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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 10482/2024 promossa ______________________
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 Per ___________________
CATALANO FABRIZIO e LUANA SINERI ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Via Del Bersagliere n.8, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Il Cancelliere
IS , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo CP_1
rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio
[...]
Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/04/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 09/07/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1 dell'indennità di accompagnamento, a partire dalla presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a causa Parte_1
1 delle patologie da cui era affetta, era in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento a partire dalla domanda amministrativa (28.06.2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa (28.06.203).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_2 necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa (28.06.2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi CP_1
€ 3.500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv.
CATALANO FABRIZIO e dell'avv. SINERI LUANA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1
già liquidate.
Così deciso in Palermo 29/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 10482/2024 promossa ______________________
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 Per ___________________
CATALANO FABRIZIO e LUANA SINERI ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Via Del Bersagliere n.8, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Il Cancelliere
IS , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo CP_1
rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio
[...]
Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/04/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 09/07/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1 dell'indennità di accompagnamento, a partire dalla presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a causa Parte_1
1 delle patologie da cui era affetta, era in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento a partire dalla domanda amministrativa (28.06.2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa (28.06.203).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_2 necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa (28.06.2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi CP_1
€ 3.500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv.
CATALANO FABRIZIO e dell'avv. SINERI LUANA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1
già liquidate.
Così deciso in Palermo 29/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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