Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P το LIANO5190 01 PREMA DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 19348/99 Consigliere Cron. 1054 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo - Consigliere Rep. MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.05/02/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PAPALEO CHIARA;
intimata avverso la sentenza n. 1424/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 21/12/98 R.G.N. 614/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 586 udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Stefano -1- Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Crotone, l'odierna intimata evocava in giudizio il : Ministero dell'Interno, al fine di ottenere l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento, di cui era titolare, al corrispondente trattamento previsto per gli invalidi di guerra. Il Ministero si costituiva e, per quanto in questa sede ancora rileva, eccepiva la prescrizione decennale del diritto ex adverso vantato. Il giudice adito, rigettata l'eccezione, accoglieva la domanda, con decisione, poi confermata, in appello, dal Tribunale di Catanzaro, che, con la sentenza qui impugnata, osservava, in particolare, come il termine di prescrizione poteva decorrere soltanto dal momento dell'entrata in vigore (avvenuta il 16 ottobre 1986) della legge 6 ottobre 1986, اہت n. 656 recante la rivendicata equiparazione fra le suddette prestazioni -, sicché il- termine decennale non era ancora spirato alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno, deducendo un unico motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Il ricorrente denuncia, unitamente a vizi di motivazione, violazione dell'art. 2946 cod. civ., osservando, da un lato, che il giudice a quo ha ritenuto a torto operante nella specie la prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale, della quale avrebbe dovuto fare applicazione, anche di ufficio, in base al principio jura novit curia, nonostante che l'eccezione di estinzione del diritto in contestazione fosse stata espressamente proposta con esclusivo riguardo al termine più lungo;
e, dall'altro lato, che la portata precettiva (e non meramente programmatica) delle disposizioni sull'equiparazione dell'indennità di accompagnamento istituita a favore degli invalidi 3 civili totalmente inabili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra conferivano liquidità a quel diritto già alla data del 1° gennaio 1983. : La censura non è fondata. La Corte osserva che non è necessario esaminare la questione se, una volta sollevata dalla parte un'eccezione di prescrizione, appartenga, poi, al potere - dovere del giudice individuare quale norma governi il caso di specie, sotto il profilo della durata del termine. Invero, come emerge dalla sentenza impugnata e come è ammesso dallo stesso ricorrente, il giudice di primo grado aveva espressamente preso in esame e rigettato l'eccezione di prescrizione decennale, sicché la relativa statuizione necessariamente investiva la durata del termine, col corollario che, quand'anche la questione relativa alla durata stessa fosse riconducibile nel novero di quelle esaminabili di ufficio, tanto non sarebbe stato sufficiente per estendere ad essa lo scrutinio del giudice del gravame, in блум assenza di specifico motivo di appello: ciò in quanto costituisce jus receptum (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 6 maggio 1999, n. 4553; Id. 28 gennaio 1998, n. 850; Id. 9 luglio 1997, n. 9229; Id. 20 marzo 1997, n. 2678; Id.5 agosto 1991, n. 8558) che la natura officiosa della cognizione relativa a determinate questioni deve pur sempre combinarsi con i principi che presiedono all'impugnazione, nel senso che ove su di esse sia intervenuta statuizione del giudice a quo, questa, se non investita da specifica censura è esclusa dall'ambito del riesame ad opera del giudice ad quem, consentito nei soli limiti del devoluto, ed è, pertanto, coperta da giudicato. Una siffatta preclusione interna si è verificata anche nel caso in esame, atteso che la materia devoluta al giudice di appello non è stata estesa dal Ministero alla statuizione di primo grado circa la prescrizione decennale, che anzi è stata ulteriormente invocata, in identica dimensione temporale, ancora nella fase di gravame, nella quale il tema di 4 indagine è stato, per ciò stesso, contenuto negli esclusivi limiti della devoluta questione concernente la decorrenza del detto termine lungo. · In tali limiti, dunque, è stato rite et recte contenuto il giudizio d'appello, così come corretta si palesa la statuizione conclusiva dello stesso circa l'impossibilità di fissare alla data del 1° gennaio 1983 la sussistenza della liquidità del credito vantato dalla parte privata. Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 656 del 1986 - sebbene fosse già stato introdotto, con effetto dalla data ora indicata, nell'ordinamento (in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, come autenticamente interpretato dalla legge 26 luglio 1984, n. 392) il principio dell'equiparazione dell'indennità di accompagnamento istituita a favore degli invalidi civili totalmente inabili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra - non era ancora sorto il diritto, vantato dall'appellata, di ottenere l'adeguamento dell'indennità in godimento alle nuove misure stabilite (soltanto) dalla stessa legge del 1986, onde, in nessun momento anteriore era configurabile, per l'interessato, alcuna possibilità giuridica di agire per la soddisfazione del suo interesse, né, di conseguenza, identificabile un dies a quo per il decorso della relativa prescrizione. In considerazione di tutto ciò, il ricorso va rigettato. I A D S , S Non v'è luogo a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, O A 0 L 3 T 1 L 3 , . O 5 A T B S stante la mancata costituzione dell'intimata. R . I E A P D N ' S L I A L 3 T N E 7 S
P.Q.M.
- G D O 8 O I - P S 1 A M 1 N I D La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. E E S A E , I D O G A E R G T T Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001. O E S N I T L E T G S I E E A R R I L IL PRESIDENTE D L E O D CANCELLIERE _IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Shsitato in Cancelleria oggi,. 6 APR. 2001 IL CANCELLIERE