Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 583/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025
e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Conselice (RA), Via Gabriella dalle Vacche n.60 (avv. Barbara Bonetti)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Conselice (RA), Via Gabriella dalle Vacche n.60 (avv. Barbara Bonetti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
13/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Uta (CA) in data
27.04.2003, in regime di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 4, Parte II, serie A, anno 2003;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di in Uta (CA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati e il sig. trasferirà altrove la propria residenza, Parte_1
portando con sé i propri effetti personali.
2) Il figlio minore , unitamente alla madre ed alla sorella , nell'attuale Persona_1 Pt_3
casa coniugale sita in Conselice (Ra), Via Gabriella dalle Vacche n. 60, di proprietà di entrambi i coniugi. Pertanto, la casa coniugale (completa di tutti gli arredi e suppellettili) verrà assegnata alla madre, che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
3) i genitori, resi edotti e pienamente consapevoli della previsione normativa, ritengono, di comune accordo, che l'affidamento condiviso sia rispondente all'interesse del figlio;
talché il minore verrà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale prendendo insieme le decisioni di maggiore interesse, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
mentre per le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere autonomamente quando lo stesso resterà con il ragazzo;
4) entrambi i genitori si obbligano e si impegnano ad assumere comportamenti idonei, affinché vengano create le condizioni per una serena permanenza del figlio presso ciascun genitore;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattina. Inoltre, nella settimana in cui non trascorrerà il Per_1
weekend con il padre, potrà trascorrere con lo stesso due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì), dall'uscita da scuola, con pernotto dal padre. In ogni caso, i coniugi concordano che potrà vedere il padre ogni qualvolta lo desideri, Per_1
lasciando anche al ragazzo la possibilità di concordare con il padre giornate diverse di permanenza, compatibilmente con i propri impegni scolastici e personali.
Inoltre trascorrerà con il padre quindici giorni (anche non consecutivi) per le vacanze Per_1
estive e sette per le vacanze invernali/natalizie.
I genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua,
Pasquetta e del compleanno del ragazzo.
6) Tenuto conto delle attuali esigenze di , nonché delle rispettive risorse economiche, il Per_1 sig. verserà alla sig.ra la somma di € 200,00 (duecento/00) Parte_1 Parte_2
mensili, a titolo di contributo al mantenimento dello stesso. Somma questa da rivalutarsi ogni anno in ragione della variazione dell'indice istat per i prezzi dei beni di consumo.
Il padre, inoltre, corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di gestione/rimborso si richiama integralmente il Protocollo del
Tribunale di Ravenna, attualmente in vigore, che i coniugi dichiarano di ben conoscere.
7) Nulla i coniugi dovranno corrispondersi a titolo di mantenimento, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti ed autonomi;
8) I sig.ri e dichiarano di aver regolato tutte le questioni patrimoniali tra loro Pt_1 Pt_2
intercorse. Segnatamente, la sig.ra si farà carico in via esclusiva del mutuo Parte_2
ipotecario gravante sulla casa coniugale;
mentre ogni altro deposito/conto è già stato suddiviso tra le parti. L'automobile Lancia Y tg. EB638KH verrà trasferita dal marito alla moglie che, quindi, ne diverrà proprietaria.
9) i coniugi dichiarano che non vi sono provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria relativi al minore.”
Così deciso in Ravenna il 11.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi