Sentenza 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/05/2022, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00852/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01669/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2021, proposto da
RL QU, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per Le Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Ambito Specifico Sistema Moda” , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Vantaggiato e Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Giuseppe Negro, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso agli atti proposte dal ricorrente ai fini dell’esercizio del diritto di difesa in procedimenti giurisdizionali pendenti;
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio in copia della documentazione richiesta con istanza avanzate nei mesi scorsi, con conseguenziale diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per Le Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Ambito Specifico Sistema Moda” ;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. V. Parato per la parte ricorrente e avv. L. Pedone per la parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, il Sig. RL QU esponeva di aver richiesto all’Amministrazione intimata, con plurime istanze, di ottenere l’accesso ad una serie di documenti facenti parte di un procedimento selettivo, in relazione al quale egli aveva proposto un giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato ed un ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto.
Il ricorrente deduceva la illegittimità del contegno inerte tenuto dalla P.A., avendo chiaramente motivato nelle predette istanze di accesso che la documentazione richiesta era strumentale alla difesa della propria posizione nei giudizi pendenti inter partes.
Invocava, pertanto, l’annullamento del silenzio-rifiuto impugnato, con declaratoria del suo diritto ad ottenere la documentazione de qua ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e conseguente ordine giudiziale di ostensione; chiedeva, inoltre, che l’Ente evocato in giudizio fosse condannato tanto al risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo - correlato alla violazione del diritto di accesso - da liquidarsi in via equitativa, tanto alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la Fondazione resistente, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di lite.
Alla camera di consiglio del 10 maggio 2022, la difesa attorea dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese di giudizio; il difensore della parte resistente insisteva invece per la condanna del ricorrente al pagamento delle dette spese.
Ciò premesso, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da dichiarazione del procuratore del ricorrente, resa alla odierna camera di consiglio.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Per quel che concerne la regolazione delle spese di lite, reputa il Collegio che queste vadano poste a carico del ricorrente, in quanto il ricorso - ove non fosse stato definito con pronuncia in rito - sarebbe risultato infondato, essendo la Fondazione resistente “soggetto indubitabilmente privato” (cfr. sentenza TAR Lecce n. 1149/2021, resa inter partes e confermata da Cons. Stato, Sez. VII, n. 3493/2022) e trattandosi di istanze di accesso inerenti attività non di interesse pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Fondazione resistente, che liquida nella complessiva somma di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO