Articolo 1 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 2
Versione
11 maggio 1956
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Versione
12 marzo 1963
Art. 1. ((Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonche' alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresi' all'istruzione professionale del Corpo))
Entrata in vigore il 12 marzo 1963