TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2024, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R. G. n° 7982/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
con l'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
• (quale asserito coobbligato solidale ed erede di CP_1
, rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO Persona_1
• e quali Controparte_2 Controparte_3 CP_1
eredi di (a sua volta convenuto quale Persona_2
asserito coobbligato solidale ed erede di ), Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Annalisa BOCCUNI - Convenuti -
OGGETTO: “PAGAMENTO RETRIBUZIONI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 novembre 2021 Parte_1
assumeva di aver lavorato alle dipendenze di ed in favore Persona_1
altresì dei familiari all'epoca coabitanti e ) CP_1 Persona_2
nel periodo dal febbraio 2006 all'ottobre 2020, con mansioni di colf – collaboratrice domestica (asseritamente inquadrabili nel LIVELLO B del CCNL
“COLF E BADANTI”), osservando l'orario dalle 7:30 alle 11:00 di ogni giovedì. 1
Sentenza R.G. n° 7982/21 Avendo percepito una retribuzione insufficiente (€.150,oo mensili) - in assenza peraltro di alcuna regolarizzazione contributiva assistenziale e previdenziale - ella sarebbe rimasta ancora creditrice in relazione al suddetto rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dal CCNL di settore o comunque ex art. 36 Cost., della ulteriore somma complessivamente pari a €.12.012,64, importo per il quale chiedeva la condanna dei convenuti, citati quali asseriti coobbligati solidali ed eredi della defunta , oltre accessori e Persona_1
rifusione di spese.
Si sono (tardivamente) costituiti e , i CP_1 Persona_2
quali asserivano che la propria legittimazione passiva derivasse solo dalla loro qualità di eredi, ma deducevano comunque l'infondatezza del ricorso in quanto nessun rapporto di lavoro subordinato – avente ad oggetto le mansioni di collaboratrice domestica - sarebbe mai intercorso tra e/o Persona_1
loro stessi personalmente, da un lato, e dall'altro la ricorrente, poiché costei solo occasionalmente avrebbe reso qualche saltuaria prestazione, senza alcun vincolo.
A seguito del decesso – intervenuto nelle more del giudizio - del convenuto si costituivano in suo luogo i sopra menzionati eredi, i Persona_2
quali si riportavano alle deduzioni del loro dante causa.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Parte_2
2
Sentenza R.G. n° 7982/21 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Parte_2
richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_4
MAGGIO 2014 N° 12002).
*****************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia infondata e, quindi, debba essere rigettata in quanto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, non risulta offerta la prova – per il periodo dedotto in giudizio - dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo avente ad oggetto le mansioni di collaboratrice domestica, condizione espressamente presupposta ai fini dell'eventuale riconoscimento delle retribuzioni reclamate: infatti nel ricorso si deduce di aver lavorato continuativamente alle dipendenze della de cuius ed in favore altresì dei familiari all'epoca coabitanti Persona_1
e ) e si fa riferimento (eventualmente CP_1 Persona_2
per il tramite dell'art. 36 Cost., applicabile solo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato) ai livelli retributivi previsti dal CCNL.
Dovendo ovviamente questo giudice valutare nel caso concreto la “verità processuale” così come essa è emersa in base alle attività istruttorie espletate nel presente giudizio, deve infatti rimarcarsi, in primo luogo, che nessuna idonea documentazione è stata prodotta (con riferimento agli specifici periodi in questa sede dedotti).
In ordine alle prove orali, occorre in primis rammentare i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di valutazione della prova, secondo cui: "La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la
3
Sentenza R.G. n° 7982/21 seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic
CASS. SEZ. III, 30 MARZO 2010 N° 7763).
Ancora, deve richiamarsi il principio di diritto – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "de relato actoris" – secondo il quale
è sostanzialmente nulla la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. CASS. SEZ. I, 3 2007 N° 8358, cui adde CASS. CP_5
LAV. 10 GENNAIO 2011 N° 313).
Inoltre si deve rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c.,
“qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (sic CASS.
SEZ. II, 5 MAGGIO 2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26 MAGGIO 1999 N° 5133; successivamente, sempre nello stesso senso, CASS. SEZ. II, 15 FEBBRAIO 2010 N°
4
Sentenza R.G. n° 7982/21 3468).
---------------------
Ed allora, deve opinarsi che la valutazione sulla attendibilità dei testi non possa che fondarsi sulla intrinseca logicità delle propalazioni, su eventuali riscontri esterni alle dichiarazioni rese, nonché sulla loro coerenza rispetto a quanto asserito dalle stesse parti, non senza considerare anche l'applicazione, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dei principî in tema di onere della prova, come sopra enucleati.
In particolare, alla stregua dell'acquisito materiale probatorio, non è emersa la prova delle circostanze allegate in ricorso, in termini divergenti rispetto a quanto dedotto ex adverso.
Ed invero, il teste ha, sì, confermato, le circostanze articolate in Tes_1
ricorso, ma la sua deposizione non appare idonea ad inficiare le argomentazioni addotte ex adverso, in quanto non sufficientemente attendibili: egli, infatti
è legato alla ricorrente da uno stretto vincolo (trattandosi del coniuge) sicché, pur non potendosi aprioristicamente escludere l'attendibilità del teste anche se legato da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. III, 17 DICEMBRE 2015 N° 25358), deve nondimeno ritenersi che la credibilità delle sue propalazioni – maxime quando si tratti, come nella specie, di soggetto estraneo all'ambito lavorativo che, quindi, verosimilmente ha perlopiù reso dichiarazioni de relato actoris – necessiti di qualche specifico elemento di riscontro che, invero, nel caso di specie è mancato. Ed infatti, la teste pur abitando sullo stesso pianerottolo Tes_2
della famiglia , ha dichiarato di non conoscere la Persona_3
mentre la teste ha dichiarato di aver visto la Parte_1 Tes_3
ricorrente all'esterno dell'abitazione, sul balcone, precisando però che era stata la stessa a riferirle che lavorava lì, mentre nessuna Parte_1
conoscenza diretta ella aveva in merito all'orario di lavoro, alla retribuzione e a chi impartisse eventuali ordini.
Pertanto, in base alle testimonianze acquisite, non è possibile escludere la
5
Sentenza R.G. n° 7982/21 occasionalità ed estemporaneità dell'attività svolta, occorrendo altresì rilevare che – secondo i più condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità – “in tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, è idoneo ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale” (sic CASS. LAV. 8 NOVEMBRE 2013 N° 25204; cfr. anche CASS. LAV. 27
LUGLIO 2007 N° 16681).
E' certamente vero che, ex se, il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, sicché la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti
(cfr. CASS. LAV. 7 GENNAIO 2009 N° 58, in relazione allo svolgimento di prestazioni come cameriere ai tavoli di un ristorante): tuttavia, anche in questi casi, rileva la necessità di individuare la sussistenza, nella fattispecie concreta, dei cc.dd. “indici di subordinazione”, tra i quali ovviamente in primis l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, eventualmente riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro venga esercitato solo "de die in diem" (consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione, nell'accettazione dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso: cfr. CASS. LAV. 9 APRILE 2014 N°
8364).
Non va pretermessa, inoltre, la considerazione del pure condivisibile orientamento ermeneutico secondo il quale: “In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente
6
Sentenza R.G. n° 7982/21 pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (sic CASS. LAV. 22 DICEMBRE 2009 N° 26986).
Peraltro, anche adottando una prospettiva diversa, la prova della subordinazione appare vieppiù necessaria nel caso di specie, non potendosi nemmeno escludere, in linea di principio, ove pure fossero emersi i caratteri della onerosità, la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo: infatti, con riferimento proprio ad una fattispecie simile a quella che ci occupa
(prestazione di assistenza e servizi vari a favore di una persona affetta da gravi patologie, a fronte della quale veniva peraltro corrisposto un compenso mensile, oltre al rimborso di vitto, alloggio e assistenza nella propria abitazione), la (CASS. LAV. 19 DICEMBRE 1995 N° 12962 e CASS. Parte_3
SEZ. II, 8 GIUGNO 2007 N° 13440) ha ammesso la concreta possibilità di individuare un rapporto di prestazione d'opera autonoma. In particolare si
è evidenziato che, anche se risultava prestata dalla asserita lavoratrice, in modo continuativo, un'opera di assistenza diurna e notturna a favore della signora (prima presso l'abitazione di costei, poi presso l'abitazione della ricorrente), ove non fosse stato prospettato ovvero ove non si potesse comunque ricavare l'elemento dell'assoggettamento specifico della lavoratrice a un potere direttivo (nel senso sopra indicato) della controparte, il rapporto avrebbe ben potuto essere sussunto nell'alveo del lavoro
7
Sentenza R.G. n° 7982/21 autonomo, specie in presenza di dati indiziari e sintomatici della inesistenza di uno stato di soggezione tecnico-funzionale da parte della lavoratrice.(1)
E nella specie, invero, è mancato proprio l'accertamento della eventuale sussistenza dell'esercizio dei poteri datoriali da parte di uno specifico responsabile, nell'ambito peraltro di un'attività lavorativa che non risulta fosse continuativa (o, almeno, non è stato idoneamente provato che tale fosse).
Sicché non si ritiene che – nel caso di specie – siano stati asseverati, in modo sufficientemente esaustivo, quei criteri distintivi sussidiari in base ai quali, secondo i più convincenti arresti della giurisprudenza di legittimità, possa eventualmente affermarsi la sussistenza della subordinazione con riguardo a prestazioni estremamente elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità d'esecuzione, che per ciò solo potrebbero non richiedere un potere direzionale costante: anche in tali fattispecie, infatti, si richiede la allegazione e la prova di specifici elementi fattuali, quali la previsione di un compenso fisso e di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il costante e continuativo collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze datoriali
(cfr. CASS. 19 SETTEMBRE 2016, N. 18320; CASS., 8 , N. 7024; CASS. 16 CP_6
, N. 10004; CASS. 21 , N. 1536 e CASS. 6 CP_7 CP_8 CP_9
, N. 18692). Pertanto, attesa l'insufficienza delle prove addotte dalla parte
[...] 1 Tra l'altro, nella SENTENZA N° 12962/95 citata è stato anche negato che un rapporto siffatto potesse essere ricompreso fra quelli che sono previsti dall'art. 409 n. 3 c.p.c. e che si distinguono per il carattere della c.d. parasubordinazione, dovendosi in particolare escludere la ricorrenza dell'elemento della coordinazione, dal momento che l'elemento in questione può essere ravvisato solamente quando il preponente sia titolare di una stabile organizzazione diretta alla produzione di beni o di servizi (v. anche CASS. 17 LUGLIO 1987 N. 6319), cioè in riferimento ad un'attività di natura imprenditoriale svolta dal preponente. Ritenere il contrario, infatti, significherebbe dilatare, al di fuori di ogni ragionevole portata, l'ambito di operatività del regime della parasubordinazione, ove soprattutto si consideri, in primo luogo, che la norma di cui al n. 3 dell'art. 409 - facente riferimento ai rapporti di agenzia, di rappresentanza e di collaborazione in generale - non contiene, al contrario di quanto è previsto dalla disposizione di cui al n. 1 del medesimo articolo l'inciso "anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa" e, in secondo luogo, che, riguardo ai rapporti di collaborazione, non a caso nella norma è usato il termine "altri", dal momento che tale termine vale a collegare i rapporti stessi a quelli in precedenza menzionati - di agenzia e di rappresentanza - e che attengono, di per sé, allo svolgimento di un'attività commerciale da parte del preponente. CASS. N° 13440/07 cit., inoltre, ribadisce che il principio della retribuzione sufficiente, di cui all'articolo 36 della Costituzione, riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, mentre per tutte le altre prestazioni un intervento del giudice per la determinazione del compenso può ammettersi solo se specificamente previsto da disposizioni legislative.
8
Sentenza R.G. n° 7982/21 onerata (ricorrente), non può che concludersi per il rigetto nel merito della domanda, dovendosi ovviamente ritenere che il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. assolve proprio alla specifica funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della dimostrazione dei fatti della cui prova è gravata (cfr.
CASS. SEZ. III, 18 APRILE 2006 N° 8951).
************************************
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc., non essendo nemmeno necessaria alcuna esplicita richiesta della parte vittoriosa
(cfr. CASS. SEZ. III, 19 OTTOBRE 2022 N° 30729).
Occorre infatti fare riferimento al principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo, applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale
“estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” - cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” - rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno,
“parametriche” o “paradigmatiche”).
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di
9
Sentenza R.G. n° 7982/21 lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio
(mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del
"decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..
--------------------
Ovviamente, del tutto irrilevante è – nella specie – l'eventuale richiamo al disposto di cui all'art. 152 disp. att. cpc., che riguarda esclusivamente i
“giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”.
Né rileva, sotto questo aspetto, il fatto che la parte ricorrente soccombente sia stata ammessa al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, dovendosi invero ritenere che: “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art.
74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare” (sic CASS. SEZ. VI-III, 19
GIUGNO 2012 N° 10053, cui adde, in senso conforme, CASS. SEZ. III, 10 DICEMBRE
2012 N° 22381, CASS. SEZ. I, 11 NOVEMBRE 2013 N° 25295 e CASS. SEZ. VI-III, 31
MARZO 2017 N° 8388). L'orientamento della SUPREMA CORTE, infatti, è costante nell'evidenziare che la normativa non contempla altri avvocati se non quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio, sicché - nel processo civile - lo Stato è tenuto eventualmente a corrispondere (sussistendone ovviamente anche tutti gli altri requisiti) solo le spese necessarie alla difesa della parte ammessa al beneficio, in quanto si sostituisce a questa - considerate le precarie condizioni economiche - per garantirne un diritto
10
Sentenza R.G. n° 7982/21 primario previsto dall'art. 24 Cost., comma 3, ma non estendendosi l'obbligo dello Stato alla tutela di diritti ulteriori.
----------------
Deve poi ritenersi che: «Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014» (sic CASS.
SEZ. II, 28 MARZO 2023 N° 8688, in senso conforme a CASS. SEZ. II, 13 LUGLIO
2017 N° 17393).
Pertanto, in definitiva, alla stregua dei sopra esposti principî di diritto e considerato il valore della lite, deve essere liquidato in favore dei convenuti, in solido ed in parti eguali fra loro (considerando unica la posizione dei convenuti, quali asseriti coobbligati solidali ed eredi di costituitisi Persona_1
peraltro con memorie identiche), un compenso complessivo in misura di
€.2.500,oo, senza alcun aumento attesa la tardività della costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento - in favore dei convenuti, in solido ed in parti eguali fra loro - delle spese processuali, liquidate ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.) in complessivi €.2.500,oo, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 2 dicembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
11
Sentenza R.G. n° 7982/21
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
con l'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
• (quale asserito coobbligato solidale ed erede di CP_1
, rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO Persona_1
• e quali Controparte_2 Controparte_3 CP_1
eredi di (a sua volta convenuto quale Persona_2
asserito coobbligato solidale ed erede di ), Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Annalisa BOCCUNI - Convenuti -
OGGETTO: “PAGAMENTO RETRIBUZIONI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 novembre 2021 Parte_1
assumeva di aver lavorato alle dipendenze di ed in favore Persona_1
altresì dei familiari all'epoca coabitanti e ) CP_1 Persona_2
nel periodo dal febbraio 2006 all'ottobre 2020, con mansioni di colf – collaboratrice domestica (asseritamente inquadrabili nel LIVELLO B del CCNL
“COLF E BADANTI”), osservando l'orario dalle 7:30 alle 11:00 di ogni giovedì. 1
Sentenza R.G. n° 7982/21 Avendo percepito una retribuzione insufficiente (€.150,oo mensili) - in assenza peraltro di alcuna regolarizzazione contributiva assistenziale e previdenziale - ella sarebbe rimasta ancora creditrice in relazione al suddetto rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dal CCNL di settore o comunque ex art. 36 Cost., della ulteriore somma complessivamente pari a €.12.012,64, importo per il quale chiedeva la condanna dei convenuti, citati quali asseriti coobbligati solidali ed eredi della defunta , oltre accessori e Persona_1
rifusione di spese.
Si sono (tardivamente) costituiti e , i CP_1 Persona_2
quali asserivano che la propria legittimazione passiva derivasse solo dalla loro qualità di eredi, ma deducevano comunque l'infondatezza del ricorso in quanto nessun rapporto di lavoro subordinato – avente ad oggetto le mansioni di collaboratrice domestica - sarebbe mai intercorso tra e/o Persona_1
loro stessi personalmente, da un lato, e dall'altro la ricorrente, poiché costei solo occasionalmente avrebbe reso qualche saltuaria prestazione, senza alcun vincolo.
A seguito del decesso – intervenuto nelle more del giudizio - del convenuto si costituivano in suo luogo i sopra menzionati eredi, i Persona_2
quali si riportavano alle deduzioni del loro dante causa.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Parte_2
2
Sentenza R.G. n° 7982/21 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Parte_2
richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_4
MAGGIO 2014 N° 12002).
*****************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia infondata e, quindi, debba essere rigettata in quanto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, non risulta offerta la prova – per il periodo dedotto in giudizio - dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo avente ad oggetto le mansioni di collaboratrice domestica, condizione espressamente presupposta ai fini dell'eventuale riconoscimento delle retribuzioni reclamate: infatti nel ricorso si deduce di aver lavorato continuativamente alle dipendenze della de cuius ed in favore altresì dei familiari all'epoca coabitanti Persona_1
e ) e si fa riferimento (eventualmente CP_1 Persona_2
per il tramite dell'art. 36 Cost., applicabile solo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato) ai livelli retributivi previsti dal CCNL.
Dovendo ovviamente questo giudice valutare nel caso concreto la “verità processuale” così come essa è emersa in base alle attività istruttorie espletate nel presente giudizio, deve infatti rimarcarsi, in primo luogo, che nessuna idonea documentazione è stata prodotta (con riferimento agli specifici periodi in questa sede dedotti).
In ordine alle prove orali, occorre in primis rammentare i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di valutazione della prova, secondo cui: "La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la
3
Sentenza R.G. n° 7982/21 seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic
CASS. SEZ. III, 30 MARZO 2010 N° 7763).
Ancora, deve richiamarsi il principio di diritto – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "de relato actoris" – secondo il quale
è sostanzialmente nulla la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. CASS. SEZ. I, 3 2007 N° 8358, cui adde CASS. CP_5
LAV. 10 GENNAIO 2011 N° 313).
Inoltre si deve rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c.,
“qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (sic CASS.
SEZ. II, 5 MAGGIO 2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26 MAGGIO 1999 N° 5133; successivamente, sempre nello stesso senso, CASS. SEZ. II, 15 FEBBRAIO 2010 N°
4
Sentenza R.G. n° 7982/21 3468).
---------------------
Ed allora, deve opinarsi che la valutazione sulla attendibilità dei testi non possa che fondarsi sulla intrinseca logicità delle propalazioni, su eventuali riscontri esterni alle dichiarazioni rese, nonché sulla loro coerenza rispetto a quanto asserito dalle stesse parti, non senza considerare anche l'applicazione, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dei principî in tema di onere della prova, come sopra enucleati.
In particolare, alla stregua dell'acquisito materiale probatorio, non è emersa la prova delle circostanze allegate in ricorso, in termini divergenti rispetto a quanto dedotto ex adverso.
Ed invero, il teste ha, sì, confermato, le circostanze articolate in Tes_1
ricorso, ma la sua deposizione non appare idonea ad inficiare le argomentazioni addotte ex adverso, in quanto non sufficientemente attendibili: egli, infatti
è legato alla ricorrente da uno stretto vincolo (trattandosi del coniuge) sicché, pur non potendosi aprioristicamente escludere l'attendibilità del teste anche se legato da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. III, 17 DICEMBRE 2015 N° 25358), deve nondimeno ritenersi che la credibilità delle sue propalazioni – maxime quando si tratti, come nella specie, di soggetto estraneo all'ambito lavorativo che, quindi, verosimilmente ha perlopiù reso dichiarazioni de relato actoris – necessiti di qualche specifico elemento di riscontro che, invero, nel caso di specie è mancato. Ed infatti, la teste pur abitando sullo stesso pianerottolo Tes_2
della famiglia , ha dichiarato di non conoscere la Persona_3
mentre la teste ha dichiarato di aver visto la Parte_1 Tes_3
ricorrente all'esterno dell'abitazione, sul balcone, precisando però che era stata la stessa a riferirle che lavorava lì, mentre nessuna Parte_1
conoscenza diretta ella aveva in merito all'orario di lavoro, alla retribuzione e a chi impartisse eventuali ordini.
Pertanto, in base alle testimonianze acquisite, non è possibile escludere la
5
Sentenza R.G. n° 7982/21 occasionalità ed estemporaneità dell'attività svolta, occorrendo altresì rilevare che – secondo i più condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità – “in tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, è idoneo ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale” (sic CASS. LAV. 8 NOVEMBRE 2013 N° 25204; cfr. anche CASS. LAV. 27
LUGLIO 2007 N° 16681).
E' certamente vero che, ex se, il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, sicché la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti
(cfr. CASS. LAV. 7 GENNAIO 2009 N° 58, in relazione allo svolgimento di prestazioni come cameriere ai tavoli di un ristorante): tuttavia, anche in questi casi, rileva la necessità di individuare la sussistenza, nella fattispecie concreta, dei cc.dd. “indici di subordinazione”, tra i quali ovviamente in primis l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, eventualmente riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro venga esercitato solo "de die in diem" (consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione, nell'accettazione dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso: cfr. CASS. LAV. 9 APRILE 2014 N°
8364).
Non va pretermessa, inoltre, la considerazione del pure condivisibile orientamento ermeneutico secondo il quale: “In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente
6
Sentenza R.G. n° 7982/21 pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (sic CASS. LAV. 22 DICEMBRE 2009 N° 26986).
Peraltro, anche adottando una prospettiva diversa, la prova della subordinazione appare vieppiù necessaria nel caso di specie, non potendosi nemmeno escludere, in linea di principio, ove pure fossero emersi i caratteri della onerosità, la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo: infatti, con riferimento proprio ad una fattispecie simile a quella che ci occupa
(prestazione di assistenza e servizi vari a favore di una persona affetta da gravi patologie, a fronte della quale veniva peraltro corrisposto un compenso mensile, oltre al rimborso di vitto, alloggio e assistenza nella propria abitazione), la (CASS. LAV. 19 DICEMBRE 1995 N° 12962 e CASS. Parte_3
SEZ. II, 8 GIUGNO 2007 N° 13440) ha ammesso la concreta possibilità di individuare un rapporto di prestazione d'opera autonoma. In particolare si
è evidenziato che, anche se risultava prestata dalla asserita lavoratrice, in modo continuativo, un'opera di assistenza diurna e notturna a favore della signora (prima presso l'abitazione di costei, poi presso l'abitazione della ricorrente), ove non fosse stato prospettato ovvero ove non si potesse comunque ricavare l'elemento dell'assoggettamento specifico della lavoratrice a un potere direttivo (nel senso sopra indicato) della controparte, il rapporto avrebbe ben potuto essere sussunto nell'alveo del lavoro
7
Sentenza R.G. n° 7982/21 autonomo, specie in presenza di dati indiziari e sintomatici della inesistenza di uno stato di soggezione tecnico-funzionale da parte della lavoratrice.(1)
E nella specie, invero, è mancato proprio l'accertamento della eventuale sussistenza dell'esercizio dei poteri datoriali da parte di uno specifico responsabile, nell'ambito peraltro di un'attività lavorativa che non risulta fosse continuativa (o, almeno, non è stato idoneamente provato che tale fosse).
Sicché non si ritiene che – nel caso di specie – siano stati asseverati, in modo sufficientemente esaustivo, quei criteri distintivi sussidiari in base ai quali, secondo i più convincenti arresti della giurisprudenza di legittimità, possa eventualmente affermarsi la sussistenza della subordinazione con riguardo a prestazioni estremamente elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità d'esecuzione, che per ciò solo potrebbero non richiedere un potere direzionale costante: anche in tali fattispecie, infatti, si richiede la allegazione e la prova di specifici elementi fattuali, quali la previsione di un compenso fisso e di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il costante e continuativo collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze datoriali
(cfr. CASS. 19 SETTEMBRE 2016, N. 18320; CASS., 8 , N. 7024; CASS. 16 CP_6
, N. 10004; CASS. 21 , N. 1536 e CASS. 6 CP_7 CP_8 CP_9
, N. 18692). Pertanto, attesa l'insufficienza delle prove addotte dalla parte
[...] 1 Tra l'altro, nella SENTENZA N° 12962/95 citata è stato anche negato che un rapporto siffatto potesse essere ricompreso fra quelli che sono previsti dall'art. 409 n. 3 c.p.c. e che si distinguono per il carattere della c.d. parasubordinazione, dovendosi in particolare escludere la ricorrenza dell'elemento della coordinazione, dal momento che l'elemento in questione può essere ravvisato solamente quando il preponente sia titolare di una stabile organizzazione diretta alla produzione di beni o di servizi (v. anche CASS. 17 LUGLIO 1987 N. 6319), cioè in riferimento ad un'attività di natura imprenditoriale svolta dal preponente. Ritenere il contrario, infatti, significherebbe dilatare, al di fuori di ogni ragionevole portata, l'ambito di operatività del regime della parasubordinazione, ove soprattutto si consideri, in primo luogo, che la norma di cui al n. 3 dell'art. 409 - facente riferimento ai rapporti di agenzia, di rappresentanza e di collaborazione in generale - non contiene, al contrario di quanto è previsto dalla disposizione di cui al n. 1 del medesimo articolo l'inciso "anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa" e, in secondo luogo, che, riguardo ai rapporti di collaborazione, non a caso nella norma è usato il termine "altri", dal momento che tale termine vale a collegare i rapporti stessi a quelli in precedenza menzionati - di agenzia e di rappresentanza - e che attengono, di per sé, allo svolgimento di un'attività commerciale da parte del preponente. CASS. N° 13440/07 cit., inoltre, ribadisce che il principio della retribuzione sufficiente, di cui all'articolo 36 della Costituzione, riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, mentre per tutte le altre prestazioni un intervento del giudice per la determinazione del compenso può ammettersi solo se specificamente previsto da disposizioni legislative.
8
Sentenza R.G. n° 7982/21 onerata (ricorrente), non può che concludersi per il rigetto nel merito della domanda, dovendosi ovviamente ritenere che il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. assolve proprio alla specifica funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della dimostrazione dei fatti della cui prova è gravata (cfr.
CASS. SEZ. III, 18 APRILE 2006 N° 8951).
************************************
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc., non essendo nemmeno necessaria alcuna esplicita richiesta della parte vittoriosa
(cfr. CASS. SEZ. III, 19 OTTOBRE 2022 N° 30729).
Occorre infatti fare riferimento al principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo, applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale
“estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe” - cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” - rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno,
“parametriche” o “paradigmatiche”).
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di
9
Sentenza R.G. n° 7982/21 lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio
(mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del
"decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..
--------------------
Ovviamente, del tutto irrilevante è – nella specie – l'eventuale richiamo al disposto di cui all'art. 152 disp. att. cpc., che riguarda esclusivamente i
“giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”.
Né rileva, sotto questo aspetto, il fatto che la parte ricorrente soccombente sia stata ammessa al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, dovendosi invero ritenere che: “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art.
74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare” (sic CASS. SEZ. VI-III, 19
GIUGNO 2012 N° 10053, cui adde, in senso conforme, CASS. SEZ. III, 10 DICEMBRE
2012 N° 22381, CASS. SEZ. I, 11 NOVEMBRE 2013 N° 25295 e CASS. SEZ. VI-III, 31
MARZO 2017 N° 8388). L'orientamento della SUPREMA CORTE, infatti, è costante nell'evidenziare che la normativa non contempla altri avvocati se non quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio, sicché - nel processo civile - lo Stato è tenuto eventualmente a corrispondere (sussistendone ovviamente anche tutti gli altri requisiti) solo le spese necessarie alla difesa della parte ammessa al beneficio, in quanto si sostituisce a questa - considerate le precarie condizioni economiche - per garantirne un diritto
10
Sentenza R.G. n° 7982/21 primario previsto dall'art. 24 Cost., comma 3, ma non estendendosi l'obbligo dello Stato alla tutela di diritti ulteriori.
----------------
Deve poi ritenersi che: «Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014» (sic CASS.
SEZ. II, 28 MARZO 2023 N° 8688, in senso conforme a CASS. SEZ. II, 13 LUGLIO
2017 N° 17393).
Pertanto, in definitiva, alla stregua dei sopra esposti principî di diritto e considerato il valore della lite, deve essere liquidato in favore dei convenuti, in solido ed in parti eguali fra loro (considerando unica la posizione dei convenuti, quali asseriti coobbligati solidali ed eredi di costituitisi Persona_1
peraltro con memorie identiche), un compenso complessivo in misura di
€.2.500,oo, senza alcun aumento attesa la tardività della costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento - in favore dei convenuti, in solido ed in parti eguali fra loro - delle spese processuali, liquidate ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.) in complessivi €.2.500,oo, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 2 dicembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
11
Sentenza R.G. n° 7982/21