Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott. Mario Montanaro Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3364/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'11.2.2025 tra:
con sede legale in Curtarolo (PD), alla via Einaudi 63 CAP Controparte_1
35010, Numero REA PD-401127 (C.F in persona del suo P.IVA_1
Legale rappresentante pro tempore, il sig. (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Francesco Ferrazza sito in Roma in Piazza Adriana n. 15 (C.F.
che la rappresenta, assiste e difende giusta procura in C.F._2
calce all'atto di appello.
CONTRO
(C.F. e P. IVA Controparte_2
, capitale sociale € 2.076.940.000,00= i.v) -aderente al P.IVA_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BNP Paribas S.A. – Parigi- quale conferitaria di tutte le attività e passività della già CP_3
(C.F. P.I. ), giusto atto di P.IVA_3 P.IVA_4
conferimento per Notaio di Roma del 20/09/07, Persona_1
Rep. n. 150845 - Racc. n. 32823, con sede legale in Roma, Via
Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia,
C.F. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo Studio in Roma, Via Lorenzo Magalotti n. 15 (PEC:
, da utilizzare solo Email_1
da mittente certificato;
e-mail: , cui Email_2
inviare le comunicazioni e le notificazioni anche d'ufficio), in forza di procura generale alle liti in Notaio di Roma Persona_2
del 17/12/2020, Rep. n. 5650 / Racc. n. 3111
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7134/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
pag. 2/9
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_2
impugnato la sentenza n. 7134/21 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti della Controparte_2
per i gravi suoi inadempimenti, con compensazione integrale delle
[...]
spese di giudizio.
A sostegno del gravame la appellante ha posto come unico complesso motivo, la errata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze processuali.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità della in persona Controparte_4
del suo legale rapp.te p.t., nella causazione dei danni patiti dalla Parte_3
di cui in narrativa e per l'effetto:
a) condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice, che si indicano in € 80.000,00, ovvero, nella maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia, anche a seguito di espletanda C.T.U. contabile, ovvero ricorrendo ai criteri ex art. 1226 c.c.;
b) condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi, anche in via equitativa, oltre, in ogni caso, alla rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
c) con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
pag. 3/9 Nel costituirsi in giudizio e nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, l'istituto di credito ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: in via preliminare,
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dalla ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., poiché privo di una Parte_3
ragionevole probabilità di accoglimento per l'inconsistenza dei motivi di censura posti a fondamento della pronuncia di primo grado, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito,
- rigettare l'appello di controparte, perché integralmente infondato in fatto ed in diritto e privo di presupposti legittimanti, per le motivazioni tutte evidenziate in narrativa, confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi difensivi e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed articolare”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'11.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi e non ulteriormente richiesti, come da Decreto presidenziale.
Preliminarmente, rileva la Corte la ammissibilità del gravame avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi, nonché i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio, nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
pag. 4/9 La vicenda, come puntualmente ricostruita dal Tribunale, prende le mosse dall'errore nel quale la appellata è indubbiamente incorsa nel non aver CP_2
caricato sul proprio sistema la documentazione tempestivamente trasmessale dalla società appellante per il rinnovo della garanzia da parte di FI relativamente allo scoperto di conto corrente ad essa intestato e per un finanziamento per l'acquisto di un macchinario necessario per la sua attività imprenditoriale.
A ciò, si aggiunge anche la segnalazione del nominativo della società alla
Centrale rischi della Banca d'Italia il che, secondo la società, le aveva causato un indubbio danno non solo patrimoniale, ma anche non patrimoniale, avendo essa perso la fiducia di cui una società deve necessariamente godere verso l'esterno e, in particolare, nel settore creditizio.
Di tale condotta negligente da parte della vi era prova derivante CP_3
dallo stesso riconoscimento proveniente dalla controparte che, con propria dichiarazione, aveva riferito che il tutto era dipeso “da una problematica interna riguardante il sistema delle garanzie”, nonché dal pronunciamento della A.B.F. che, con propria decisione, aveva condannato la banca al risarcimento del danno, sia pur simbolico, di € 1.000,00, pur avendo riconosciuto il grave errore della predetta.
Con la propria azione, la appellante intendeva, dunque, perseguire la soddisfazione integrale dei danni da essa effettivamente subiti in conseguenza delle accertate negligenze dalla controparte, non essendovi dubbi, a suo dire, che il finanziamento era stato perso a causa dell'inadempimento della controparte come, peraltro, sarebbe rimasto provato dalla relazione tecnica di parte, oltre che dalla documentazione prodotta.
pag. 5/9 Inoltre, non vi sarebbe dubbio alcuno che la prova ben potrebbe essere fornita anche in via presuntiva, come affermato dalla costante Giurisprudenza di Legittimità.
Nel costituirsi in giudizio, la contesta tali conclusioni, ritenendo insussistente la prova dei danni ex adverso lamentati.
Orbene, il Tribunale, dopo avere correttamente richiamato il principio ermeneutico basato sul concetto di danno conseguenza in contrapposizione a quello di danno evento, escludendo la ipotizzabilità di un danno automatico e di un danno in re ipsa, richiamando al riguardo la consolidata giurisprudenza della S.C. (Cass. 20885/19 per tutte), ha respinto la domanda risarcitoria sul presupposto della mancata prova da parte della attrice di quanto dalla stessa allegato a sostegno della sua domanda, ovvero la impossibilità di acceso al credito e la risposta negativa alla istanza di finanziamento da parte della
[...]
a causa della specifica segnalazione. Controparte_5
Tra l'altro, nel caso di specie, non risulta essere stata effettuata una segnalazione a sofferenza ma una segnalazione di sconfino che non dimostra in alcun modo una situazione di insolvibilità della parte in relazione ai rapporti bancari e commerciali della stessa.
Ritiene la Corte che non possa essere messa in discussione la errata condotta della e ciò, sia alla stregua della sua stessa dichiarazione, sia del pronunciamento della A.B.F., la quale l'ha condannata sia pure ad un risarcimento del danno simbolico in favore della società appellante.
Ciò detto, è chiaro che dovendosi condividere in punto diritto la ricostruzione del Tribunale, peraltro non specificamente contestate dalle stesse parti in causa se non a livello meramente interpretativo, la attenzione del Collegio deve rivolgersi esclusivamente alla effettiva prova dei danni lamentati dalla appellante alla luce delle censure da essa rivolte alla decisione impugnata.
pag. 6/9 Al riguardo, la contesta le conclusioni del primo giudice nella parte CP_1
in cui si è ritenuto che la comunicazione della , con Controparte_6
la quale si rigettava la richiesta di un finanziamento per € 40.000,00 per l'acquisto di un macchinario fosse generica, non avendo detto istituto fatto richiamo alla errata segnalazione di sconfinamento della . CP_1
Sul punto, la Corte ritiene in realtà di poter condividere il gravame, laddove non v'è dubbio che la nel riferire di “negative Controparte_5
segnalazioni nelle banche dati riguardo la Vostra posizione e sistema”, non poteva non ricomprendere certamente, anche quella oggetto di giudizio.
Pur tuttavia, ritiene ugualmente il Collegio, che in quale misura la detta segnalazione possa aver inciso sulla mancata adesione alla richiesta di finanziamento ed ai conseguenti danni non è affatto dimostrato, non essendo stata fornita alcuna prova sulla loro esistenza.
Essi, infatti, sarebbero dimostrati, secondo la difesa appellante, quanto meno in via presuntiva, dalla relazione tecnica del ctp. il quale ha evidenziato l'incremento di fatturato tra il periodo successivo all'acquisto del macchinario avvenuto da parte della società con le proprie risorse finanziarie nell'ultimo periodo del 2015 e il periodo precedente e ciò, in conseguenza della possibilità per la stessa di acquisire nuove commesse a cui è stata in grado di fare fronte.
Ad ulteriore dimostrazione di ciò, vi sarebbero anche la copia del “conto economico” versato in atti.
Orbene, è pacifico che la relazione tecnica di parte non costituisce per giurisprudenza pacifica, prova che la parte può utilizzare, costituendo essa, semmai, una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. 18.9.2015 n. 18303).
Né alcuna valenza specifica può assumere anche il deposito del conto economico, atteso che sarebbe stata necessaria, quanto meno, la produzione in pag. 7/9 giudizio anche dei bilanci per gli anni si riferimento a dimostrazione del diverso fatturato e della reale incidenza della mancata concessione del finanziamento da parte della banca per l'acquisto del macchinario, in uno alla prova della impossibilità della società di fare ricorso, come poi è invece avvenuto, alle proprie risorse economiche.
In definitiva, la documentazione in essere non consente in alcun modo di affermare che vi sia la prova, neanche presuntiva, del danno lamentato dalla
, tanto più ove si consideri che effettivamente la segnalazione non CP_1
aveva ad oggetto uno stato di sofferenza ma più semplicemente un modesto sconfinamento.
Peraltro, la segnalazione è stata eliminata nel momento stesso della chiusura dei rapporti tra le parti, ovvero dal 2015.
Anche con riferimento alla prova del danno non patrimoniale, essa non può ritenersi raggiunta, essendo pacifico che esso vada comunque allegato e provato non essendo in re ipsa.
La modestia della segnalazione, anche se per la durata di circa 18 mesi, non dimostra affatto la perdita da parte della società segnalata per un semplice sconfinamento, di una perdita significativa, sia pur minima, di effettiva e concreta credibilità nel modo creditizio, non potendosi essa ricavare anche dalla comunicazione della che faceva un riferimento Controparte_5
certamente ad una segnalazione non specifica, quale appunto quella in oggetto, ma a plurime “segnalazioni.”
Ne consegue, che è in fatto che può ritenersi che un reale danno anche sotto tale profilo, la società non abbia subito.
Per tutti i suesposti motivi, l'appello va respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
pag. 8/9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al minimo attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 7134/21 del Tribunale di Roma proposto dalla
[...]
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_1
rigetta il gravame e conferma la ordinanza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle competenze del presente grado che liquida in € 4.996,00 oltre spese gen. IVA
e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9