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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1915 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pietro Ienna e dall'avv. Francesco Antieri e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato (previa declaratoria di incompetenza del Tribunale di Marsala) la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29920239002023453/000, notificata il 10.11.2023, col quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui alla cartella n. 29920070004572056000 (€ 120.517,00), notificata il 26.2.2007. In particolare, l'opponente eccepisce la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Dopo la notificazione della cartella n. 29920070004572056000, avvenuta il 26.2.2007, il quinquennio necessario per la prescrizione del credito sarebbe stato interrotto in data 8.9.2011, con la notificazione dell'intimazione n. 29920119011457618. Sulla reale efficacia interruttiva del detto atto, però, sorge qualche dubbio, dal momento che la notificazione è avvenuta a seguito di infruttuoso tentativo di consegna in via N. Quinci (ossia, dov'era stata notificata la cartella in precedenza). 1 Dal moneto che l'opponente oggi risiede a Via Nicolò Scaduto n. 14 (cfr. ricorso), può infatti sorgere il dubbio (non essendo stato depositato certificato storico di residenza dello stesso) che la notificazione non fosse stata ritualmente seguita. Ad ogni modo, per le considerazioni che seguiranno, la questione è destinata a restare assorbita dal fatto che, successivamente, il credito si è comunque prescritto.
Il successivo atto interruttivo del termine di prescrizione, secondo la difesa dell CP_1 risalirebbe al 17.5.2012, allorchè è stata notificata l'intimazione n. 29920129015379769. Anche questa Intimazione è stata notificata a via Quinci mediante consegna a persona qualificatasi come “moglie convivente” (tale ). Persona_1
In ultimo, il 30.3.2017 è stata tentata la notificazione dell'intimazione n. 29920169001775619000, sempre in via Quinci.
Anche a voler supporre che tutte le precedenti intimazioni di pagamento fossero state ritualmente notificate (fatto tutt'altro che scontato, come detto), va detto che l'ulteriore atto interruttivo del termine, rappresentato dall'intimazione oggetto della odierna opposizione, è stato comunque tardivo. Il diritto di credito si è infatti estinto il 4.2.2023, ossia, 5 anni e 311 giorni (periodo di sospensione per pandemia da COVID19) dopo la data della notificazione dell'intimazione n. 29920169001775619000. In sostanza, l'opposizione è fondata e va dichiarata la prescrizione del credito portato dall'intimazione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento impugnata e accerta l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 29920070004572056000;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
6.500,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione.
Trapani, 12/06/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pietro Ienna e dall'avv. Francesco Antieri e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato (previa declaratoria di incompetenza del Tribunale di Marsala) la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29920239002023453/000, notificata il 10.11.2023, col quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui alla cartella n. 29920070004572056000 (€ 120.517,00), notificata il 26.2.2007. In particolare, l'opponente eccepisce la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
Dopo la notificazione della cartella n. 29920070004572056000, avvenuta il 26.2.2007, il quinquennio necessario per la prescrizione del credito sarebbe stato interrotto in data 8.9.2011, con la notificazione dell'intimazione n. 29920119011457618. Sulla reale efficacia interruttiva del detto atto, però, sorge qualche dubbio, dal momento che la notificazione è avvenuta a seguito di infruttuoso tentativo di consegna in via N. Quinci (ossia, dov'era stata notificata la cartella in precedenza). 1 Dal moneto che l'opponente oggi risiede a Via Nicolò Scaduto n. 14 (cfr. ricorso), può infatti sorgere il dubbio (non essendo stato depositato certificato storico di residenza dello stesso) che la notificazione non fosse stata ritualmente seguita. Ad ogni modo, per le considerazioni che seguiranno, la questione è destinata a restare assorbita dal fatto che, successivamente, il credito si è comunque prescritto.
Il successivo atto interruttivo del termine di prescrizione, secondo la difesa dell CP_1 risalirebbe al 17.5.2012, allorchè è stata notificata l'intimazione n. 29920129015379769. Anche questa Intimazione è stata notificata a via Quinci mediante consegna a persona qualificatasi come “moglie convivente” (tale ). Persona_1
In ultimo, il 30.3.2017 è stata tentata la notificazione dell'intimazione n. 29920169001775619000, sempre in via Quinci.
Anche a voler supporre che tutte le precedenti intimazioni di pagamento fossero state ritualmente notificate (fatto tutt'altro che scontato, come detto), va detto che l'ulteriore atto interruttivo del termine, rappresentato dall'intimazione oggetto della odierna opposizione, è stato comunque tardivo. Il diritto di credito si è infatti estinto il 4.2.2023, ossia, 5 anni e 311 giorni (periodo di sospensione per pandemia da COVID19) dopo la data della notificazione dell'intimazione n. 29920169001775619000. In sostanza, l'opposizione è fondata e va dichiarata la prescrizione del credito portato dall'intimazione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento impugnata e accerta l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 29920070004572056000;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
6.500,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione.
Trapani, 12/06/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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