Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1467/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dott.ssa AN Esposito, ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte tra
, elettivamente domiciliato in Castrovillari (CS), via Ciminito 16/A, presso lo Studio Parte_1 dell'avv. Angela Cortese, dalla quale é rappresentato e difeso giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro -tempore, con l'assistenza e difesa dagli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto
Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato, elettivamente domiciliata in Castrovillari, in Corso
Calabria, presso gli uffici dell' ; CP_1
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 5.5.2020, parte ricorrente, premetteva di aver lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda COOP AGRUMI, per l'anno 2018 dal 9.5.2018 al 30.10.2018 per 77 giornate. In data 16.09.2019, con la pubblicazione degli elenchi agricoli la ricorrente
CP_ apprendeva che l' aveva provveduto a cancellarle tutte le giornate agricole lavorate nell'anno
2018 presso la società COOP AGRUMI. In data 11.10.2019 proponeva ricorso in via amministrativa e agiva in giudizio per la declaratoria del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per l'anno indicato, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato prestato nonché per l'accertamento negativo dei conseguenti indebiti previdenziali.
Costituitasi la parte resistente formulava eccezioni preliminari. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con efficacia assorbente delle eccezioni pure sollevate dalla parte resistente, vanno rigettate le domande proposte, per infondatezza della pretesa nel merito.
In via preliminare, tenuto conto della natura delle domande promosse, occorre chiarire che il presente giudizio è teso alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e, pertanto, all'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo in agricoltura.
Innanzitutto, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Quindi, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es.,
Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni indicati in domanda. Orbene, alla luce di quanto esposto dalle parti e documentato agli atti di causa, l' è pervenuto CP_2
alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli in esito ad indagini ispettive da cui era emerso che le prestazioni lavorative – denunciate come effettuate alle dipendenze dell'indicata azienda agricola – erano da considerare insussistenti.
In effetti, l' ha depositato i verbali di accertamento elevati a seguito delle ispezioni eseguite nei CP_2 confronti dell'azienda agricola “Coop Agrumi”, in data 31.5.2019.
In particolare, nel succitato verbale ispettivo rispetto all'azienda Coop Agrumi è emerso:
1) che anche l'azienda agricola “Coop agrumi” ha sede legale in contrada Prainetta n. 2 del Comune di Cassano allo Ionio;
ha natura giuridica di società cooperativa;
ha iniziato ad operare dal 5.11.2007;
l'attività prevalente dichiarata è di “raccolta, lavorazione di prodotti agricoli e prestazioni di servizi nell'agricoltura” con codice ATECORI prevalente 01.61, corrispondente ad “attività di supporto alla produzione vegetale”;
2) che gli ispettori, recatisi in più giorni presso la sede aziendale, nonostante ivi fosse la sede anche di diverse altre aziende attualmente gestite dagli stessi soggetti ed operanti nello stesso settore, non hanno trovato nessuno intento al lavoro. Inoltre, i luoghi sono risultati essere strutturati in maniera differente rispetto alla descrizione che ne era stata fornita da molti presunti dipendenti successivamente convocati e sentiti, dando, viceversa, il loro stato, l'impressione che si trattasse di deposito commerciale e luogo di transito dei prodotti agricoli;
3) che le denunce aziendali presentate dal 19.4.2010 al 27.11.2018 sono state 10, di cui 4 rifiutate
(essendo i datori di lavoro agricoli tenuti a presentare all' , ai fini dell'accertamento dei contributi CP_2
previdenziali dovuti e della gestione anagrafica dell'azienda un'apposita denuncia aziendale);
4) che nelle denunce veniva data menzione di terreni in possesso in virtù di fitti o di contratto di comodato che si sono rivelati inveritieri e, comunque, risultati, a seguito di sopralluoghi, evidentemente incolti da tempo;
5) che il registro degli infortuni obbligatorio (dove il datore di lavoro ha l'obbligo di annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza di almeno un giorno sia del personale assicurato presso l' che di quello non soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul CP_2
lavoro) non è stato reperito tra la documentazione consegnata o comunque visionata;
6) che dall'esame di fatture, denunce aziendali, contratti ed accessi presso la sede aziendale non è emerso il possesso, a nessun titolo, di alcuno automezzo tipo furgone, pullmino o altro adatto al trasporto di persone per come, invece, dichiarato da alcuni presunti dipendenti;
7) che malgrado la normativa preveda che i lavoratori agricoli possano accedere alla cassa integrazione (CISOA) in caso di impossibilità al lavoro qualora si verifichino piogge giornaliere pari o superiori ai 3 millimetri, nei giorni di forte precipitazioni degli anni 2014, 2015, 2016 e 2018 risultano, invece, presenze registrate;
8) che dichiarazioni divergenti sono state emesse da parte degli asseriti braccianti dipendenti della
“Coop agrumi”. Infatti, invitati ad effettuare dichiarazioni spontanee tutti i braccianti che hanno avuto un rapporto lavorativo di natura dipendente con l'azienda in esame, negli anni 2014, 2015, 2016 e
2018, coloro i quali si sono presentati hanno fornito dichiarazioni contrastanti e non veritiere per quanto riguarda: orario di lavoro, giorni di lavoro prestati nell'arco della settimana e del mese, entità delle retribuzioni giornaliere e mensili, generalità e numero dei compagni di lavoro, ubicazione e tipologia della sede legale e dei posti di lavoro, tipologia del lavoro svolto e quantità di prodotto raccolto giornalmente, mezzi di locomozione usati per raggiungere la località lavorativa, attrezzatura posseduta dall'impresa, mansioni rivestite e livello di assunzione, lavoro prestato in giorni di pioggia eccessiva. Per quelli non ascoltati, invece, raffrontando il dettaglio dei rapporti di lavoro denunciati con le evidenze di fatto e di diritto riscontrate, sono comunque emerse oggettive contraddizioni riguardo alla tipologia, modalità e tempistica dei lavori svolti nonché mansioni rivestite, assenze dal lavoro, presenze in giorni di pioggia intensa e sede di lavoro;
9) la sussistenza di rilevanti e numerose incongruenze risultate dall'analisi della documentazione esaminata che hanno fatto dubitare della genuinità della realtà aziendale e lavorativa denunciata.
Rispetto a tali emergenze, che ancor più mettono in discussione il già generico narrato lavorativo, oltre che la scarsa valenza probatoria dei documenti prodotti da parte ricorrente, poiché provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, fanno assume importanza maggiore alla puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte cui questo Giudicante è chiamato, in ossequio a quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass.
15481/15).
Orbene, la valutazione delle emergenze testimoniali, richiede, prioritariamente, una valutazione della credibilità soggettiva dei testimoni;
della disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro dichiarazioni e della verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco.
Pertanto, con riferimento ad entrambi i testi escussi, intanto occorre considerare l'interesse che li anima, essendo titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella della ricorrente, anch'essa coinvolta in accertamenti ispettivi che hanno condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per la stessa azienda indicata in testimonianza. Da ciò consegue un evidente indebolimento della piena ed indiscussa credibilità del loro apporto testimoniale;
a ciò si aggiunga che, peraltro, le dichiarazioni rese si rivelano prive di indicazioni specifiche quanto al rapporto di lavoro, poiché invero astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili, essendosi i testi, limitati a dichiarazioni generiche sia in merito all'orario di lavoro, che al tipo di attività svolta ed alla regolarità della retribuzione ricevuta: ( : “sono un parente Persona_1
lontano del ricorrente. A.d.r. ho lavorato con il ricorrente per la Coop Agrumi negli anni 2018 –
2019. Raccoglievamo pesche e agrumi. Iniziavamo alle 7.00 e finivamo alle 13.30, da lunedì al sabato. Eravamo pagati con bonifico bancario e con regolarità. Mi ricordo che il capo si chiamava
. A.D.R. io non sono in causa con l' A.d.r. in terreni erano a Cassano in Per_2 CP_2
Castrovillari.”; : “A.d.r.: sono un parente lontano del ricorrente. A.d.r. ho lavorato Testimone_1 con il ricorrente per la Coop Agrumi nell'anno 2018. Raccoglievamo pesche e pulivamo le piante.
L'orario dipendeva dal tempo o iniziavamo alle 7.00 e finivamo alle 13.30, oppure avevamo un diverso orario con un'ora di pausa oppure se pioveva forte tornavamo a casa. Quando pioveva piano continuavamo a lavorare, perché i frutti erano maturi. Lavoravamo da lunedì al sabato. Eravamo pagati con bonifico bancario e con regolarità. Mi ricordo che il capo diceva al ricorrente quello che dovevamo fare e i terreni dove dovevamo andare. A.D.R. non so se sono in causa con l' ”). CP_2
Infine, seppure è logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della parte ricorrente sono proprio coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto, altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati e caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e contraddittorio) si dimostrano insufficienti a fornire la prova necessaria a questo Giudicante, ancor più nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Infatti, esso, per come argomentato, giustifica il sospetto dell'artificiosità del rapporto di lavoro denunciato a meri fini previdenziali.
Inoltre, nessun elemento ulteriore, capace di avvalorare le deposizioni testimoniali, può desumersi infine da eventuali elementi di riscontro prodotti dalla ricorrente, perché -come si è già detto- gli stessi risultano inaffidabili a causa della loro provenienza proprio dalla parte datoriale, oggetto dell'accertamento in trattazione. A ciò, si ribadisce, si aggiungano gli elementi di forte contraddizione emersi nel verbale ispettivo, che le deposizioni testimoniali non riescono in nessun modo a comporre e a superare.
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della parte ricorrente in agricoltura nel periodo di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici nonché dell'ulteriore richiesta di accertamento negativo di indebito, giacché la mancanza dello status di lavoratore agricolo per l'anno in contestazione non consente di affermare che il ricorrente abbia titolo a trattenere quanto già erogatagli. Assorbite le restanti doglianze sollevate dalle parti. Spese di lite compensate in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 3.6.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa AN Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021