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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
dott.ssa Viviana Urso Presidente
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 372/2022 R.G. promossa
DA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Catania presso lo studio dell'Avv. Francesco Silluzio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_1
proprio e quale mandatario di elettivamente domiciliato in CP_2
1 Catania, presso l'ufficio dell'avvocatura dell , rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Valeria Salvati e Maria Rosaria Battiato giusta procura generale alle liti in atti
Appellato
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito- Iscrizione gestione artigiani
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1462/2022 pubblicata il 20.4.2022 il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320210001066166000 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 3.289,94 a titolo di contributi e somme aggiuntive dovuti alla Gestione Artigiani CP_1
Il Tribunale respingeva preliminarmente l'eccezione di prescrizione delle somme pretese stante la tempestiva notifica dell'avviso di addebito. Nel
merito, giudicava destituita di fondamento l'asserita non debenza degli importi richiesti in ragione di una presunta cessazione dell'attività da parte del ricorrente. Il Tribunale, infatti aveva accertato che la ditta intestata al ricorrente era iscritta alla gestione previdenziale dal 28.01.2015 e tale iscrizione non era stata mai impugnata;
né risultava che il ricorrente avesse presentato domanda di cancellazione dalla predetta gestione. Nulla si disponeva in ordine alle spese in applicazione dell'art. 115 disp. att. cpc
2 Con ricorso depositato il 2.5.2022 appellava la sentenza. Parte_1
Resisteva l' CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare le note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello l'appellante sostiene di aver provato la cassazione dell'attività commerciale e la cancellazione dal registro delle imprese in epoca anteriore al 2019, con conseguente venir meno del presupposto per richiedere il pagamento dei relativi contributi. Chiede pertanto che vengano dichiarati non dovuti i contributi di cui all'avviso di addebito
2. L'appello può essere accolto.
La Corte di Cassazione (vd. Cass. 8651/2010): ha affermato che “…la
cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta
l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa
cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini
della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività
autonoma…”; la stessa Cassazione ha precisato contestualmente che
“….l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una
presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto
chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale,
sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.”
3 Nella fattispecie, è vero che il ricorrente nel precedente grado non ha documentato la cessazione dell'attività commerciale svolta né, come correttamente rilevato dall' la richiesta di cancellazione dalla gestione CP_1
Artigiani cui era iscritto, facendo sorgere la presunzione di continuazione dell'attività lavorativa, anche sulla base delle risultanze del certificato della
CCIAA aggiornato al 3.3.2022, prodotto dall'ente previdenziale, dal quale l'impresa risulta non cancellata dal registro delle imprese e “attiva”.
La produzione effettuata solo in questo grado – ma acquisibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c. essendo indispensabile ai fini della decisione - della
“verifica” presso l'Agenzia delle Entrate, dimostrativa della cessazione della partita iva della ditta dal 5.11.2015, tuttavia, è idonea a vincere la presunzione di svolgimento dell'attività nell'anno 2019 cui si riferiscono i contributi pretesi dall' , anche perché dal certificato storico camerale si evince che CP_1
dopo i protocolli di inserimento atti nell'anno 2015, si evincono solo due protocolli “d'ufficio” nell'anno 2017.
Deve quindi ritenersi che effettivamente l'attività artigiana sia cessata nel novembre 2015 con la cessazione, documentata, della partita IVA, ma l'appellante non si sia curato di comunicare la cessazione al registro delle imprese e all' . CP_1
L'avviso di addebito pertanto deve essere annullato, in accoglimento dell'opposizione e l' , per il principio della soccombenza deve essere CP_1
4 condannato al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, stante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
3. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
PQM
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
annulla l'avviso di addebito.
Condanna l' al pagamento, in favore dello Stato, delle spese CP_1
processuali dei due gradi di giudizio, che liquida in € 1.312,00 per il primo grado e in € 1.458,00 oltre rimborso forfettario (15%).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 3.4.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Viviana Urso
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