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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 10/11/2025 nel procedimento n.140 /2025 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.MOLLICA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Locri (RC), via Mercurio n. 1;
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.TRIOLO ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 1794/2024 art. 445 bis 6° co. c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, parte ricorrente in epigrafe esponeva che aveva presentato alla competente commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ( art. 1
L.222/1984). Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, ritenuto superfluo un approfondimento istruttorio, la causa è stata decisa come da dispositivo, con motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Parte ricorrente ha contestato le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio affermando che lo stesso non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta.
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche,
trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Stante la dichiarazione resa dal ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di
CP_ giudizio, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione : • Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. , liquidate CP_1
come da separato decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 10/11/2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano