Sentenza 18 aprile 2006
Massime • 1
Nel vigente ordinamento processuale, per il principio di acquisizione, le risultanze istruttorie comunque ottenute, quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice. Invero, il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dalla parte onerata, senza potersi utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poiché esso assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della prova dei fatti della cui prova è gravata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2006, n. 8951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8951 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.R.T. SRL, già S.R.T. SPA, in persona del suo legale rappresentante sig. MA ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F GONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende unitamente all'avvocato NERI ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZO DA ved. GRANELLI, GRANELLI PAOLO, GRANELLI LUCA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 00939/03 proposto da:
ZO DA ved. GRANELLI, GRANELLI PAOLO, GRANELLI LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ADIGE 43, presso lo studio dell'avvocato DI PASQUALE LUCIANO, che li difende unitamente all'avvocato BIANCHI SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
S.R.T. SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 853/01 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione terza civile, emessa il 4/10/01, depositata il 29/10/01, R.G. 40/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/06 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Salvatore DI MATTIA (per delega Avv. Luigi MANZI depositata in udienza);
udito l'Avvocato Luciano DI PASQUALE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del 1^ motivo, rigetto per tutti gli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. S.R.T. conveniva innanzi al tribunale di Savona gli eredi dell'avv. NE Emanuele, Romilda Rizzo, Luca, Paolo e Marco NE, per ottenere la restituzione di L. 15.300.000; deduceva che aveva affidato all'avv. NE l'incarico di difendere ER MA in un procedimento penale per reati tributar, versandogli L. 15.300.000 come fondo spese oltre L.
2.700.000 per ritenuta di acconto, ma il detto avvocato non aveva espletato il mandato difensivo perché era intanto deceduto.
I convenuti resistevano, sostenendo che era stata svolta attività professionale per ben tre anni con preparazione anche a mezzo degli avvocati Tabellini e Carmini di difese utili a tal punto che il MA era stato assolto.
Il tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti alla restituzione di L. 29.000.000 con la rivalutazione monetaria dalla data della sentenza.
La corte di appello di Genova con sentenza resa su gravame dei soccombenti riduceva la condanna a L.
5.300.000 con la rivalutazione dalla citazione al 15.12.1990, considerando quanto segue. Nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per impossibilità sopravvenuta deve restituire in tutto o in parte la prestazione ricevuta;
l'onere della prova si distribuisce nel senso che la parte che chiede la restituzione deve dimostrare di non avere ricevuto la controprestazione e l'altra che resiste alla domanda di avere in tutto o in parte adempiuto;
nella specie la morte è sopravvenuta prima che il procedimento giungesse alla fase dibattimentale;
non è stata espletata la prova intesa a dimostrare l'attività difensiva concretamente svolta;
vi sono, tuttavia, al riguardo sufficienti elementi di convincimento;
in particolare risulta che il MA è stato difeso nella fase dibattimentale da altro difensore il quale ha preteso un compenso di L. 1.000.000;
tale circostanza unitamente a quella che il difensore precedente aveva ricevuto L. 15.000.000 per l'intera difesa dimostra che il lavoro maggiore era stato svolto;
tanto è confermato da una serie di fatti e soprattutto da quello che presso lo studio del difensore defunto vi è una documentazione varia idonea a dimostrare lo svolgimento di attività difensiva;
avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta, l'obbligo restitutorio va limitato a L. 5.300.000; la rivalutazione è dovuta dalla citazione al 15.12.1990; da questa data competono gli interessi in misura legale. Avverso tale sentenza la s.r.l. S.R.T. già s.p.a. S.R.T. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;
gli eredi NE hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale con cinque motivi, le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Possono esaminarsi congiuntamente il primo motivo del ricorso principale ed il corrispondente motivo di quello incidentale, denunciandosi con entrambi la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. 2.1. In particolare il primo motivo del ricorso principale sviluppa le seguenti argomentazioni: gli eredi NE non hanno fornito alcuna prova dell'attività professionale svolta dal loro dante causa;
ciononostante la corte di merito ha ritenuto che un'attività sia stata svolta, fondando il convincimento "su congetture prive di ogni risvolto probatorio"; ne' il promemoria predisposto unilateralmente dallo studio NE ne' la documentazione inviata al detto studio dalla società costituiscono prova idonea di prestazioni professionali;
la richiesta di differimento dell'udienza non significa che l'avvocato era pronto per la difesa, ma se mai il contrario;
la corte di merito non ha, poi, considerato che nell'unico atto processuale compiuto in costanza di rapporto (l'interrogatorio davanti al procuratore della Repubblica) l'imputato è stato assistito dall'avvocato De Bortoli, il quale non era collegato allo studio NE ed ha ricevuto un compenso a parte.
2.2. Con il corrispondente motivo del ricorso incidentale si lamenta che la corte di merito abbia male impostato la questione dell'onere della prova;
nella specie, difatti, si verte in tema di ripetizione di indebito e sarebbe, pertanto, spettato alla società provare di non avere ricevuto la prestazione;
prova, questa, che la società non ha fornito.
2.3. I motivi non possono ricevere accoglimento.
2.4. Va rilevato in proposito che la Corte di merito, dopo una premessa sulla distribuzione dell'onere della prova, ha proceduto alla valutazione degli elementi probatori acquisiti e li ha ritenuti sufficienti per la decisione della causa.
Ora questa Corte ha affermato che per il principio di acquisizione tutte le risultanze istruttorie concorrono alla formazione del convincimento del giudice indipendentemente dalla parte che le ha fornite o ne ha promosso l'acquisizione; pertanto, niente impedisce al giudice di utilizzare la prova fornita da una parte per trame elementi in favore dell'altra (Cass. 19.4.2000, n. 5126; Cass. 25.9.1998, n. 9592). In altri termini, il principio dell'onere della prova non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dall'attore senza potere utilizzare altri elementi acquisiti al processo;
tale principio ha la limitata funzione di individuare la parte che deve risentire le conseguenze del fallimento della prova.
2.5. In questa ottica perde rilievo la questione della distribuzione dell'onere della prova e viene in considerazione l'altra questione della efficacia probatoria delle risultanze utilizzate dalla Corte. Premesso che in mancanza di una gerarchia di efficacia dei mezzi probatori al di fuori dei casi di prova legale, il giudice può nel suo prudente apprezzamento fondare il proprio convincimento su prove presuntive anche quando siano state assunte altre prove o ne venga chiesta l'assunzione (Cass. 3.2.1999, n. 914; Cass. 12.5.1998, n. 4777), va rilevato che nel caso di specie non viene lamentata la violazione dei principi concernenti la prova presuntiva, ma nella sostanza si pretende dalla Corte una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio.
3. Il contenuto del secondo motivo del ricorso principale coincide solo in parte con quello del corrispondente motivo del ricorso incidentale;
è, tuttavia, opportuna la trattazione unitaria dei due motivi.
3.1. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;
in definitiva alla corte di merito si addebita 1) di non avere indicato i parametri in base ai quali ha individuato in L. 15.000.000 il compenso per l'intera attività difensiva;
2) di non avere considerato che il secondo avvocato ha rilasciato fattura per L.
1.000.000 senza alcuna indicazione circa l'attività concretamente svolta;
3) di non avere spiegato perché mai il compenso si riferisse alla sola fase dibattimentale e non all'intero processo tanto più che lo stesso non presentava problemi giuridici di particolare difficoltà; 4) di non avere valutato che nel processo ha svolto attività difensiva anche altro avvocato;
5) di avere immotivatamente limitato la rivalutazione monetaria, accordata dal tribunale fino al pagamento, al periodo compreso fra la citazione ed il 15.12.1990 in mancanza di censura;
6) di avere riconosciuto gli interessi in motivazione senza farne menzione nel dispositivo.
3.2. Il corrispondente motivo del ricorso incidentale contiene censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., artt. 112 e 329 c.p.c. per avere la Corte di merito riconosciuto gli interessi, ancorché la relativa richiesta non fosse stata accolta dal tribunale e di tanto l'interessata non si fosse lamentata in appello.
3.3. Bisogna riconoscere che quanto agli interessi fra il primo ed il secondo grado si è formato il giudicato, non contenendo la sentenza di primo grado pronuncia al riguardo e non essendosene lamentato alcuno nel giudizio di appello;
da ciò la conseguenza che non può ricevere accoglimento la censura contenuta nel ricorso principale e deve riceverlo la corrispondente censura del ricorso incidentale;
tanto comporta cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla parte che riguarda gli interessi.
3.4. Per quanto concerne la rivalutazione monetaria va rilevato che la corte di merito l'ha limitata al periodo compreso fra la citazione ed il 15.12.1990 senza fornire alcuna motivazione.
il vizio denunciato, pertanto, sussiste e la sentenza impugnata va cassata sul punto.
3.5. Quanto alle rimanenti censure va considerato che la corte di merito ha fatto ricorso, come era nei suoi poteri, alla prova presuntiva, assumendo come fatti noti che l'avvocato NE ha ricevuto un anticipo di L. 15.000.000 per l'intero processo ed altro avvocato L.
1.000.000 come compenso per la fase dibattimentale, e da tali fatti ha desunto che l'avvocato ha svolto attività difensiva. Ora non si censura la regola di inferenza adoperata, ma si lamenta difetto di motivazione in ordine al fatto che il compenso per l'intera difesa fosse di L. 15.000.000 e non di L.
1.000.000. Vale in proposito considerare che, come risulta dalla sentenza impugnata, la corte di merito ha ritenuto che il legale ha preteso la somma di L. 15.000.000 come acconto per la difesa da svolgere e che la società, a mezzo dei suoi organi, gliel'ha versata, lasciando chiaramente intendere che il compenso poteva essere maggiore e non inferiore.
4. Rimane assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c. per non avere la Corte di merito ritenuto che le parti abbiano raggiunto un accordo circa l'ammontare dell'onorario. 5. È infondato il quarto motivo dello stesso ricorso incidentale, con il quale si denuncia contraddittoria motivazione per avere la corte di merito, da un lato, ritenuto che il compenso per la fase dibattimentale fosse di L.
1.000.000 e, dall'altro, detratto L.
5.000.000 dal compenso di L. 15.000.000, pur avendo riconosciuto che l'unica attività difensiva che l'avvocato NE non ha potuto svolgere è stata proprio quella dibattimentale.
È sufficiente considerare in proposito che il motivo si muove nell'ottica che il giusto compenso per la fase dibattimentale fosse quello di L. 1.000.000, mentre la Corte di merito si è limitata a valutare il fatto storico del pagamento della somma senza esprimersi direttamente sulla congruità di essa.
6. È infine inammissibile il quinto motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamenta violazione del D.M. 5 ottobre 1994, art. 15 per non avere la Corte di merito tenuto conto della maggiorazione del 10% a titolo di compenso forfettario.
La questione è, infatti, nuova e richiede accertamenti di fatto che non è possibile compiere in questa sede, come quello concernente il se la somma sia frutto di accordo o risulti da calcolo tabellare.
7. Concludendo, il secondo motivo del ricorso principale ed il corrispondente motivo di quello incidentale vanno accolti nei limiti sopra indicati, mentre tutti gli altri motivi dell'uno e dell'altro ricorso vanno rigettati;
la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si può pronunciare nel merito;
a questo proposito va considerato che il giudicato formatosi in ordine agli interessi impedisce l'accoglimento della relativa domanda, la quale va, pertanto, rigettata, mentre non sono state prospettate e non si ravvisano ragioni per limitare la rivalutazione monetaria e non estenderla fino al pagamento, di tal che va pronunciata condanna degli eredi NE al pagamento della somma rivalutata secondo gli indici ISTAT, secondo quanto ritenuto dalla corte di merito, fino al momento del soddisfo.
8. L'accoglimento parziale del ricorso principale e di quello incidentale costituisce ragione più che sufficiente per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale;
rigetta l'altro motivo del ricorso principale e gli altri motivi del ricorso incidentale;
cassa in relazione la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda concernente gli interessi e condanna gli eredi NE al pagamento della rivalutazione monetaria fino al momento del soddisfo;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2006