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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6080/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Simona Biancuzzo che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento e handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 4 luglio 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa il 9 febbraio 2022, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 3554/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva una invalidità totale e la gravità dell'handicap. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate limitatamente al mancato accertamento della necessità di assistenza continua e nei successivi trenta giorni, il 28 novembre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del diritto alla indicata prestazione e nella condanna dell' al pagamento dell'indennità di accompagnamento. CP_2 Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 6 febbraio 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
In ogni caso parte ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di condanna.
3.- Nel merito, non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte, analiticamente esaminate dal CTU.
Il dr. ha infatti rilevato che la ricorrente è affetta da “ ANACUSIA SX E MARCATA CP_3
IPOACUSIA DX CON SINDROME VERTIGINOSA (Codice DM 5/2/92 - 4005) SINDROME
ANSIOSO DEPRESSIVA SEVERA CON INIZIALE DECLINO COGNITIVO (Codice DM 5/02/92
,2206) OSTEOARTROSI GENERALIZZATA CON MARCATO DEFICIT DELLA
DEAMBULAZIONE DA CROLLI VERTEBRALI MULTIPLI ED OSTEOPOROSI (Codice DM
5/2/92 – 7001) CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN 2° CLASSE NYHA CON TURBE DEL RITMO
CARDIACO ED INSUFFICIENZA VENOSA ARTI INFERIORI (Codice DM 5/2/92 – 6442)” precisando che “Si tratta di una condizione caratterizzata dalla coesistenza di diverse infermità fisiche che obbligano la periziata a trattamenti terapeutici continuativi di tipo farmacologico, ma anche di altre infermità interessanti in particolare l'apparato osteoarticolare, per le quali il trattamento farmacologico è scarsamente efficace, riducendosi a semplice palliativo della sintomatologia dolorosa che le accompagna.
L'esame clinico condotto ha infatti permesso di rilevare la sussistenza dei segni e sintomi delle patologie già certificate nell'ampia documentazione sanitaria allegata ai fascicoli ed in quella esibita al momento della visita, per cui è stato possibile diagnosticare patologie di indubbia rilevanza, per le quali la periziata ha necessita di sottoporsi ad un costante regime terapeutico con assunzione di antiaritmici (almarytm), antidepressivi ed ansiolitici (cipralex, xanax) ipocolesterolemizzanti (sinvacor), bifosfonati e vitaminici (Clody, Didrogyl) e antivertiginosi
(vertiserc) per limitare il più possibile i sintomi e le complicanza delle stesse patologie.
La patologia a carico dell'apparato osteoarticolare condiziona in modo evidente all'esame obbiettivo, la capacità fisica lavorativa della sig.ra , con manifestazioni di tipo artrosico, Pt_1
accompagnate da una severa osteoporosi, principalmente presenti a livello del rachide e delle grandi articolazioni degli arti determinando una severa limitazione nei movimenti complessi della deambulazione che appare difficoltosa, a piccoli passi e necessita di sostegno a bastone, ma comunque possibile in maniera autonoma.
Altra patologia di notevole rilevanza è quella a carico dell'apparato uditivo, per la quale la periziata è stata in epoca remota sottoposta ad intervento chirurgico e che attualmente necessita dell'ausilio, peraltro scarsamente utile, delle protesi acustiche. La marcata ipoacusia a destra, con anacusia sinistra, è stata verosimilmente la causa principale della comparsa di sintomi psichici condizionanti una severa sindrome ansioso depressiva, cronicizzata, alla quale attualmente si associa un iniziale declino cognitivo.”.
Ha quindi confermato che dette infermità determinano fin dal 9 febbraio 2022 la totale invalidità e la necessità di un intervento assistenziale permanente ex art. 3, comma 3, della legge
104/1992, escludendo invece la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Ha inoltre precisato, in risposta ai rilievi, che “ La gravità del quadro clinico presentato dalla IG.ra , non riconosciuta dalla Commissione Invalidi Civili che ha effettuato Parte_1
la visita in data 22.04.2022, nonostante i rilievi esposti nel relativo verbale di visita (“….ode con difficoltà la normale voce di conversazione…deflessione del tono dell'umore….deambulazione e passaggi posturali autonomi con preferibile appoggio….'') e nonostante i referti certificativi di data antecedente (vedi visita ORL del 12.12.2018, rx del 29.12.2021 e visita ortopedica del 31.03.2022)
è apparsa evidente al sottoscritto sia all'esame clinico condotto, sia a seguito dell'ulteriore certificazione prodotta, sia in considerazione della storia naturale delle patologie diagnosticate, facendola ricondurre indubitabilmente già all'epoca della domanda amministrativa (09.02.2022) configurando da tale data una totale incapacità lavorativa che, nel soggetto ultrasessantasettenne va definita come condizione di difficoltà persistente grave (100%) a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età.
Tale condizione non configura alcuna delle due possibili situazioni previste dalla Legge per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento (incapacità a deambulare autonomamente e/o di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita), in quanto: la deambulazione avviene in maniera autonoma, anche se difficoltosa, a piccoli passi e con l'ausilio di bastone;
così come gli atti quotidiani della vita (nutrirsi, vestirsi, lavarsi, usare il telefono etc.) non necessitano nel caso in esame l'ausilio di una terza persona che assicuri l'assistenza continua.
Proprio la severità del quadro artrosico polidistrettuale (correttamente indicata nelle considerazioni diagnostiche ma erroneamente omessa per refuso di stampa nella bozza di relazione) insieme al novero delle altre patologie diagnosticate, fanno ritenere che la condizione di disabilità, sotto il profilo personale, sociale e soprattutto di relazione, sia tale da determinare la necessità di un intervallo assistenziale permanente (di natura pubblica come previsto dalla L.104/92) che non è certo quello dell'accompagnatore ma piuttosto l'insieme delle facilitazioni di natura non prettamente economica che lo Stato mette a disposizione del disabile per consentire il superamento della propria disabilità.
Infine appara opportuno ricordare che sia la dizione dell'art. 381 del DPR 495/1992
(“capacità di deambulazione sensibilmente ridotta,,) che quella dell'art. 8 della legge 449/1997
(“ridotte o impedite capacità motorie permanenti,,), entrambi gli articoli ritenuti dal sottoscritto applicabili nel caso in esame, non configurano la necessità di un'assistenza continua da parte di un accompagnatore, ma sono unicamente rivolti all'attribuzione di benefici (fiscali e di interesse comunale) utili al soggetto invalido, anche se in condizione di deambulare autonomamente, come nella fattispecie.”
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass
m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del solo requisito sanitario della totale invalidità e della disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024) fin dall'istanza. Tuttavia, è pacifico che alla data della domanda amministrativa (9 febbraio 2022) la non possedeva il requisito di età per il Pt_1
conseguimento della pensione, avendo già compiuto 68 anni.
Considerato che
essa non aveva espressamente avanzato alcuna pretesa economica connessa a detto accertamento si deve ritenere che esso fosse finalizzato solo a integrare una frazione del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento (invalidità al 100% e incapacità di deambulare o di compiere gli atti della vista quotidiana senza accompagnatore).
Ogni ulteriore domanda va respinta. 4.- Tenuto conto dell'esito della lite, è giusto compensare per 2/3 le spese di entrambe le fasi processuali che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in (389,5 prima fase + 898,5 seconda fase) 1.288 euro, applicando i minimi per la serialità, con distrazione ex art. 93 c.p.c; vanno quindi poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dei benefici in favore Parte_1
delle persone con handicap grave, ora affette da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, fin dal 9 febbraio 2022;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente un terzo delle altre CP_1
spese processuali, liquidato in complessivi 1.288 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, compensandole per il resto..
Messina, 7.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro