Decreto cautelare 3 maggio 2023
Ordinanza collegiale 12 maggio 2023
Ordinanza cautelare 13 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03032/2025REG.PROV.COLL.
N. 03752/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3752 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sommario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Avv. Sommario in Corigliano-Rossano, via Francesco Cilea, 8;
contro
l’Asp -Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Cumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 102/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asp di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti, come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, odierno appellante, ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, il verbale della Commissione valutatrice per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 49 posti - distinti in 4 profili (n. 9 posti per addetto all’assistenza personale; n. 10 posti per coadiutore amministrativo; n. 24 posti per personale di segreteria con patente europea del PC; n. 6 posti per addetto all’ufficio tecnico)-, riservati alla categoria di cui all’art. 1, comma 1 della l. 12 marzo 1999, n. 68; oltre ai criteri adottati per determinare il punteggio finale e la graduatoria conclusiva, pubblicata in data 21 giugno 2022.
1.1. A sostegno del ricorso si è lamentato che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto, nell’attività di compilazione della graduatoria, del grado di invalidità dell’istante, riconosciuto nella misura del 75% ; tutto ciò, in allegata violazione della normativa vigente, sistematicamente interpretata (art.32, comma 7, d.P.R. del 1994 , d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 1 l. 12 marzo 1999, n. 68), che prevede, secondo l’esegesi del ricorrente, oltre ad una riserva di posti, anche un regime speciale per i soggetti svantaggiati: di qui la dedotta violazione del principio di affidamento.
1.2. Si è costituita, nel primo grado di giudizio, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, la quale,
ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità, richiedendo nel merito la reiezione.
1.3. Con sentenza n. 102 del 25 gennaio 2023 il Tribunale ha respinto il ricorso, sull’assorbente presupposto che la selezione de qua -operata nel contesto di una convenzione stipulata con il competente servizio della Provincia di Cosenza ai sensi degli art. 11, 12 e 13 l. n. 68 del 1999 - è riservata ai lavoratori appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 1 di detta normativa, di tal che, ad essa “non è applicabile la riserva di posti prevista dagli artt. 3 ss ., della ridetta normativa n. 68/1999, riservata ai soli soggetti che, di tale riserva, hanno diritto ad avvalersi”.
1.4. Avverso tale sentenza, che ha respinto tutte le censure proposte in primo grado, il signor -OMISSIS-ha proposto appello avanti a questo Consiglio di Stato e, nell’affermarne l’erroneità con due motivi, ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure ed il riconoscimento del beneficio della riserva.
1.5. Si è costituita la sola Asp di Cosenza, in questo grado del giudizio, per chiedere anzitutto l’inammissibilità dell’appello, avendo il ricorrente impugnato atti (recte: graduatoria e verbale) solo genericamente indicati, e nel merito la reiezione; non si sono, invece, costituiti in giudizio i controinteressati.
1.6. Infine, nella pubblica udienza del 6 marzo 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
L’appello è infondato.
2. Anzitutto il Collegio può prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi d’appello, dedotta dall’Asp resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.
2.1. Con due articolati motivi che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, l’odierno appellante, dopo avere richiamato la normativa in tema di procedimento amministrativo, lamenta l’illegittimità degli atti gravati nel primo grado di giudizio e non stigmatizzati dal Tribunale, là dove non sarebbe stato considerato il grado di invalidità, né sarebbe stato tenuto conto della lex specialis in tema di riserva obbligatoria di posti di cui all’art. 32, c. 7, del d.P.R. n. 487/1994: di qui, l’asserita omessa valutazione dei titoli, dal ricorrente vantati, ed espressamente richiamati nel secondo motivo di appello (pagg. 8 -9).
2.2. Il Tribunale ha ritenuto infondato in fatto questo motivo in quanto la selezione è stata operata nel contesto di una convenzione stipulata con il competente servizio della Provincia di Cosenza ai sensi degli art. 11, 12 e 13 l. n. 68 del 1999, e come tale è riservata ai lavoratori appartenenti alle sole categorie protette di cui all’art. 1 del medesimo testo normativo: per tale ragione, non è applicabile la riserva di posti prevista dagli artt. 3 ss., della l. n. 68 del 1999.
2.3. Infatti, ha concluso il primo giudice: “non appare irragionevole che l’amministrazione, nell’operare una selezione riservata a lavoratori appartenenti alle categorie protette, non abbia inteso
ricondurre al grado di invalidità l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, rispetto a quello conseguito mediante la prova attitudinale e il colloquio orale”.
2.4. Questa sarebbe, ad avviso del primo giudice, l’unica lettura della norma di cui alla richiamata legge n. 68 del 1999: riservata esclusivamente ai lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 di tale normativa.
2.5. L’appellante contesta fermamente questa interpretazione del Tribunale perché sostiene l’illegittimità degli atti gravati, non essendo stato considerato -dapprima dall’amministrazione poi dal Tribunale- il grado di invalidità in aperta violazione della lex specialis in tema di riserva obbligatoria di posti, come espressamente previsto dall’articolo 32 comma 7 del d.P.R. 487 del 1994.
3. Il motivo deve essere respinto.
3.1. Come ha ben messo in rilievo la sentenza impugnata, infatti, l’Avviso- rimasto peraltro inoppugnato- prevede “la selezione per assunzione l’assunzione a tempo indeterminato di n. 49 posti riservati alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12.3.1999, n. 68 di varie qualifiche”; ed, inoltre, tra i requisiti di ammissione, richiede, l’appartenenza alla categoria dei disabili di cui all’art. 1
della legge 12.3.1999 n. 68, nonché l’iscrizione nelle apposite liste di cui all’art. 8 della stessa legge .
3.2. Se così è, come bene ha inteso dal primo giudice nella lettura complessiva e ragionevole della normativa di riferimneto, deve ritenersi che è lo “stato di invalido” a consentire la partecipazione alla selezione; laddove, non vi è, in effetti, nessuna disposizione del bando che espressamente preveda che, la percentuale di invalidità, possa influire sull’assunzione dei candidati.
3.3. La normativa invocata dal ricorrente di cui all’art. 32 c. 7 del d.PR 487/1994, che, pur riguardando l’assunzione di soggetti invalidi, nel caso di specie, non ha tuttavia alcuna attinenza con la selezione in questione, perché riguarda un bando distinto rivolto essenzialmente alle categorie non protette; nel caso all’esame è lo stato di invalido, in altri termini, a consentire la partecipazione alla selezione; laddove non è prevista – a differenza dei bandi rivolti a candidati non portatori di handicap -in nessuna parte del bando che la dichiarata percentuale di invalidità potesse influire sull’assunzione
3.4. In altri termini, la previsione di una riserva obbligatoria avrebbe potuto influire sulla graduatoria, là dove la procedura selettiva fosse stata bandita a beneficio dei soli soggetti non portatori di handicap, diversamente che nel caso che occupa riservato ai soli invalidi.
3.5. Di qui complessivamente l’infondatezza delle censure in esame.
4. In conclusione l’appello deve essere respinto.
5. Le spese del grado di giudizio possono restare interamente compensate tra le parti, in considerazione della novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del signor -OMISSIS-
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.