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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/06/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 9890/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.50 è presente l'avv. Bernocchi nell'interesse dell' il quale conclude CP_1 riportandosi ai propri atti e alle risultanze della CTU e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9890 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], 82 E, CF. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Parisi Valentina, per mandato in atti. C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/06/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio,
come liquidate con separati decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno civile di invalidità, negato dal CTU
nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa, esaminate le conclusioni delle parti, all'odierna udienza viene decisa.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, lo , nominato in questa fase Persona_1
di opposizione, ha riconosciuto alla ricorrente una invalidità del 67%, escludendo in tal modo la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'assegno di invalidità.
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1
con separati decreti di pagamento
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 6.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/06/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 9890/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.50 è presente l'avv. Bernocchi nell'interesse dell' il quale conclude CP_1 riportandosi ai propri atti e alle risultanze della CTU e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9890 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], 82 E, CF. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Parisi Valentina, per mandato in atti. C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/06/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio,
come liquidate con separati decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno civile di invalidità, negato dal CTU
nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa, esaminate le conclusioni delle parti, all'odierna udienza viene decisa.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, lo , nominato in questa fase Persona_1
di opposizione, ha riconosciuto alla ricorrente una invalidità del 67%, escludendo in tal modo la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'assegno di invalidità.
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1
con separati decreti di pagamento
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 6.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile