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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2347 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: Parte_1
, promossa
[...]
da nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_2 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Guglielmo Rustico
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano.e Ugo Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo negli anni 2012-
2013-2014, chiede il riconoscimento delle giornate lavorative prestate alle dipendenze
CP_ dell'azienda agricola ER SC e cancellate dall' e per l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli del Comune di Pozzallo
per le medesime annualità e per le giornate disconosciute, con riconoscimento delle correlate prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione agricola).
CP_ L' chiede il rigetto del ricorso, contestando la natura non agricola dell'attività svolta da datore di lavoro e pertanto la natuta delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
La causa è stata istruita mediante l'audizione dei testimoni ammessi.
***
Preliminarmente sulla eccezione di decadenza
Essa è infondata avendo il ricorrente, entro il termine decadenza, promosso ricorso ex art 700 cpc, idoneo ad interrompere il detto termine.
Nel merito.
Il ricorrente non ha fornito adeguata e compiuta prova in ordine alla sussistenza dei
CP_ requisiti prescritti con riferimento alle giornate disconosciute da né in ordine alla natura agricola dell'attività dell'azienda ER.
Nel settore dell'agricoltura, il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali è
condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
CP_ Nel caso di specie ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato di natura agricola tra l'Azienda ER SC e l'odierno ricorrente limitatamente alle giornate per gli anni 2012, 2013, 2014 con conseguente cancellazione di quest'ultimo dagli
Pagina 2 elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Pozzallo relativamente agli anni 2012-
2013 per le medesime giornate.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto alla percezione della indennità di disoccupazione agricola il ricorrente deve fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697 c.c., in ordine all'effettività della prestazione agricola della quale è chiesta la registrazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
Pagina 3 di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
Ne deriva che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze, per avere accertato, in esito ad ispezione, la natura fittizia o differente del rapporto di lavoro agricolo denunciato.
In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate previsto dalla legge e , come nel caso di specie, la natura agricola dell'attività prestata.
Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dal ricorrente, ovvero i prospetti paga relative alle annualità in oggetto,
trattandosi di atti predisposti unilateralmente ed aventi rilevanza meramente formale,
che non danno certezza circa la natura della prestazione lavorativa.
Invero, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, non assume significativa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro.
Pagina 4 Nel caso di specie, dalle verifiche condotte dal servizio di vigilanza ispettiva dell' i cui esiti sono confluiti nel verbale del 22.12.2017 e 29.1.2028 acquisito CP_1
al processo, risulta che l'Azienda Agricola ER SC ha esercitato una attività di
CP_ natura prevalentemente industriale e non agricola e per tale motivi ha proceduto al cambio di inquadramento della attività con conseguente cancellazione delle giornate per i lavoratori.
Emerge dal verbale ispettivo che l'azienda ER acquistava prodotti da terzi e non provvedeva ad una propria attività agricola di coltivazione dei fondi.
Invero affinchè possa parlarsi di imprenditore agricolo è necessario, ai sensi dell'art
2135 cc che esso: abbia come attività principale la coltivazione del fondo, e come attività connesse la lavorazione o manipolazione dei prodotti provenienti dall'attività di coltivazione in senso stretto.
CP_ ha accertato che l'azienda ha denunciato un numero di assunzioni del tutto sproporzionato rispetto all'attività rilevata, atteso che tutte le proprietà erano pignorate o vendute;
che i terreni risultavano in stato di abbandono.
Non vi era attività di coltivazione.
Dal verbale di accertamento è dunque emerso il carattere industriale e non agricolo della attività.
I lavoratori sentiti in sede ispettiva hanno confermato di avere lavorato in magazzino ove lavoravano prodotti acquistati da terzi e non, come vorrebbe la norma, provenienti dalla propria attività di coltivazione.
Stando così le cose, la prova dell'effettività del rapporto agricolo non può, come detto,
essere desunta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che attesta dati dichiarati dalle stesse parti del rapporto messo in contestazione e si colloca in un quadro probatorio oggettivamente incerto, nel quale gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
Pagina 5 Neppure le prove orali consentono di ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio:
ed invero le testimonianze rese sono non univoche tra di loro ed anche contraddittorie.
Se da un lato il teste riferisce di avere lavorato nelle campagne del ER Testimone_1
(risponde “si è vero” all'art 9 del ricorso); ed il teste riferisce di avere Tes_2
lavorato sempre in magazzino ma di sapere che altri andavano nei terreni di ispica;
di contro il teste sempre sul medesimo art 9 risponde “non è vero” ed Testimone_3
inoltre riferisce di non sapere da dove venivano gli ortaggi che lavoravano in magazzino.
CP_ Inoltre il teste di sull'articolato n 1 (ovvero se la stessa ha lavorato Tes_4
su prodotti acquistati da terzi) risponde “confermo il capitolato richiestomi”
A ciò si aggiunga che in sede ispettiva lo stesso ricorrente ha affermato di avere lavorato solo nei magazzini del ER (v verbale allegato agli atti).
Le risultanze probatorie pertanto appaiono contraddittorie e non dimostrano puntualmente e con certezza la natura dell'attività agricola del ricorrente disconosciuta
CP_ invece da a fronte di contro di un accertamento ispettivo dettagliato, motivato e preciso.
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
Pagina 6 1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 29.5.2025
Il Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2347 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: Parte_1
, promossa
[...]
da nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_2 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Guglielmo Rustico
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano.e Ugo Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo negli anni 2012-
2013-2014, chiede il riconoscimento delle giornate lavorative prestate alle dipendenze
CP_ dell'azienda agricola ER SC e cancellate dall' e per l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli del Comune di Pozzallo
per le medesime annualità e per le giornate disconosciute, con riconoscimento delle correlate prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione agricola).
CP_ L' chiede il rigetto del ricorso, contestando la natura non agricola dell'attività svolta da datore di lavoro e pertanto la natuta delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
La causa è stata istruita mediante l'audizione dei testimoni ammessi.
***
Preliminarmente sulla eccezione di decadenza
Essa è infondata avendo il ricorrente, entro il termine decadenza, promosso ricorso ex art 700 cpc, idoneo ad interrompere il detto termine.
Nel merito.
Il ricorrente non ha fornito adeguata e compiuta prova in ordine alla sussistenza dei
CP_ requisiti prescritti con riferimento alle giornate disconosciute da né in ordine alla natura agricola dell'attività dell'azienda ER.
Nel settore dell'agricoltura, il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali è
condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
CP_ Nel caso di specie ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato di natura agricola tra l'Azienda ER SC e l'odierno ricorrente limitatamente alle giornate per gli anni 2012, 2013, 2014 con conseguente cancellazione di quest'ultimo dagli
Pagina 2 elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Pozzallo relativamente agli anni 2012-
2013 per le medesime giornate.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto alla percezione della indennità di disoccupazione agricola il ricorrente deve fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697 c.c., in ordine all'effettività della prestazione agricola della quale è chiesta la registrazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
Pagina 3 di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
Ne deriva che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze, per avere accertato, in esito ad ispezione, la natura fittizia o differente del rapporto di lavoro agricolo denunciato.
In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate previsto dalla legge e , come nel caso di specie, la natura agricola dell'attività prestata.
Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dal ricorrente, ovvero i prospetti paga relative alle annualità in oggetto,
trattandosi di atti predisposti unilateralmente ed aventi rilevanza meramente formale,
che non danno certezza circa la natura della prestazione lavorativa.
Invero, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, non assume significativa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro.
Pagina 4 Nel caso di specie, dalle verifiche condotte dal servizio di vigilanza ispettiva dell' i cui esiti sono confluiti nel verbale del 22.12.2017 e 29.1.2028 acquisito CP_1
al processo, risulta che l'Azienda Agricola ER SC ha esercitato una attività di
CP_ natura prevalentemente industriale e non agricola e per tale motivi ha proceduto al cambio di inquadramento della attività con conseguente cancellazione delle giornate per i lavoratori.
Emerge dal verbale ispettivo che l'azienda ER acquistava prodotti da terzi e non provvedeva ad una propria attività agricola di coltivazione dei fondi.
Invero affinchè possa parlarsi di imprenditore agricolo è necessario, ai sensi dell'art
2135 cc che esso: abbia come attività principale la coltivazione del fondo, e come attività connesse la lavorazione o manipolazione dei prodotti provenienti dall'attività di coltivazione in senso stretto.
CP_ ha accertato che l'azienda ha denunciato un numero di assunzioni del tutto sproporzionato rispetto all'attività rilevata, atteso che tutte le proprietà erano pignorate o vendute;
che i terreni risultavano in stato di abbandono.
Non vi era attività di coltivazione.
Dal verbale di accertamento è dunque emerso il carattere industriale e non agricolo della attività.
I lavoratori sentiti in sede ispettiva hanno confermato di avere lavorato in magazzino ove lavoravano prodotti acquistati da terzi e non, come vorrebbe la norma, provenienti dalla propria attività di coltivazione.
Stando così le cose, la prova dell'effettività del rapporto agricolo non può, come detto,
essere desunta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che attesta dati dichiarati dalle stesse parti del rapporto messo in contestazione e si colloca in un quadro probatorio oggettivamente incerto, nel quale gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
Pagina 5 Neppure le prove orali consentono di ritenere adeguatamente assolto l'onere probatorio:
ed invero le testimonianze rese sono non univoche tra di loro ed anche contraddittorie.
Se da un lato il teste riferisce di avere lavorato nelle campagne del ER Testimone_1
(risponde “si è vero” all'art 9 del ricorso); ed il teste riferisce di avere Tes_2
lavorato sempre in magazzino ma di sapere che altri andavano nei terreni di ispica;
di contro il teste sempre sul medesimo art 9 risponde “non è vero” ed Testimone_3
inoltre riferisce di non sapere da dove venivano gli ortaggi che lavoravano in magazzino.
CP_ Inoltre il teste di sull'articolato n 1 (ovvero se la stessa ha lavorato Tes_4
su prodotti acquistati da terzi) risponde “confermo il capitolato richiestomi”
A ciò si aggiunga che in sede ispettiva lo stesso ricorrente ha affermato di avere lavorato solo nei magazzini del ER (v verbale allegato agli atti).
Le risultanze probatorie pertanto appaiono contraddittorie e non dimostrano puntualmente e con certezza la natura dell'attività agricola del ricorrente disconosciuta
CP_ invece da a fronte di contro di un accertamento ispettivo dettagliato, motivato e preciso.
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
Pagina 6 1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 29.5.2025
Il Gop
Dott Corrado Celeste
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