Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 13 novembre 2024 al R.G. n. 41-1/2024
Procedimento Unitario, promosso d a
MR. in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 Parte_2
- P.I. , con sede in Roma, in Piazza Antonio Mancini n. 4 -
[...] P.IVA_1
00196, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Barbone, dall'Avv. Prof. Bruno
Tassone e dall'Avv. Gianluigi Mattei del foro di Roma, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, giusta procura su foglio separato in calce all'atto di precetto del 22 luglio 2024, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale
Tassone in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 326, con autorizzazione all'invio delle comunicazioni di cancelleria a mezzo fax 06.83395840 o alle suddette PEC;
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
1
), con sede in 34143 Trieste, via Roma n. 30 (PEC: P.IVA_2
. Email_1
RESISTENTE - contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società a responsabilità limitata semplificata , presentato CP_1
Cont da Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, tenutasi il
14 gennaio 2025, cui per la società resistente, non costituita, benché ritualmente e tempestivamente notiziata della lite, a cura della Cancelleria, a norma degli artt.
40, comma 6, e 41 comma 2, CCII, nessuno è comparso;
ritenuta la propria competenza atteso che l'impresa resistente ha la propria sede nel circondario del Tribunale adito;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
osservato che la società ricorrente vanta un credito, esigibile, accertato da titolo giudiziale passato in giudicato (sentenza Trib. Roma 5.6.2024, n. 9733/2024); im particolare, si tratta del corrispettivo dovuto in dipendenza da prestazioni, eseguite fra dicembre 2019 e novembre 2020, di servizi di consulenza, ideazione, produzione e sponsorizzazione di programmi televisivi, corrispettivo il cui ammontare, al lordo di interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato a luglio 2024 nella misura di complessivi 42.287,43, oltre interessi successivi;
ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni pag. 2 di 6 assunte;
in tal senso depone la considerazione sia dell'arco temporale trascorso all'epoca di maturazione del credito di Mr. sia l'esito negativo Parte_1
dell'iniziativa di recupero del credito stesso, effettuata nelle forme dell'espropriazione presso terzi;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la società debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2,
comma 1, lett.d), CCII;
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti è un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce un onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
rilevato comunque che in base alle informazioni fornite dall'Agenzia delle entrate l'ultima dichiarazione dei redditi depositata dalla società debitrice inerisce all'anno di imposta 2020, e dunque non investe gli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
in ogni caso per l'anno di imposta 2020 sono denunciati ricavi per oltre 431.000 euro,
dunque sopra la corrispondente soglia dimensionale fissata dall'art. 2 CCII;
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCI, alla luce dell'entità del credito, indiscutibile, dell'istante e dell'evidenza degli estratti di ruolo trasmessi dall' Controparte_3
, da cui emergono, alla data del 19.11.2024, (ulteriori) debiti attuali
[...]
della Società nella misura di circa 156.000,00 euro;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
pag. 3 di 6 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I. CP_1
), con sede in 34143 Trieste, via Roma n. 30 (PEC: P.IVA_2
; Email_1
NOMINA il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-
sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
pag. 4 di 6 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215
bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 20 maggio 2025, ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità
di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
pag. 5 di 6 SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Saverio Moscato
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