Sentenza 25 giugno 1987
Massime • 1
Nel caso in cui l'ente datore di lavoro assuma di aver erogato ai dipendenti ex combattenti, per effetto di erronea interpretazione di Disposizioni delle leggi n. 336 del 1970 e n. 324 del 1971, somme superiori a quelle loro spettanti, l'esperibilità dell'Azione di ripetizione dell'indebito oggettivo va ammessa, indipendentemente dalla scusabilità o meno dell'eventuale errore interpretativo, sempreché il pagamento sia frutto di una autonoma Determinazione dell'ente erogatore, restando invece esclusa ove il pagamento stesso sia stato effettuato in base ad un'intesa negoziale intervenuta fra detto ente ed i suoi dipendenti. ( Conf 5427/84, mass n 437124, seconda parte; ( Conf 4006/84, mass n 435974, seconda parte; ( Conf 966/84, mass n 433160, seconda parte; ( Conf 927/84, mass n 433119, seconda parte).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/1987, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1987 |
Testo completo
Nel caso in cui l'ente datore di lavoro assuma di aver erogato ai dipendenti ex combattenti, per effetto di erronea interpretazione di Disposizioni delle leggi n. 336 del 1970 e n. 324 del 1971, somme superiori a quelle loro spettanti, l'esperibilità dell'Azione di ripetizione dell'indebito oggettivo va ammessa, indipendentemente dalla scusabilità o meno dell'eventuale errore interpretativo, sempreché il pagamento sia frutto di una autonoma Determinazione dell'ente erogatore, restando invece esclusa ove il pagamento stesso sia stato effettuato in base ad un'intesa negoziale intervenuta fra detto ente ed i suoi dipendenti. ( Conf 5427/84, mass n 437124, seconda parte;
( Conf 4006/84, mass n 435974, seconda parte;
( Conf 966/84, mass n 433160, seconda parte;
( Conf 927/84, mass n 433119, seconda parte).*