Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 15/04/2026, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06784/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10160 del 2025, proposto da
MU HA AZ con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Massimo Cipolla che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D’ITALIA AD ISLAMABAD, in persona del legale rappresentante p.t., in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in ordine all’istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio e del diritto della parte ricorrente di ottenere il visto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN LA;
Considerato che:
- oggetto del presente giudizio è il silenzio tenuto dall’Ambasciata in ordine alla richiesta di appuntamento necessario per la formalizzazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio come è desumibile dall’oggetto della richiesta rinvolta all’Ambasciata, dal contenuto del ricorso (“ qui non si discorre di inadempimento da parte dell’Amministrazione per avere valicato l’intervallo di giorni novanta senza avere rilasciato una decisione sull’istanza di visto per studio. Diversamente rileva la mancata convocazione del sig. AZ affinché possa ad ogni effetto di legge depositare la propria istanza ”: pag. 4 dell’atto introduttivo) e dal fatto che, in assenza di una domanda di visto formalmente presentata, non è configurabile un silenzio in ordine alla domanda stessa con conseguente impossibilità di statuire sull’esistenza del diritto di conseguire il visto stesso;
- dalla documentazione depositata in giudizio dal Ministero resistente in data 01/10/25 emerge che l’Ambasciata ha convocato il ricorrente per il 13/10/25;
- la circostanza in esame, confermata dalla parte ricorrente con la memoria depositata il 10/04/26, determina il venir meno dell’inerzia per l’accertamento della cui illegittimità è stato proposto il ricorso;
- ne deriva che parte ricorrente ha perso interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;
- pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (di tale possibile esito è stato dato rituale avviso ex art. 73 cpa);
- la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LA, Presidente, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN LA |
IL SEGRETARIO