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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n.266/2024 promossa da
[...]
(Avv.Carmela Panebianco) contro l' (avv. Leonardo Lucio Moretti) avente ad Parte_1 CP_1
oggetto: danno da aggravamento di malattia professionale, osserva quanto segue:
-1 -
Con atto di ricorso depositato il 13.3.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di lavorare nel campo dell'edilizia (“svolgendo l'attività di massettista, intonachista con pompa, piastrellista, stuccatore intonaci e muratore”), nonché di aver già ottenuto dall' il riconoscimento di una lesione dell'integrità CP_1 psicofisica nella percentuale del 13% (“determinata da: ernia discale;
STC bilaterale;
ipooacusia; tendinopatia del sovraspinoso destro e sinistro-quest'ultima valutata dall'Ente nella percentuale del 3%”), lamentava che la domanda di aggravamento della tecnopatia- cui era affetta la spalla sinistra -in una percentuale del 6%, con riconoscimento di una percentuale complessiva del danno biologico nella misura del 16 non era stata accolta dall' Dopo aver dedotto di aver presentato il 12.10.2022 domanda di CP_1
revisione, avente ad oggetto la patologia della spalla sinistra, e di aver subito un infortunio al ginocchio destro in data 15.11.22,, lamentava che nella valutazione complessiva del danno biologico del 14% l' CP_1
aveva tenutoferma la valutazione della patologia della spalla sinistra in una percentuale del 3%. Agiva in questa sede chiedendo di “accertare e dichiarare che il ricorrente, Sig. è Parte_1 affetto da una “lesione completa del tendine del sovraspinato e parziale del sottospinato con sublussazione dl CLB a sinistra” -di origine professionale- in una percentuale del 7% (e comuque non inferiore al 6%) e che egli ha diritto al riconoscimento di un grado di inabilità complessiva del 18%, e comunque non inferiore al 14% (di cui il 7% per la spalla sinistra), dalla data della domanda o da altra data. Per l'effetto, condannare l' , sede di Chieti, via Domenico Spezioli n. 32, in persona del Direttore e legale CP_1
rapp.pro-tempore, a corrispondere la relativa rendita in favore del sig. con le Parte_1
misure, modalità e decorrenze previste dalla legge, inclusi i ratei già scaduti dalla data della domanda, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato gli esborsi e non avere percepito onorari”.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio contestava nel merito la fondatezza della domanda, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con documenti e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 –
Nel merito le domande proposte con il ricorso sono risultate fondate e possono essere accolte sulla base delle considerazioni che seguono.
Il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta e delle condizioni di salute del ricorrente, ha accertato che la “Lesione completa del tendine del sovraspinato e lesione parziale del tendine del sottospinato con sublussazione del CLB a sinistra…risulta essere aggravata a far data dalla domanda amministrativa sulla base di quanto documentato all'esame RMN dell'aprile 2022, con valutazione attuale pari al 7% (sette per cento)”, concludendo che “Il complessivo grado di inabilità derivante dal cumulo delle percentuali per le altre tecnopatie e per
l'infortunio sul lavoro già riconosciuti e indennizzati dall' è pari al 19% (diciannove per cento)”. CP_1
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio, dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l' indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2° lett. b, L. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 19%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal luglio dell'1.7.2022
(ovverosia dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle vigenti), oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al 1.7.2022 e fino al saldo.
Si decide dunque come di seguito, anche in relazione alle spese di lite (che seguono la soccombenza)
e di C.T.U..
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il diritto di ad ottenere i Parte_1
ratei di indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2° lett. b, L. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 19% con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dall' 1.7.2022, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo all'1.7.2022 fino al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2695,50 per compensi CP_1
professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. (da distrarsi), nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidata a parte.
Chieti, lì 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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