Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3624/2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 3624/2022 nella persona del Giudice Monocratico, dr.ssa Valeria Villani, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile ex art. 702 bis c.p.c., promosso con ricorso depositato in data 28 settembre 2022 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in data 30 dicembre 2022, iscritto al n.
3624 del Ruolo Affari Civili Contenziosi per l'anno 2022, pendente
TRA
Avv. Giuseppe (C.F. ), nato ad [...] Pt_1 CodiceFiscale_1
l'8.9.1960, quale difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Avellino, alla via Dante Alighieri n. 16;
- RICORRENTE -
CONTRO
– C.F. - in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con sede in alla via Cardinal Dell'Olio Controparte_1
n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nonché delibera di Giunta Comunale n. 03 del 13 gennaio
2023, dall'Avv. Fernando D'Amore (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_2 studio è elettivamente domiciliato in Avellino, alla piazza San Francesco D'Assisi
n. 5;
- CONVENUTO -
OGGETTO: compensi professionali esaminati gli atti ed i documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta in data 1° aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti;
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 28 settembre 2022, l'Avv.
Giuseppe Vetrano ha agito nei confronti del al fine di Controparte_1 sentir “1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha espletato in favore del l'attività professionale stragiudiziale descritta in Controparte_1 premessa;
2) accertare e dichiarare che, a fronte dell'attività professionale espletata, il ricorrente ha maturato, in applicazione della Tariffa di cui D.M.
44/2014, il diritto ad ottenere l'importo di € 13.000,00 oltre accessori di legge, spese per il visto di congruità nonché interessi moratori e rivalutazione a decorrere dal 7.1.2022; 3) per l'effetto, condannare il , Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore del ricorrente l'importo di
€ 13.000,00, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre spese generali
(15% su imponibile), IVA (22% su imponibile, spese gen. e cassa) e Cassa avvocati (4% su imponibile, spese gen.), spese per il visto di congruità (€
180,00), interessi moratori e rivalutazione a decorrere dall'7.1.2022; 4) accertare e dichiarare, infine, la mancata adesione della parte resistente all'invito a partecipare alla negoziazione assistita e, per l'effetto, condannare il citato ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del ricorrente nella CP_1 somma che il Tribunale vorrà equitativamente determinare;
5) in via meramente subordinata accogliere la domanda di arricchimento senza causa e, per l'effetto, condannare il a pagare la somma che il Tribunale Controparte_1 riterrà di giustizia;
6) condannare il citato al pagamento di spese ed CP_1 onorari di lite”.
2. Il ricorrente ha dedotto:
a) che il , al termine di una complessa procedura Controparte_1 concorsuale, ha affidato alla in regime di Controparte_2 concessione e con il sistema del project financing, la gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione;
b) che l'affidamento della concessione ventennale prevedeva la riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione esistente, il suo efficientamento energetico, la gestione ventennale del servizio, la manutenzione, la telegestione ed il monitoraggio dei predetti impianti ed altri servizi;
c) che, data la complessità sorta nella fase di strutturazione del rapporto giuridico di durata ventennale, il ha deciso di affidare Controparte_1 al ricorrente la gestione della fase della negoziazione proponendogli di svolgere R.G. n. 3624/2022
- ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) - attività di supporto al R.U.P.;
d) di aver, in data 18.12.2020, manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico e di aver quantificato in € 13.000,00, oltre accessori di legge la misura prevedibile del proprio compenso, in considerazione del lavoro da svolgere nonché della rilevanza economica del contratto di durata ventennale da stipulare
(l'importo della concessione era pari ad € 3.687.548,00 oltre IVA ed oneri);
e) che, nel deliberare l'affidamento dell'incarico, tuttavia, il per mero CP_1 errore, ha quantificato in € 6.000,00 (anziché in 13.000,00 come preventivato) il compenso, come da determina n. 187 del 29.12.2020 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e del RUP;
f) che l'errore nella determinazione del quantum, del resto, si evince dal contenuto della citata determina poiché l'impegno di spesa (pag. 3 ) Parte_2 si è basato sull'erroneo presupposto che il citato preventivo trasmesso al avesse indicato in € 6.000,00 oltre accessori il costo della prestazione CP_1
(pag. 2 ), circostanza non vera perché il preventivo ammontava, come Parte_2 risulta dalla lettera del 18.12.2020, ad € 13.000,00 oltre accessori di legge;
f) che tale equivoco, peraltro, è stato immediatamente chiarito dal ricorrente sia con il Sindaco pro tempore (facente funzione anche di Responsabile del Settore
Tecnico), sia con il RUP nei vari incontri che hanno preceduto la redazione dello schema di contratto;
g) che, data la necessità e l'urgenza di avviare le trattative con la controparte, il ricorrente, in seguito alla consultazione degli atti di gara ed allo studio delle problematiche giuridiche necessarie per dare una disciplina compiuta al complesso rapporto nascente dall'affidamento della concessione, ha redatto una prima bozza del contratto che è stata inviata all'ente in data 12.2.2021, sollecitando la rettifica della citata determina 187/2020;
h) che successivamente ci sono stati intensi contatti con il dirigente dell'ufficio legale della società concessionaria che hanno dato luogo ad una fitta corrispondenza avente ad oggetto l'affinamento delle varie clausole contrattuali al fine di ricercare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze espresse dalle parti;
i) che le trattative con la controparte si sono protratte fino al 15.4.2021, data in cui il ricorrente ha trasmesso al R.U.P. il testo finale dello schema di contratto R.G. n. 3624/2022
sollecitando nuovamente la rettifica dell'importo erroneamente indicato nella citata determina 187/20;
l) che il contratto, così come predisposto dal ricorrente, è stato sottoscritto dal
Comune e dall'aggiudicataria in data 22 luglio 2021;
m) che per l'attività svolta il ricorrente ha richiesto al un onorario di € CP_1
13.000,00 oltre spese generali, IVA e Cassa avvocati, applicando la tariffa prevista dal D.M. 55/2014, senza aumenti e senza riduzioni, tenuto conto del valore del contratto di durata ventennale (quasi ai limiti massimi dello scaglione tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00) nonché in considerazione del tempo impiegato per lo svolgimento delle trattative, dell'attività di supporto svolta in favore dell'ente (pareri orali, assistenza nella fase istruttoria, ecc.) nonché della complessità della materia (si trattava di predisporre, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida dell' un contratto destinato a regolare un CP_3 rapporto giuridico ventennale caratterizzato da una pluralità di obbligazioni in capo al concessionario il quale, in sostituzione del è stato chiamato a CP_1 svolgere un servizio pubblico con l'onere di riqualificare la rete locale di pubblica illuminazione, di manutenerla e gestirla in maniera efficiente per tutta la durata della concessione);
n) che al suddetto importo di € 13.000,00, oltre accessori di legge, il ricorrente
è giunto sommando alle spese per le trasferte per € 104,00 il compenso previsto dal citato D.M. 55/2014 per l'attività stragiudiziale compresa nello scaglione tra
€ 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00 e pari ad € 12.896,00;
o) che il ricorrente, avendo svolto l'attività professionale per la quale è stato incaricato, ha diritto al pagamento delle sue spettanze, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività svolta nonché dell'importanza e del numero delle questioni giuridiche affrontate dal ricorrente;
p) che la parcella è stata redatta applicando l'onorario determinato dalla tariffa professionale forense approvata con il l D.M. 55/2014 tant'è vero che è munita di parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Avellino;
q) che al suddetto importo di € 13.000,00 vanno aggiunte le spese generali
(15% su imponibile), l'IVA (22% su imponibile, spese gen. e cassa), la Cassa avvocati (4% su imponibile, spese gen.) e le spese per il rilascio del parere di congruità (€ 180,00) nonché gli interessi moratori a decorrere dal 7.1.2022; R.G. n. 3624/2022
r) che l'Amministrazione, nonostante i ripetuti solleciti, ha disatteso tutti gli impegni (anche quelli assunti verbalmente) e non ha liquidato in favore del ricorrente neanche l'importo di € 6.000,00 già accantonato con la citata determina di incarico;
s) che è rimasta priva di riscontro la lettera di costituzione in mora del 7.1.2022
e vano è risultato anche il tentativo di definire bonariamente la controversia attraverso l'invito rivolto all'Amministrazione resistente di stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014;
t) che sussistono subordinatamente i presupposti per esperire l'azione generale di arricchimento in quanto è del tutto evidente la locupletazione del Comune
(l'opera professionale del ricorrente, infatti, ha consentito al Comune di sottoscrivere con il concessionario la convenzione a valle della citata procedura di gara), la diminuzione patrimoniale del ricorrente, il nesso di causalità, il difetto di giusta causa;
u) che sussistono, in ogni caso, anche i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in ragione del comportamento del ai sensi dell'art. 96, comma CP_1
3, c.p.c., trattandosi di condanna che ha natura sanzionatoria e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte;
v) che, nel caso in esame, è evidente che il comportamento del ha, di CP_1 fatto, impedito al ricorrente di risolvere in via bonaria l'instauranda lite, obbligandolo ad introdurre il presente giudizio.
3. Ciò posto, con decreto emesso in data 05 ottobre 2022, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 28 febbraio 2023.
4. Il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sono stati notificati al convenuto , il quale si è Controparte_1 costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 febbraio
2023, premettendo che tra le parti non è stata conclusa per iscritto alcuna convenzione che stabilisse l'ammontare del corrispettivo richiesto e quantificato dall'avv. in € 13.000,00; che la Determina n. 187/2020 (n. 411/2020 Pt_1
Reg. Generale) del a firma del RUP, è corretta e non reca alcun errore CP_1 sul quantum e nella stessa si legge che “ visto…il preventivo comunicato dall'avv.
per le funzioni di supporto al RUP, dal quale si evince che il costo della Pt_1 prestazione, in considerazione del valore dell'affidamento, della qualità e della complessità della prestazione richiesta, è pari ad € 6.000,00 oltre iva ed oneri R.G. n. 3624/2022
contributivi…DETERMINA 4) di affidare l'incarico in oggetto per un importo, iva ed oneri esclusi, di € 6.000,00; 5) di prendere atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 6.000,00 iva ed oneri esclusi;
6) le spese relative al presente incarico saranno previste all'interno del quadro economico del progetto”; l'atto del 18.02.2020, allegato da parte ricorrente, oltre a non assumere alcun valore probatorio perchè formato e proveniente dalla stessa parte che intende valersene, non reca alcuna prova di essere stato trasmesso e ricevuto dal che non vi è neppure un atto scritto del da cui CP_1 CP_1 possa emergere il ricevimento di tale asserito preventivo;
che, non essendo intervenuto tra le parti un accordo scritto per la quantificazione del compenso, ai sensi dell'art. 2223 c.c., esso va stabilito secondo le tariffe ed, in ogni caso, la misura deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione;
che il ricorrente ha richiesto al un onorario di € 13.000,00 CP_1
(€ 12.896,00+€ 104,00), applicando la tariffa prevista dal DM 55/2014, sul presupposto che il valore della questione trattata fosse compreso nello scaglione tra 2.000.000,00 e 4.000.000,00; che tale richiesta, nella sua quantificazione,
è errata e sproporzionata, essendo lo scaglione di riferimento individuabile in quello “indeterminabile di particolare importanza” e l'importo medio degli onorari pari ad € 5.870,00; che l'art. 21 del D.M. n. 55/2014, in materia stragiudiziale, stabilisce “nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato a norma del codice di procedura civile. In ogni caso, si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice civile o dalla legislazione speciale…6) qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile;
7) gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore ad
€ 26.000 e non superiore ad € 260.000. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, il numero, e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, il suo valore anche non patrimoniale, si considera di regola a questi fini entro lo scaglione fino ad € 520.000,00”; che, nel caso di specie, non vi sono elementi certi per determinare con esattezza il valore effettivo dell'affare, soprattutto nei rapporti tra l'avvocato e il proprio cliente;
che, per R.G. n. 3624/2022
determinare il valore, non opera l'art. 12 del codice di procedura civile, perché parametrato ai casi di contenzioso ed alla parte in contestazione oggetto di giudizio, non, come nel caso di specie, di attività stragiudiziale di assistenza e consulenza;
che, in ossequio al D.M. n. 55/2014 e, comunque, “in ogni caso” deve aversi riguardo “al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile”; che il valore indicato da controparte non può essere preso a riferimento quale valore effettivo dell'affare perché soltanto presunto e perché rappresenta l'interesse perseguito dal
Concessionario; che l'affare è rappresentato da un contratto di durata ventennale con obbligo a carico del Comune del pagamento di un canone annuale di € 189.000,00 da versare al Concessionario;
che il valore preso in considerazione dal ricorrente di € 3.687.548,00 è quello della intera concessione ovvero il fatturato totale che il Concessionario (controparte del CP_1 nell'affare) avrà eventualmente generato per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi offerti al che tale valore CP_1 rappresenta l'interesse perseguito dal Concessionario e non dal ovvero CP_1 il presunto fatturato che lo stesso maturerà a conclusione di venti anni di contratto;
che, inoltre, tale valore, indicando la somma totale che il
Concessionario maturerà a conclusione dei 20 anni di contratto, è del tutto presunto, in quanto occorre tenere in considerazione l'ipotesi di una variazione dei prezzi in corso di contratto ovvero una risoluzione anticipata dello stesso in corso di esecuzione, come effettivamente accaduto, che il capitolato speciale d'appalto relativo al detto contratto, all'art. 7, specificatamente, prevede tale eventualità e si pattuisce che “nel corso del contratto possono essere apportate variazioni rispetto a quanto stipulato…tali variazioni potranno comportare diminuzioni e/o incrementi dell'importo annuo del canone...”; che la
[...]
(oggi ) ed il Comune di hanno Controparte_4 CP_5 CP_1 già deciso di procedere alla risoluzione del contratto allora stipulato;
che il valore indicato dal ricorrente non può rappresentare il valore effettivo dell'affare, il quale non risulta determinabile ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma
7, D.M. n. 55/2014, deve considerarsi di valore indeterminabile e di particolare importanza e, quindi, entro lo scaglione fino ad € 520.000,00; che, applicando la tariffa professionale a tale scaglione, senza aumenti e senza riduzione, R.G. n. 3624/2022
l'onorario medio sarebbe di € 5.870,00 che, uniti alle spese vive di trasferta indicate in ricorso dall'avvocato ricorrente, è pari, circa, ad € 6.000,00 indicati nella Determina di incarico da parte del che l'importo da riconoscere CP_1 all'avvocato ricorrente secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 ed in considerazione dello scaglione “indeterminabile di particolare importanza” fino ad € 520.000,00, oltre spese vive e accessori di legge e, pertanto, è pari ad €
6.000,00, oltre Iva e accessori;
che il si è sempre dichiarato disposto a CP_1 versare tale importo, previa emissione di relativa fattura, a cui l'avvocato ricorrente non ha provveduto e senza la quale alcun pagamento può essere effettuato dall'Ente Pubblico;
che, in via del tutto subordinata, l'avvocato ricorrente, nel quantificare il compenso dovuto secondo lo scaglione dallo stesso ritenuto applicabile, ha fatto applicazione dei valori medi (€ 12.896,00), senza riduzioni;
che la richiesta del valore medio risulta sproporzionata, eccessiva e gravosa per il resistente, atteso che, quale Ente Pubblico, per dettato CP_1 governativo, è tenuto ad osservare severe prescrizioni in tema di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica per gli incarichi di consulenza esterna e, quindi, anche in ossequio ai principi ex DLGS 50/2016 di
“economicità, efficacia, parità di trattamento, proporzionalità”, è tenuto ad applicare, come in effetti applica, come la maggioranza degli Enti Pubblici, i minimi tariffari;
che, pertanto, appare giustificato applicare al compenso tariffario medio indicato dal ricorrente la riduzione del 50 %, per un ammontare pari ad € 6.448,00; che, in osservanza al disposto dell'art. 19 DM 55/2014, verificata e valutata l'adeguatezza e la proporzionalità della misura del compenso, dati gli opposti interessi, laddove si intendesse applicare lo scaglione indicato dal ricorrente, il convenuto ha chiesto applicarsi i minimi tariffari, quantificando il compenso dovuto in € 6.448,00; che il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Avvocati è del tutto irrilevante, atteso che, nella fattispecie, il compenso è determinabile in base alla tariffa professionale ex DM
55/2014;.che, inoltre, a riscontro all'invito di stipulare una convenzione di negoziazione assistita, il in persona del Responsabile UTC, ing. , CP_1 Per_1 ha inviato, in data 03.08.2022, proprio riscontro, con cui ha ribadito che “con determinazione dirigenziale n. 411 del 29.12.2020 (n. 187/2022 Registro Parte settore tecnico), le veniva conferito incarico di supporto al nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo di € 6.000,00; agli atti di questo ufficio R.G. n. 3624/2022
non risulta essere stato adottato, medio tempore, alcun altro provvedimento ad integrazione dell'impegno di spesa a suo tempo assunto con la succitata determinazione dirigenziale che potesse giustificare un'ulteriore attività consulenziale da lei prestata in favore di questo Ente;
che il ha sempre CP_1 dichiarato la disponibilità al pagamento delle somme come da Determina n.
187/2022 (n.411/2020), ma il professionista non ha mai acconsentito, provvedendo ad emettere la relativa fattura elettronica, senza la quale alcuna procedura di pagamento può essere regolarmente effettuata dall'Ente Pubblico;
che tale inadempimento del professionista comporta, altresì, la mancanza di alcuna responsabilità del nel ritardo del pagamento, con la conseguenza CP_1 che non possono essere addebitati al resistente interessi moratori per ritardato pagamento;
che la domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di interessi legali e moratori è destituita di fondamento e va rigettata.
Pertanto, il convenuto ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare CP_1 che i compensi dovuti per l'attività stragiudiziale svolta da parte ricorrente siano da quantificare in complessive € 6.000,00, oltre accessori di legge e, per l'effetto, ritenuta la pretesa, come formulata e vantata in giudizio dal ricorrente, infondata ed errata nella sua quantificazione, rigettare in parte la domanda, come proposta e quantificata da parte ricorrente;
b) In via subordinata, per i motivi esposti in narrativa, nella denegata e non auspicata ipotesi che sia attribuito all'affare un valore come indicato dal ricorrente e secondo lo scaglione di riferimento compreso tra 2.000.000,00 e 4.000.000,00, si chiede applicarsi la riduzione fino al 50% e quantificare il compenso in € 6.448,00, oltre spese vive e oneri di legge. c) per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda di pagamento delle spese per il rilascio di parere dell'Ordine degli
Avvocati; d) per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare ogni domanda di condanna al pagamento di interessi moratori per ritardato pagamento;
e) con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze legali”.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la decisione all'udienza del 1° aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi riservata in decisione.
6. Ciò posto, va osservato che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e stragiudiziale R.G. n. 3624/2022
prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato”
(così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n. 1421).
Trova, dunque, applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte del convenuto nella deduzione puntuale della CP_1 natura dell'incarico conferito, nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie da spiegare ovvero nelle specifiche attività stragiudiziali da svolgere, nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico e nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività giudiziali e stragiudiziali.
7. Nel caso di specie, il ricorrente ha posto a fondamento dell'azione contrattuale di esatto adempimento per il pagamento delle prestazioni professionali stragiudiziali prestate in favore del Comune di la determina n. 411 CP_1 del 29 dicembre 2020 adottata dal Responsabile del Settore Servizi Ufficio
Tecnico del Comune di , avente ad oggetto l'affidamento al CP_1 ricorrente dell'incarico di supporto al RUP nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata per la salvaguardia ambientale e l'efficientamento energetica della pubblica illuminazione del territorio comunale di . CP_1
Orbene, tale documentazione non costituisce idoneo fondamento del diritto di credito vantato dall'attore, in quanto, come è noto, in tema di contratti della
P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. R.G. n. 3624/2022
Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che la parte contrattuale accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass., ord. del 31.10.2018, n. 27910).
Non può attribuirsi valenza equivalente alla determina dirigenziale che rappresenta esclusivamente un atto interno inidoneo a vincolare la p.a. nei confronti dei terzi, con la conseguenza che la domanda di adempimento contrattuale formulata dal ricorrente deve esser rigettata per nullità del contratto. CP_1 Pt_1
8. Va, a questo punto, esaminata la domanda subordinata volta ad ottenere la condanna del al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 Controparte_1
c.c., corrispondente alla minor somma tra l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale sofferta dal professionista, in conseguenza dell'ingiustificato arricchimento goduto dal per l'opera prestata dal professionista e non CP_1 corrisposta né retribuita, ai sensi dell'art. 2041 e 2042 c.c. (v. ex multis Cass.
24319/2020; Cass. 21227/2011; Cass. 6570/2005).
Tale domanda è ammissibile, in quanto l'articolo 191 TUEL individua l'insorgenza del rapporto con il solo dipendente dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui il provvedimento di incarico non rispetti i vincoli economici e finanziari essenziali per l'andamento dell'amministrazione.
Nel caso di specie, la determina dirigenziale che ha conferito l'incarico reca l'indicazione della somma da corrispondere (pari ad € 6.000,00), del capitolo di spesa dell'Ente cui imputare la spesa e della relativa copertura finanziaria.
Tali dati, che rendono il provvedimento perfettamente in linea con i vincoli di cui alla normativa citata, fanno sì che l'incarico vada a legare il e il CP_1 professionista e non il dipendente dell'ente personalmente firmatario dell'atto e che, quantomeno nei rapporti con l'esterno, non è personalmente obbligato agli impegni derivanti.
Ciò posto, trovano al caso di specie applicazione i princìpi espressi da Cass., Sez.
Un., 10798/2015, che - con un importante revirement giurisprudenziale - hanno affermato che il riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della p.a. non costituisce un requisito dell'azione di arricchimento senza causa, con la conseguenza che il depauperato che agisce ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. ha R.G. n. 3624/2022
l'onere di provare solamente il fatto oggettivo dell'arricchimento (l'esecuzione dell'opera o la fornitura del servizio), senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, poiché l'utilitas può emergere dalla mera utilizzazione dell'opera o del servizio.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dato prova dell'attività di supporto al RUP espletata in favore del depositando in atti la corrispondenza intercorsa con CP_1 il RUP con riguardo alla redazione della bozza di convenzione avente ad oggetto la concessione del servizio di gestione integrata per efficientamento energetico del territorio comunale di . CP_1
Risulta, altresì, documentalmente provato che il contratto di affidamento del servizio sia poi stato stipulato dal con la in data Controparte_1 Controparte_6
13 luglio 2021.
D'altra parte, il non ha mai contestato la prestazione Controparte_1 professionale resa dall'Avv. , articolando contestazioni in ordine al solo Pt_1 quantum debeatur preteso nella presente sede.
Ne consegue che, avendo il ricorrente dato prova del fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione abbia eccepito e dimostrato che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, si deve addivenire all'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente di condanna del
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all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.. CP_1
9. Passando al quantum, esso deve essere liquidato secondo i criteri enunciati da
Cass., Sez. Un., 1875/2009, secondo cui, in tema di azione di arricchimento ingiustificato nei confronti della pubblica amministrazione, conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto d'opera tra la pubblica amministrazione e un professionista, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Inoltre, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al professionista, non possono essere assunte come parametro le tariffe professionali (ancorché richiamate da parcelle vistate dall'ordine competente), alle quali può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal professionista in base un valido contratto d'opera con il cliente. R.G. n. 3624/2022
Tali princìpi sono stati ribaditi dalla prevalente giurisprudenza successiva, secondo cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al professionista, la parcella, ancorché vistata dall'ordine professionale, non può essere assunta come parametro di riferimento, non trattandosi in questo caso di determinare il corrispettivo per prestazioni professionali, ma di individuare una somma che va liquidata, in forza delle risultanze processuali, se e in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della p.a., con correlativa perdita patrimoniale della controparte (Cass.
24319/2020; Cass. 9809/2019; Cass. 9317/2019; Cass. 19886/2015; Cass.
17085/2014; Cass. 3905/2010).
Invero, come affermato da Cass. 24319/2020, in motivazione, “risulta pacifica
l'inapplicabilità della tariffa professionale in caso di ingiustificato arricchimento e pertanto la liquidazione effettuata, sia pure con una non meglio motivata riduzione forfettaria, ma sempre sulla base della tariffa, non appare corretta, anche poiché ricomprende tasse, contributi e maggiorazioni consentite solo in presenza di un valido incarico contrattuale”.
Nello stesso senso Cass. 9317/2019, secondo cui l'indennizzo non può essere determinato in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto invocare se avesse svolto la sua opera a favore di un privato (neppure utilizzandola indirettamente quale parametro di riferimento), né in base all'onorario che la p.a. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido.
La quantificazione dell'indennizzo deve, dunque, avvenire - nei limiti dell'arricchimento dell'ente pubblico - avuto riguardo all'entità dell'effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, tenendo conto dei costi sopportati e di quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo e le energie mentali e fisiche impiegate, del cui valore si deve tener conto in termini economici al netto della percentuale di guadagno (Cass. 24319/2020), dovendosi escludere il lucro che il professionista avrebbe realizzato se il contratto stipulato con la p.a. fosse stato valido ed efficace
(v. per tutte Cass. 9317/2019), con la precisazione che, essendo difficile da determinare nel suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche d'ufficio (Cass.
24319/2020; Cass. 6570/2005).
10. Pertanto, tenuto conto del valore della prestazione, dei costi che si può presumere siano stati sostenuti dal professionista per l'attività di supporto al RUP e del tempo R.G. n. 3624/2022
che si può ragionevolmente ritenere sia stato dedicato allo svolgimento di tali attività, l'indennizzo spettante all'Avv. Giuseppe Vetrano per l'attività di supporto al
RUP può essere equitativamente liquidato in € 6.000,00, all'attualità, oltre interessi legali come per legge;
importo, peraltro, riconosciuto dall'Ente comunale come congruo per l'attività di cui all'incarico medesimo.
A latere la considerazione che, in quella sede, la somma è stata imputata per l'incarico di cui all'affidamento, ma, in virtù dell'accoglimento della domanda spiegata, la medesima somma, che trova fondamento nel presente accertamento, individua come causale l'illecito arricchimento come accertato.
11. Va, poi, rigettata la domanda di condanna del convenuto per responsabilità CP_1 aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., atteso che non può farsi luogo all'applicazione della norma allorquando non sussista il requisito della soccombenza totale, nella specie non sussistente.
12. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, esse – in ragione del parziale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente e, dunque, della reciproca soccombenza - vanno compensate nella misura della metà e la restante metà segue la soccombenza del e si liquida come in dispositivo, Controparte_1 facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, avuto riguardo al decisum, ed all'attività effettivamente espletata e, dunque, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., depositato in data 28 settembre 2022 dall'Avv. Giuseppe Vetrano nei confronti del , ogni diversa ed ulteriore domanda, Controparte_1 deduzione ed eccezione assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di adempimento contrattuale formulata dal ricorrente Avv.
Giuseppe Vetrano;
2) accoglie la domanda proposta in via subordinata dall'Avv. Giuseppe Vetrano e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
Giuseppe Vetrano della somma di € 6.000,00 all'attualità, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. formulata dal ricorrente;
R.G. n. 3624/2022
3) compensa per la metà le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condanna il
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alla rifusione, in favore dell'Avv. Giuseppe Vetrano, della restante Controparte_1 metà, che liquida, nella misura già ridotta, in € 72,75 per spese vive ed € 1.698,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Così deciso in data 03 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani