, ma solo il quantum in relazione ai contributi previdenziali e alle trattenute già effettuate nei confronti degli enti di competenza, l'opposizione è fondata solo in minima parte, ossia sul quantum dovuto. Infatti, emerge dagli atti – nonché dalle stesse asserzioni della parte resistente – l'esistenza del credito azionato, relativo alle omesse retribuzioni relative al periodo da aprile 2017 a giugno 2018, e del t.f.r.. Circa il quantum, data la prova del corretto versamento delle trattenute fiscali e previdenziali, sia per le retribuzoni che per il TFR, questo può essere determinato al netto delle imposte, e dunque in euro 29.729,12 (somma, peraltro, già versata il 09.06.2021, in seguito alla dichiarazione di parziale provvisoria esecutività del decreto). È totalmente infondata, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla Società, che non risulta fornita di alcun supporto probatorio. È appena il caso di ricordare che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è dovuto in presenza di un comportamento doloso o colposo del debitore, che cagioni l'inadempimento delle obbligazioni cristallizzate in contratto. Nel caso di specie, tuttavia, parte opponente – ricorrente in via riconvenzionale – non è riuscita a dare prova del comportamento pernicioso del e dei suoi gravi CP_1 inadempimenti successivi alla richiesta di essere licenziato nel Infatti, il testimone di parte opponente, l'ing. , escusso all'udienza Testimone_3 del 13.2.2024, ha reso una deposizione irrilevante in quanto qualificabile come de relato: il testimone dichiara di aver saputo che il sig. avesse lavorato per altri in quanto CP_1 riferitogli da terzi ma non per averlo visto mente. La deposizione, allora, non può essere valorizzata ai fini della prova, anche perché il testimone è il marito della legale rapp.te p.t. della Società opponente della quale è direttore tecnico e socio, dunque potenzialmente di fatto interessato all'esito del giudizio (il testimone riferisce i fatti al plurale - “quando non abbiamo acconsentito a licenziarlo …” – ritenendo sè stesso parte effettiva della società). Tale testimonianza, in ogni caso, è comunque irrilevante, non avendo apportato al processo elementi utili a provare le responsabilità imputate al lavoratore, confermando anzi che i comportamenti asseritamente attribuiti al lavoratore, non hanno esposto la società a richieste di danni da parte di terzi. Parimenti irrilevante è la testimonianza resa dal teste di parte opposta Testimone_2 pure escusso all'udienza del 13.2.2024, padre della parte, il quale ha solo affermato di recarsi personalmente a prendere il figlio al lavoro e di sapere che egli non percepiva lo stipendio da molti mesi perché doveva sovvenzionarlo personalmente. Considerato, tuttavia, che il fatto che l'opposto non percepisse lo stipendio è pacifico tra le parti e che l'onere della prova circa la domanda riconvenzionale ricadeva su parte opponente, il fatto che l'opposto non abbia presentato testimonianza significative è irrilevante. Ancora, del tutto destituita di fondamento è la domanda riconvenzionale nella parte in cui attribuisce all'opposto responsabilità per non aver accettato di ricominciare a lavorare per la Fea Tecnica, non essendo questo, già per definizione, un fatto ingiusto rilevante ex art. 2043 c.c. (all'epoca, tra le parti, non era in vigore alcun rapporto di lavoro). 4. Le spese seguono la sostanziale soccombenza di parte opponente, e sono liquidate come in dispositivo, nel minimo dei parametri legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 132/2020 emesso dal Tribunale di Isernia, accertando e determinando in euro 29.729,12 il credito facente capo a nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- Rigetta la dom ale;
- Condanna alla refusione delle spese del giudizio sostenute da Parte_1
, che liquida in euro 4.629,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. Controparte_1
a distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Di Vito, antistatario. Così deciso in Isernia, il 14/03/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio