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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7959/2022
TRA
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola Parte_1 unitamente ai quali elett. dom. in Castellammare di Stabia alla via Amato n. 7
RICORRENTE
E
Controparte_1 [...]
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappr. e dif, come in atti, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari
[...]
, e con cui elett. dom. in alla via Lubich n. 6 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_2
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2022, il ricorrente, esponeva di essere docente precario, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto in quanto in possesso di titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento sulle seguenti classi di concorso: AN55, AN56, A030 e A031, ma non dell'abilitazione all'insegnamento; di avere svolto attività didattica nella scuola statale in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2014/2015 all'a.s. 2021/2022; di, essere, dunque, in possesso di una anzianità di servizio pari a tre annualità presso istituti scolastici statali.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accertare e Controparte_1 dichiarare il suo diritto all'inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto valide per il biennio scolastico 2022/2024, con riferimento alle classi concorsuali d'interesse. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'amministrazione convenuta che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. **********
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 4 della legge n. 124 del 1999, rubricato “supplenze”, “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. (…).
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti”.
Nello specifico, la disciplina delle graduatorie rilevante ratione temporis è contenuta nell'Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), sostanzialmente sovrapponibile alla precedente O.M. n. 60 del 2020.
L'O.M. n. 112 stabilisce, all'art. 3, rubricato “Graduatorie Provinciali per le Supplenze” che le GPS (utilizzate per attribuire le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico) relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, siano suddivise in fasce e che la prima fascia sia costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Il successivo art. 11 della medesima O.M., rubricato “Graduatorie di istituto” (utilizzate per il conferimento delle supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti ed in caso di esaurimento o incapienza delle GAE o delle GPS), dispone che le stesse siano articolate in tre fasce così costituite: “a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4”.
In sintesi, quindi, l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 riserva la prima fascia delle GPS e la seconda fascia delle graduatorie di istituto, fasce nelle quali il ricorrente chiede di essere inserito per il periodo 2022/2024, ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Orbene, la parte ricorrente contesta l'operato dell'amministrazione scolastica nella parte in cui non riconosce l'anzianità di servizio triennale maturata nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente) quale requisito equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inserimento in prima fascia nelle graduatorie provinciali. Sostiene che l'anzianità maturata, essendo titolo equipollente all'abilitazione specifica all'insegnamento, avrebbe dovuto consentire il suo inserimento nella prima fascia delle suddette graduatorie, come previsto dalla normativa di cui al D.lgs. n. 59/2017, pena un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei docenti precari, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché delle disposizioni comunitarie che non prevedono nessun titolo abilitativo per l'insegnamento, sostenendo che l'amministrazione fosse già tenuta, in forza del diritto dell'Unione (richiamando le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE), ad attribuire il giusto valore all'esperienza professionale per il riconoscimento della qualifica professionale, come sarebbe stato riconosciuto, tra l'altro, anche da una pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n.
4167/2020.
La prospettazione attorea muove altresì dall'assunto secondo cui, avendo l'art. 1 co. 5 lett. a) D.L.
126/2019, conv. in L. 159/2019, consentito la partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente, non solo per coloro in possesso del titolo di abilitazione, ma anche per coloro che avessero prestato tre anni di servizio presso istituti scolastici statali, i docenti con tre anni di servizio statale, potendo partecipare ad un reclutamento nato per abilitati, ai sensi del comma 110, art. 1 legge 107/2015, possono considerarsi abilitati.
A ben vedere, nella sentenza del Consiglio di Stato richiamata dal ricorrente (avente ad oggetto l'effetto del superamento delle procedure concorsuali da parte dei soggetti ammessi con riserva) si rileva che “l'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-
63/13 e C-418/13 (cd. sentenza )”; “del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento Per_1 di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitante è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett-
a) del dl 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019 n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/2009 ed il
2019/2020 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”.
Ebbene, un recente Consiglio di Stato, nel decidere un ricorso fondato proprio sulla valorizzazione di tale obiter dictum ai fini dell'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle
Graduatorie di Istituto per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio, ha chiarito che tale obiter dictum “va rettamente inteso poiché da detta pronuncia si ricava, al più, un favor per la stabilizzazione del personale precario (abilitato all'insegnamento previo inserimento nelle graduatorie di istituto, ma non in possesso dell'abilitazione legittimante ad un rapporto annuale), non sussistendo, dunque, “alcun automatismo nella tutelabilità della pretesa all'assunzione né tantomeno alcuna equiparazione a tutti gli effetti della prestazione di servizio di insegnamento reso da soggetto non valutato ai fini dell'abilitazione all'abilitazione conseguita a seguito di corso o concorso salvo i casi che singole specifiche norme nazionali ciò dispongano” (Consiglio di Stato sez. VI, 04/01/2021, n.21).
In altre parole, l'aver svolto tre anni di servizio ha rilievo per l'accesso a quelle procedure che tendono alla stabilizzazione dei docenti (concorso straordinario) ma non per aggirare il principio costituzionale del pubblico concorso per accedere al rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
I Giudici amministrativi hanno anche evidenziato che la CGUE con la sentenza non si è Per_1 mai occupata expressis verbis del tema dell'abilitazione. I giudici europei, infatti, si sono limitati a censurare il fatto che nel nostro ordinamento, una volta superato il triennio di servizio, non è prevista la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. E hanno dichiarato che tale situazione non è giuridicamente legittima a causa della lentezza e della dilazione nel tempo dell'indizione delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento.
E infine hanno chiarito che la reiterazione dei contratti a termine è illegittima solo se tale reiterazione avviene senza che vi siano le prescritte esigenze reali e temporanee. Questione che peraltro è stata risolta definitivamente dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale le disposizioni della legge 124/99 nella parte in cui consente la reiterazione oltre i tre anni delle supplenze annuali (fino al 31 agosto).
Pertanto, “il D.L. n. 126 del 2019 dà rilievo ai tre anni di servizio come requisito per l'accesso ad un concorso avente effetto abilitante e non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del triennio e l'abilitazione “piena” che si consegue per effetto dei corsi abilitanti (ormai esauriti) o dei concorso abilitanti (ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in precariato) per la logica stessa della legge che tanto dispone (ossia l'ammissione alla partecipazione al concorso straordinario”.
Per l'effetto, il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è abilitato all'insegnamento ai fini delle supplenze (abilitazione “specifica” con inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto stabilita dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007) ma non può aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso abilitante che viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui si ricorre per la chiamata in servizio essendo nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l'accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato.
Tale distinzione si ricava dal sistema che è incentrato, appunto, sulla centralità della valutazione degli insegnanti come professionisti, principio di valutazione sicuramente conforme al diritto europeo che demanda poi ai singoli legislatori nazionali di modulare le regole della professione.
Infine, non può non trascurarsi che la non equiparabilità dello svolgimento dei tre anni di servizio all'abilitazione piena ben può desumersi dalla lettura dello stesso D.L. 126/2019 richiamato dal parte attrice dal momento che lo stesso, all'art. 1, chiarisce che la procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonchè per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti e consente di definire un elenco dei soggetti che
“possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento” alle condizioni ivi previste.
Abilitazione, dunque, che consegue solo all'eventuale superamento del detto concorso. A ben vedere, nella richiamata procedura straordinaria la previsione di un dato collegato all'esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, oltre al titolo, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento e anche al sostegno, costituisce un parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all'attività svolta, dall'altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico.
La professionalità acquisita, ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all'abilitazione professionale (cfr Tar Lazio sez. III, 02/12/2020,
n.12864).
Pertanto, la detta esclusione non contrasta con la normativa richiamata e, in particolare, con il combinato disposto di cui all'art. 1, co. 110, della legge n. 107/15, secondo cui possono accedere ai concorsi pubblici “esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”, all'art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 59/17 secondo cui “costituisce titolo di accesso al concorso […] il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico […]; b) 24 crediti formativi universitari o accademici […] nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche” ed all'art. 1, co. 5, D.L. n. 126/2019, secondo cui: “la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124 […]”.
Sotto tale profilo va considerato come le disposizioni in parola siano specificatamente riferite alla regolamentazione della materia dell'accesso ai concorsi e risultino, pertanto, non conferenti rispetto a quella, distinta, della formazione delle graduatorie.
Pertanto, il voler trarre da tale quadro normativo il superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso quale requisito per l'inserimento nella prima fascia
GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto in favore del requisito dell'anzianità triennale è privo di fondamento.
Alla luce di quanto esposto, deve rilevarsi che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Anche di recente la giurisprudenza amministrativa (cfr Consiglio di Stato sez. VII, 28/12/2022,
n.11489 ; Consiglio di Stato sez. VII, 28/12/2022, n.11499), nel pronunciarsi sulla legittimità dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 di disciplina delle operazioni di costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nella parte in cui non consente l'inserimento in I fascia dei docenti che, come il ricorrente, fosse in possesso di un'anzianità di servizio almeno triennale, ha ribadito che “il possesso della laurea ovvero del titolo di dottore di ricerca, ovvero ancora di 24
CFU "in assenza di una norma primaria che riconosca i titoli o l'esperienza maturata, nel caso di specie, dagli appellanti, come equivalente all'abilitazione all'insegnamento" (Consiglio di Stato,
Sezione VII n. 9026/2022 del 26 ottobre 2022) debba ritenersi non equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento, e che il fatto di aver svolto tre anni d'insegnamento non possa condurre a una soluzione diversa, posto che l'abilitazione all'insegnamento è un titolo di studio ulteriore che sostanzialmente attesta la capacità didattica”.
“Per l'iscrizione nella I fascia delle citate graduatorie è necessario, dunque, il conseguimento dell'abilitazione, mentre il possesso di un'esperienza lavorativa almeno triennale, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi non equipollente al predetto titolo. L'ordinanza ministeriale non fa altro che confermare le previsioni di legge sul punto, poiché nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto
l'equipollenza tra i due titoli;
del resto, la disciplina sui percorsi abilitanti persegue finalità specifiche di qualificazione professionale dei docenti all'insegnamento diversa dalle norme che permettono ai docenti muniti di una certa anzianità di servizio, ma sprovvisti di abilitazione, di accedere ai concorsi, procedure attraverso le quali le loro capacità professionali potranno essere comunque verificate o ulteriormente arricchite (come nei concorsi per accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno). In breve, i corsi abilitanti costituiscono, come anticipato, percorsi mirati allo sviluppo di professionalità ed esperienze che non coincidono con lo svolgimento della semplice attività didattica da parte del docente e sono dedicati alla formazione di una attitudine specifica all'insegnamento, mentre le procedure di mera chiamata dei docenti per le supplenze, all'origine dell'anzianità sia pure rilevante vantata dagli appellanti, non assicurano tale particolare preparazione e capacità. Il continuo contatto con gli allievi per l'esercizio dell'attività di insegnamento non esaurisce insomma la sostanza dei percorsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, che sono dotati di una loro specificità e non risultano allo stato fungibili per
l'iscrizione alla I fascia delle GPS, come già riconosciuto dai giudici di prime cure neppure rispetto al possesso del requisito dell'esperienza triennale, previsto come rilevante ad altri fini. Quanto all'evoluzione del quadro normativo vigente, si deve osservare che effettivamente un'equiparazione tra il requisito del pregresso svolgimento di almeno tre annualità di servizio e il titolo abilitativo è stato prevista da alcune disposizioni come il decreto legge n. 126 del 2019 o il d.m. n. 92 del 2019, di tal che tale servizio costituisce titolo per l'accesso alle procedure straordinarie di stabilizzazione del personale precario o per l'ammissione al corso TFA per il sostegno. Deve tuttavia rilevarsi che il carattere eccezionale e derogatorio di tali discipline inerenti le procedure di reclutamento straordinario tramite stabilizzazione o di specializzazione dei docenti sul sostegno le rende insuscettibili di estensione in via analogica con riferimento a diverse fattispecie e non può costituire espressione di un principio generale invocabile ai fini delle graduatorie in esame”.
La diversità delle situazioni messe a confronto tra docenti in possesso dell'abilitazione e docenti privi di tale specifico titolo, ma ammessi a partecipare ai concorsi in cui le loro capacità e la loro preparazione di insegnanti verranno comunque messe alla prova e verificate prima che possano entrare in ruolo, esclude, infine, in radice la configurabilità di una disparità di trattamento nella predetta regolazione, rendendo manifestamente infondati sia i dubbi di contrarietà al principio di non discriminazione dei lavoratori precari derivante dal diritto unionale, sia la questione di costituzionalità prospettata in relazione a tutti i parametri denunciati (ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, divieto di discriminazione tra lavoratori).
In definitiva, l'assimilazione delle due categorie (abilitazione specifica ed anzianità pre- ruolo triennale) a fini solo concorsuali non conduce ad affermare alcuna ontologica equipollenza dell'abilitazione, conseguita all'esito di specifici percorsi abilitanti o per effetto della partecipazione a concorsi per titoli e/o esami indetti a tale scopo, alla maturazione di un'anzianità di servizio triennale.
Pertanto, deve escludersi, in assenza di una specifica previsione legislativa, la sussistenza di un diritto soggettivo in tal senso.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
La peculiarità e novità della questione trattata e le oscillazioni giurisprudenziali registrate nella giurisprudenza di merito costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7959/2022
TRA
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola Parte_1 unitamente ai quali elett. dom. in Castellammare di Stabia alla via Amato n. 7
RICORRENTE
E
Controparte_1 [...]
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappr. e dif, come in atti, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari
[...]
, e con cui elett. dom. in alla via Lubich n. 6 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_2
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2022, il ricorrente, esponeva di essere docente precario, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto in quanto in possesso di titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento sulle seguenti classi di concorso: AN55, AN56, A030 e A031, ma non dell'abilitazione all'insegnamento; di avere svolto attività didattica nella scuola statale in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2014/2015 all'a.s. 2021/2022; di, essere, dunque, in possesso di una anzianità di servizio pari a tre annualità presso istituti scolastici statali.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accertare e Controparte_1 dichiarare il suo diritto all'inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto valide per il biennio scolastico 2022/2024, con riferimento alle classi concorsuali d'interesse. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'amministrazione convenuta che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. **********
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 4 della legge n. 124 del 1999, rubricato “supplenze”, “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. (…).
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti”.
Nello specifico, la disciplina delle graduatorie rilevante ratione temporis è contenuta nell'Ordinanza
Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), sostanzialmente sovrapponibile alla precedente O.M. n. 60 del 2020.
L'O.M. n. 112 stabilisce, all'art. 3, rubricato “Graduatorie Provinciali per le Supplenze” che le GPS (utilizzate per attribuire le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico) relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, siano suddivise in fasce e che la prima fascia sia costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Il successivo art. 11 della medesima O.M., rubricato “Graduatorie di istituto” (utilizzate per il conferimento delle supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti ed in caso di esaurimento o incapienza delle GAE o delle GPS), dispone che le stesse siano articolate in tre fasce così costituite: “a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4”.
In sintesi, quindi, l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 riserva la prima fascia delle GPS e la seconda fascia delle graduatorie di istituto, fasce nelle quali il ricorrente chiede di essere inserito per il periodo 2022/2024, ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Orbene, la parte ricorrente contesta l'operato dell'amministrazione scolastica nella parte in cui non riconosce l'anzianità di servizio triennale maturata nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente) quale requisito equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inserimento in prima fascia nelle graduatorie provinciali. Sostiene che l'anzianità maturata, essendo titolo equipollente all'abilitazione specifica all'insegnamento, avrebbe dovuto consentire il suo inserimento nella prima fascia delle suddette graduatorie, come previsto dalla normativa di cui al D.lgs. n. 59/2017, pena un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei docenti precari, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché delle disposizioni comunitarie che non prevedono nessun titolo abilitativo per l'insegnamento, sostenendo che l'amministrazione fosse già tenuta, in forza del diritto dell'Unione (richiamando le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE), ad attribuire il giusto valore all'esperienza professionale per il riconoscimento della qualifica professionale, come sarebbe stato riconosciuto, tra l'altro, anche da una pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n.
4167/2020.
La prospettazione attorea muove altresì dall'assunto secondo cui, avendo l'art. 1 co. 5 lett. a) D.L.
126/2019, conv. in L. 159/2019, consentito la partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente, non solo per coloro in possesso del titolo di abilitazione, ma anche per coloro che avessero prestato tre anni di servizio presso istituti scolastici statali, i docenti con tre anni di servizio statale, potendo partecipare ad un reclutamento nato per abilitati, ai sensi del comma 110, art. 1 legge 107/2015, possono considerarsi abilitati.
A ben vedere, nella sentenza del Consiglio di Stato richiamata dal ricorrente (avente ad oggetto l'effetto del superamento delle procedure concorsuali da parte dei soggetti ammessi con riserva) si rileva che “l'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-
63/13 e C-418/13 (cd. sentenza )”; “del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento Per_1 di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitante è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett-
a) del dl 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019 n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/2009 ed il
2019/2020 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”.
Ebbene, un recente Consiglio di Stato, nel decidere un ricorso fondato proprio sulla valorizzazione di tale obiter dictum ai fini dell'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle
Graduatorie di Istituto per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio, ha chiarito che tale obiter dictum “va rettamente inteso poiché da detta pronuncia si ricava, al più, un favor per la stabilizzazione del personale precario (abilitato all'insegnamento previo inserimento nelle graduatorie di istituto, ma non in possesso dell'abilitazione legittimante ad un rapporto annuale), non sussistendo, dunque, “alcun automatismo nella tutelabilità della pretesa all'assunzione né tantomeno alcuna equiparazione a tutti gli effetti della prestazione di servizio di insegnamento reso da soggetto non valutato ai fini dell'abilitazione all'abilitazione conseguita a seguito di corso o concorso salvo i casi che singole specifiche norme nazionali ciò dispongano” (Consiglio di Stato sez. VI, 04/01/2021, n.21).
In altre parole, l'aver svolto tre anni di servizio ha rilievo per l'accesso a quelle procedure che tendono alla stabilizzazione dei docenti (concorso straordinario) ma non per aggirare il principio costituzionale del pubblico concorso per accedere al rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
I Giudici amministrativi hanno anche evidenziato che la CGUE con la sentenza non si è Per_1 mai occupata expressis verbis del tema dell'abilitazione. I giudici europei, infatti, si sono limitati a censurare il fatto che nel nostro ordinamento, una volta superato il triennio di servizio, non è prevista la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. E hanno dichiarato che tale situazione non è giuridicamente legittima a causa della lentezza e della dilazione nel tempo dell'indizione delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento.
E infine hanno chiarito che la reiterazione dei contratti a termine è illegittima solo se tale reiterazione avviene senza che vi siano le prescritte esigenze reali e temporanee. Questione che peraltro è stata risolta definitivamente dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale le disposizioni della legge 124/99 nella parte in cui consente la reiterazione oltre i tre anni delle supplenze annuali (fino al 31 agosto).
Pertanto, “il D.L. n. 126 del 2019 dà rilievo ai tre anni di servizio come requisito per l'accesso ad un concorso avente effetto abilitante e non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del triennio e l'abilitazione “piena” che si consegue per effetto dei corsi abilitanti (ormai esauriti) o dei concorso abilitanti (ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in precariato) per la logica stessa della legge che tanto dispone (ossia l'ammissione alla partecipazione al concorso straordinario”.
Per l'effetto, il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è abilitato all'insegnamento ai fini delle supplenze (abilitazione “specifica” con inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto stabilita dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007) ma non può aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso abilitante che viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui si ricorre per la chiamata in servizio essendo nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l'accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato.
Tale distinzione si ricava dal sistema che è incentrato, appunto, sulla centralità della valutazione degli insegnanti come professionisti, principio di valutazione sicuramente conforme al diritto europeo che demanda poi ai singoli legislatori nazionali di modulare le regole della professione.
Infine, non può non trascurarsi che la non equiparabilità dello svolgimento dei tre anni di servizio all'abilitazione piena ben può desumersi dalla lettura dello stesso D.L. 126/2019 richiamato dal parte attrice dal momento che lo stesso, all'art. 1, chiarisce che la procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonchè per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti e consente di definire un elenco dei soggetti che
“possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento” alle condizioni ivi previste.
Abilitazione, dunque, che consegue solo all'eventuale superamento del detto concorso. A ben vedere, nella richiamata procedura straordinaria la previsione di un dato collegato all'esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, oltre al titolo, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento e anche al sostegno, costituisce un parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all'attività svolta, dall'altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico.
La professionalità acquisita, ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all'abilitazione professionale (cfr Tar Lazio sez. III, 02/12/2020,
n.12864).
Pertanto, la detta esclusione non contrasta con la normativa richiamata e, in particolare, con il combinato disposto di cui all'art. 1, co. 110, della legge n. 107/15, secondo cui possono accedere ai concorsi pubblici “esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”, all'art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 59/17 secondo cui “costituisce titolo di accesso al concorso […] il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico […]; b) 24 crediti formativi universitari o accademici […] nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche” ed all'art. 1, co. 5, D.L. n. 126/2019, secondo cui: “la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124 […]”.
Sotto tale profilo va considerato come le disposizioni in parola siano specificatamente riferite alla regolamentazione della materia dell'accesso ai concorsi e risultino, pertanto, non conferenti rispetto a quella, distinta, della formazione delle graduatorie.
Pertanto, il voler trarre da tale quadro normativo il superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso quale requisito per l'inserimento nella prima fascia
GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto in favore del requisito dell'anzianità triennale è privo di fondamento.
Alla luce di quanto esposto, deve rilevarsi che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Anche di recente la giurisprudenza amministrativa (cfr Consiglio di Stato sez. VII, 28/12/2022,
n.11489 ; Consiglio di Stato sez. VII, 28/12/2022, n.11499), nel pronunciarsi sulla legittimità dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 di disciplina delle operazioni di costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nella parte in cui non consente l'inserimento in I fascia dei docenti che, come il ricorrente, fosse in possesso di un'anzianità di servizio almeno triennale, ha ribadito che “il possesso della laurea ovvero del titolo di dottore di ricerca, ovvero ancora di 24
CFU "in assenza di una norma primaria che riconosca i titoli o l'esperienza maturata, nel caso di specie, dagli appellanti, come equivalente all'abilitazione all'insegnamento" (Consiglio di Stato,
Sezione VII n. 9026/2022 del 26 ottobre 2022) debba ritenersi non equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento, e che il fatto di aver svolto tre anni d'insegnamento non possa condurre a una soluzione diversa, posto che l'abilitazione all'insegnamento è un titolo di studio ulteriore che sostanzialmente attesta la capacità didattica”.
“Per l'iscrizione nella I fascia delle citate graduatorie è necessario, dunque, il conseguimento dell'abilitazione, mentre il possesso di un'esperienza lavorativa almeno triennale, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi non equipollente al predetto titolo. L'ordinanza ministeriale non fa altro che confermare le previsioni di legge sul punto, poiché nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto
l'equipollenza tra i due titoli;
del resto, la disciplina sui percorsi abilitanti persegue finalità specifiche di qualificazione professionale dei docenti all'insegnamento diversa dalle norme che permettono ai docenti muniti di una certa anzianità di servizio, ma sprovvisti di abilitazione, di accedere ai concorsi, procedure attraverso le quali le loro capacità professionali potranno essere comunque verificate o ulteriormente arricchite (come nei concorsi per accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno). In breve, i corsi abilitanti costituiscono, come anticipato, percorsi mirati allo sviluppo di professionalità ed esperienze che non coincidono con lo svolgimento della semplice attività didattica da parte del docente e sono dedicati alla formazione di una attitudine specifica all'insegnamento, mentre le procedure di mera chiamata dei docenti per le supplenze, all'origine dell'anzianità sia pure rilevante vantata dagli appellanti, non assicurano tale particolare preparazione e capacità. Il continuo contatto con gli allievi per l'esercizio dell'attività di insegnamento non esaurisce insomma la sostanza dei percorsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, che sono dotati di una loro specificità e non risultano allo stato fungibili per
l'iscrizione alla I fascia delle GPS, come già riconosciuto dai giudici di prime cure neppure rispetto al possesso del requisito dell'esperienza triennale, previsto come rilevante ad altri fini. Quanto all'evoluzione del quadro normativo vigente, si deve osservare che effettivamente un'equiparazione tra il requisito del pregresso svolgimento di almeno tre annualità di servizio e il titolo abilitativo è stato prevista da alcune disposizioni come il decreto legge n. 126 del 2019 o il d.m. n. 92 del 2019, di tal che tale servizio costituisce titolo per l'accesso alle procedure straordinarie di stabilizzazione del personale precario o per l'ammissione al corso TFA per il sostegno. Deve tuttavia rilevarsi che il carattere eccezionale e derogatorio di tali discipline inerenti le procedure di reclutamento straordinario tramite stabilizzazione o di specializzazione dei docenti sul sostegno le rende insuscettibili di estensione in via analogica con riferimento a diverse fattispecie e non può costituire espressione di un principio generale invocabile ai fini delle graduatorie in esame”.
La diversità delle situazioni messe a confronto tra docenti in possesso dell'abilitazione e docenti privi di tale specifico titolo, ma ammessi a partecipare ai concorsi in cui le loro capacità e la loro preparazione di insegnanti verranno comunque messe alla prova e verificate prima che possano entrare in ruolo, esclude, infine, in radice la configurabilità di una disparità di trattamento nella predetta regolazione, rendendo manifestamente infondati sia i dubbi di contrarietà al principio di non discriminazione dei lavoratori precari derivante dal diritto unionale, sia la questione di costituzionalità prospettata in relazione a tutti i parametri denunciati (ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, divieto di discriminazione tra lavoratori).
In definitiva, l'assimilazione delle due categorie (abilitazione specifica ed anzianità pre- ruolo triennale) a fini solo concorsuali non conduce ad affermare alcuna ontologica equipollenza dell'abilitazione, conseguita all'esito di specifici percorsi abilitanti o per effetto della partecipazione a concorsi per titoli e/o esami indetti a tale scopo, alla maturazione di un'anzianità di servizio triennale.
Pertanto, deve escludersi, in assenza di una specifica previsione legislativa, la sussistenza di un diritto soggettivo in tal senso.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
La peculiarità e novità della questione trattata e le oscillazioni giurisprudenziali registrate nella giurisprudenza di merito costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni