Sentenza breve 29 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/09/2021, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2021
N. 01142/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Questore della provincia di -OMISSIS- in data 02 luglio 2021, notificato in data 19 luglio 2021;
per l'effetto: accogliere l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, di nazionalità-OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, coniugato con persona, della medesima nazionalità, residente nel territorio italiano unitamente -OMISSIS-, nata nel -OMISSIS- in Italia, in data 15 luglio 2019, ha inoltrato istanza per rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
La Questura di -OMISSIS-, con provvedimento -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, invitando il ricorrente a presentarsi presso la polizia di frontiera entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto all’espulsione ai sensi dell’art. 13, d. lgs. n. 286/98, sulla scorta delle seguenti ragioni:
a) in data -OMISSIS- il Tribunale dì -OMISSIS- ha emesso nei confronti del ricorrente la sentenza n.-OMISSIS- ai sensi degli arti 444 e ss. c.p.p., divenuta irrevocabile in data 27/12/2017, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena-OMISSIS-in quanto ritenuto responsabile, in concorso -OMISSIS- -OMISSIS-, reato ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998;
b) i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono stati comunicati all'interessato tramite raccomandata a.r. presso il recapito in Italia indicato nell'istanza (-OMISSIS- - -OMISSIS-), ma la missiva è stata restituita al mittente in data -OMISSIS- in quanto all'indirizzo sopraindicato il destinatario risultava sconosciuto;
c) non sarebbe riconducibile al richiedente la presenza sul territorio nazionale di familiari di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 (-OMISSIS-) con conseguente inapplicabilità della tutela rafforzata di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98;
d) i fatti di reato contestati al cittadino-OMISSIS-, risalenti al periodo 2013-2014, commessi parallelamente allo svolgimento di una regolare attività lavorativa, depongono a suo sfavore anche per aver rappresentato, di fatto, l'interruzione del percorso di inserimento nel tessuto sociale iniziato lodevolmente fin dal suo arrivo sul territorio nazionale avendo mantenuto per circa 5 anni un'occupazione stabile e redditizia;
e) inoltre, la scelta di dedicarsi al favoreggiamento e -OMISSIS- pone l'accento sulla condizione di sottomissione in cui sono venute a trovarsi le parti offese, altamente lesiva della dignità umana, trattandosi di un comportamento che si presta ad offendere altri beni giuridici degni di tutela, -OMISSIS-e dimostra, infine, la netta noncuranza dello straniero verso il rispetto delle regole fondamentali dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante.
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data-OMISSIS- chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo atteso il mancato rispetto dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, in quanto la Questura non avrebbe comunicato alcun preavviso di rigetto, avendo solo comunicato il provvedimento in questa sede impugnato; diversamente, parte ricorrente allega che, se avesse potuto, avrebbe controdedotto alle asserzioni della P.a. documentando ed argomentando gli ulteriori fondamentali interessi da bilanciare ad una sentenza di patteggiamento la cui pena era stata sospesa, quali una moglie ed una figlia regolarmente presenti in Italia e perfettamente integrate, un rapporto lavorativo e un reddito sufficiente, una buona conoscenza della lingua italiana e delle tradizioni e degli usi italiani; inoltre, sarebbe stato violato il principio di imparzialità e ragionevolezza, non avendo la P.a. consentito di effettuare un bilanciamento di interessi tenuto conto dell’assoluta priorità che deve avere la -OMISSIS-a mantenere unito il nucleo familiare;
2. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per non avere la Questura adeguatamente accertato e bilanciato gli elementi rilevanti ai fini della decisione ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 5, comma 5; in particolare, la P.a., inspiegabilmente, non avrebbe valorizzato il legame -OMISSIS- tra il ricorrente con la -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 22 settembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti, come da avviso a verbale di causa.
DIRITTO
L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, esclude l'ingresso in Italia dello straniero che <<risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per -OMISSIS->>.
L'art. 5, comma 5, del T.U. immigrazione, dispone che << 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale>>.
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
In ordine al combinato disposto delle due norme che precedono, quindi, vanno rammentati i seguenti principi, consolidati nell’ambito della giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado:
- <<la legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi la giurisprudenza consegue al fatto che la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore: ne consegue che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 494; id., 26 giugno 2015, n. 3210). Solo se sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero>> (Cons. Stato, sez. III, 02/02/2021, n. 955)>>;
- <<nel caso di reati di particolare gravità, caratterizzati da un comportamento criminale intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, la formazione di una famiglia in Italia non può costituire uno scudo o una garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno>> (Cons. stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654);
- d’altronde, come detto, in presenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, la P.a. non può omettere del tutto il giudizio di bilanciamento, valutando in modo complessivo tutti gli aspetti, positivi (integrazione socio – lavorativa, personale, familiare) e negativi (pericolosità sociale), inerenti lo straniero, con motivazione sufficiente ed adeguata, ancorché non eccessivamente articolata;
In particolare, con riguardo alla peculiarità del caso di specie, va sottolineato come la P.a. resistente abbia commesso l’evidente errore – istruttorio, prima ancora che motivazionale – di ritenere insussistenti dei legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, quando, al contrario, risulta dagli atti che nel territorio italiano risiedono -OMISSIS-del ricorrente, circostanza facilmente verificabile dalla stessa Amministrazione, a prescindere dall’apporto istruttorio che il ricorrente avrebbe potuto/dovuto offrire ai sensi dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990.
Ne consegue, per la sopra indicata e assorbente ragione (che giustifica, per il principio della ragione più liquida, l’omesso esame delle altre contestazioni di cui al ricorso), l’illegittimità del provvedimento impugnato, dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminarsi, valutando e ponderando tutti gli elementi a disposizione, positivi e negativi, in particolare tenendo conto dei suddetti legami familiari, alla luce altresì degli ulteriori aspetti, sociali (durata del soggiorno, ecc…) e lavorativi, valorizzati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini del bilanciamento imposto dalla medesima norma.
Il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti e per le ragioni che precedono e il provvedimento deve essere annullato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.