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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 788 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 788 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
DA
con l'Avv. BELFATTO GABRIELE PIAZZALE Parte_1 C.F._1
LAZZARINI N 19 61100 PESARO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MANCINI GIANNI VIA DIAZ 18 Controparte_1 C.F._2
PESARO .
APPELLATO
CONTRO
Ord. 702 ter c.p.c. Tribunale di Pesaro del 18/07/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha chiesto dichiararsi l'atto pubblico di compravendita immobiliare convenuto con Parte_1
(rappresentato dall'amministratore di sostegno) rogato in data 23/11/2018 a ministero CP_1
pagina 1 di 4 Notaio . n. 3380 Raccolta n. 2563- nullo per contrarietà a norme imperative e/o Persona_1
annullabile, inefficace e, comunque, invalido, con ogni conseguenziale statuizione anche restitutoria. si è costituito resistendo. CP_1
Il Tribunale ha così deciso:
1. dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. condanna la ricorrente, , alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.425,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
Ha tempestivamente impugnato la decisione;
si è costituito chiedendo il Parte_1 CP_1
rigetto dell'appello.
L'appellante critica con unico articolato motivo la decisione impugnata, sostenendo che la dichiarazione di falsità dell'atto notarile, pronunciata dal Tribunale di Pesaro, determina di per sé la necessità di abradere dall'ordinamento giuridico l'atto: con ciò fondando l'interesse della ad CP_1
ottenere la chiesta pronuncia demolitoria.
Sotto altro aspetto l'appellante giudica erronea la statuizione del primo giudice circa il fatto che la ricorrente non ha prospettato alcuna utilità concreta conseguibile attraverso la proposizione della domanda in esame.
Ciò in quanto, secondo l'appellante è evidente che “la domanda restitutoria” si riferisca al prezzo della compravendita.
Ed ancora, lamenta l'appellante l' errore commesso dal primo giudice nell'affermare che non vi è prova dell'avvenuta corresponsione del corrispettivo.
Infine, la si duole che il primo giudice non abbia considerato che è stato travolto dalla querela CP_1
di falso anche l'allegato all'atto notarile, costituito dal decreto del giudice tutelare che subordina la compravendita al mantenimento del diritto di abitazione in capo al venditore.
Avrebbe dovuto avvedersi, il primo giudice che la impugnazione per querela di falso in relazione a detto provvedimento sostanzia l'interesse ad agire in capo all'appellante che evidentemente non intendeva acquistare l'immobile con l'obbligo imposto dal provvedimento autorizzativo.
Il gravame non ha pregio.
Giova riprodurre di seguito per intero il contenuto della domanda proposta in primo grado:
-che la ricorrente proponeva atto di querela di falso avverso l'atto pubblico a ministero Notaio
[...]
del 23/11/2018 - Rep. n. 3380 Raccolta n. 2563, in ordine all'ora della sottoscrizione (ore Per_1
15,00 anziché 10,30) sia in ordine all'allegato “A” insussistente al momento della sottoscrizione, sia da ultimo relativamente all'attestazione di conformità dell'allegato “A” all'originale informatico
pagina 2 di 4 sottoscritto con firma digitale, il giudizio assumeva il n. 1670/2019 R.G. (doc.ti 1-2 e relativo fascicolo);
-che con sentenza n. 612/2021 l'adito Tribunale di Pesaro in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente dichiarava “la falsità dell'atto pubblico a ministero Notaio del 23/11/2018 - Per_1
Rep. n. 3380 - Raccolta n. 2563” (doc.ti 3-3/a);
-che avverso la predetta sentenza non veniva proposta impugnazione, divenendo così definitiva (doc.
4);
-che conseguentemente l'atto pubblico di compravendita di cui trattasi deve essere dichiarato nullo ex art.1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa, stante l'accertata falsità punita dall'art.476 e/o 479 cod. pen. e/o annullabile, inefficace e, comunque,invalido;
-che sul punto è contrastante l'indirizzo della Suprema Corte a termini del quale “il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato… deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti” (così Cass. n. 7081/2017; Cass. n. 17959/2020; Cass. n. 1069/2017; Cass.
n. 7785/2016; Cass. n. 1228/2000; Cass. n. 2860/2008; Cass. n.4774/2009;);
Dunque in primo grado non sono neppure dedotti: il pagamento del prezzo della compravendita, il disaccordo circa il mantenimento del diritto di abitazione in capo al venditore.
E' ben vero che nel rogito si da atto del pagamento di parte del prezzo, ma difetta ogni attività assertiva del fatto negli scritti difensivi.
Indiscusso che nel rito civile il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati, il primo giudice non aveva il potere di andare d'ufficio a compulsare il rogito e dedurre l'avvenuto (parziale) pagamento (4.000 euro su 10.000 di prezzo totale).
La domanda formulata in primo grado, era di abradere l'atto semplicemente perché dichiarato falso, senza esplicitare alcun concreto interesse alla pronuncia.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata e pacifica (da ultimo Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2020,
n. 2670) nel ritenere che colui che intende esperire il rimedio dell'azione di nullità del contratto deve essere titolare di un interesse a conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e ne deve dimostrare i fatti costitutivi, ciò che nella fattispecie non è avvenuto.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a pagina 3 di 4 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di così provvede: Pt_1 CP_1
rigetta l'appello e condanna le spese dell'appellante, che liquida in euro 3.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 788 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
DA
con l'Avv. BELFATTO GABRIELE PIAZZALE Parte_1 C.F._1
LAZZARINI N 19 61100 PESARO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MANCINI GIANNI VIA DIAZ 18 Controparte_1 C.F._2
PESARO .
APPELLATO
CONTRO
Ord. 702 ter c.p.c. Tribunale di Pesaro del 18/07/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha chiesto dichiararsi l'atto pubblico di compravendita immobiliare convenuto con Parte_1
(rappresentato dall'amministratore di sostegno) rogato in data 23/11/2018 a ministero CP_1
pagina 1 di 4 Notaio . n. 3380 Raccolta n. 2563- nullo per contrarietà a norme imperative e/o Persona_1
annullabile, inefficace e, comunque, invalido, con ogni conseguenziale statuizione anche restitutoria. si è costituito resistendo. CP_1
Il Tribunale ha così deciso:
1. dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. condanna la ricorrente, , alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.425,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
Ha tempestivamente impugnato la decisione;
si è costituito chiedendo il Parte_1 CP_1
rigetto dell'appello.
L'appellante critica con unico articolato motivo la decisione impugnata, sostenendo che la dichiarazione di falsità dell'atto notarile, pronunciata dal Tribunale di Pesaro, determina di per sé la necessità di abradere dall'ordinamento giuridico l'atto: con ciò fondando l'interesse della ad CP_1
ottenere la chiesta pronuncia demolitoria.
Sotto altro aspetto l'appellante giudica erronea la statuizione del primo giudice circa il fatto che la ricorrente non ha prospettato alcuna utilità concreta conseguibile attraverso la proposizione della domanda in esame.
Ciò in quanto, secondo l'appellante è evidente che “la domanda restitutoria” si riferisca al prezzo della compravendita.
Ed ancora, lamenta l'appellante l' errore commesso dal primo giudice nell'affermare che non vi è prova dell'avvenuta corresponsione del corrispettivo.
Infine, la si duole che il primo giudice non abbia considerato che è stato travolto dalla querela CP_1
di falso anche l'allegato all'atto notarile, costituito dal decreto del giudice tutelare che subordina la compravendita al mantenimento del diritto di abitazione in capo al venditore.
Avrebbe dovuto avvedersi, il primo giudice che la impugnazione per querela di falso in relazione a detto provvedimento sostanzia l'interesse ad agire in capo all'appellante che evidentemente non intendeva acquistare l'immobile con l'obbligo imposto dal provvedimento autorizzativo.
Il gravame non ha pregio.
Giova riprodurre di seguito per intero il contenuto della domanda proposta in primo grado:
-che la ricorrente proponeva atto di querela di falso avverso l'atto pubblico a ministero Notaio
[...]
del 23/11/2018 - Rep. n. 3380 Raccolta n. 2563, in ordine all'ora della sottoscrizione (ore Per_1
15,00 anziché 10,30) sia in ordine all'allegato “A” insussistente al momento della sottoscrizione, sia da ultimo relativamente all'attestazione di conformità dell'allegato “A” all'originale informatico
pagina 2 di 4 sottoscritto con firma digitale, il giudizio assumeva il n. 1670/2019 R.G. (doc.ti 1-2 e relativo fascicolo);
-che con sentenza n. 612/2021 l'adito Tribunale di Pesaro in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente dichiarava “la falsità dell'atto pubblico a ministero Notaio del 23/11/2018 - Per_1
Rep. n. 3380 - Raccolta n. 2563” (doc.ti 3-3/a);
-che avverso la predetta sentenza non veniva proposta impugnazione, divenendo così definitiva (doc.
4);
-che conseguentemente l'atto pubblico di compravendita di cui trattasi deve essere dichiarato nullo ex art.1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa, stante l'accertata falsità punita dall'art.476 e/o 479 cod. pen. e/o annullabile, inefficace e, comunque,invalido;
-che sul punto è contrastante l'indirizzo della Suprema Corte a termini del quale “il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato… deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti” (così Cass. n. 7081/2017; Cass. n. 17959/2020; Cass. n. 1069/2017; Cass.
n. 7785/2016; Cass. n. 1228/2000; Cass. n. 2860/2008; Cass. n.4774/2009;);
Dunque in primo grado non sono neppure dedotti: il pagamento del prezzo della compravendita, il disaccordo circa il mantenimento del diritto di abitazione in capo al venditore.
E' ben vero che nel rogito si da atto del pagamento di parte del prezzo, ma difetta ogni attività assertiva del fatto negli scritti difensivi.
Indiscusso che nel rito civile il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati, il primo giudice non aveva il potere di andare d'ufficio a compulsare il rogito e dedurre l'avvenuto (parziale) pagamento (4.000 euro su 10.000 di prezzo totale).
La domanda formulata in primo grado, era di abradere l'atto semplicemente perché dichiarato falso, senza esplicitare alcun concreto interesse alla pronuncia.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata e pacifica (da ultimo Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2020,
n. 2670) nel ritenere che colui che intende esperire il rimedio dell'azione di nullità del contratto deve essere titolare di un interesse a conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e ne deve dimostrare i fatti costitutivi, ciò che nella fattispecie non è avvenuto.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a pagina 3 di 4 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di così provvede: Pt_1 CP_1
rigetta l'appello e condanna le spese dell'appellante, che liquida in euro 3.000,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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