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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 223/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in seguito all'udienza del 13 marzo 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 223/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ), ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via dei Mille,
n. 35 presso lo studio dell'Avvocato Vincenzina Manfredi, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
Opponente
CONTRO
(C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ); CP_1 CP_1
Opposto
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 33020190003140980000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 17.02.2020 proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 33020190003140980000, notificatogli il 30.01.2020, con il quale gli era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.110,14 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata “liberi professionisti” per l'anno 2012, deducendo, innanzitutto, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della L. n.
335/1995, nonché, nel merito, l'illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate;
chiedeva, quindi, in via preliminare, che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'avviso di addebito opposto, in via principale l'annullamento dell'avviso opposto per nullità e/o inefficacia e/o illegittimità ed in via subordinata, l'annullamento delle sanzioni applicate o, quantomeno, la riduzione delle stesse.
2.Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva che, nel caso di contributi da calcolarsi in percentuale CP_1
sui redditi prodotti, come quelli dovuti alla gestione separata ex art. 2 della L. n. 335/1995, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (nella specie, il 30.09.2013), che il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 in data 29.09.2013, che la data ultima di scadenza del versamento dei contributi gestione separata per i redditi anno 2012 era fissata al
20.08.2013 e che l'ente previdenziale aveva interrotto il corso della prescrizione quinquennale con la comunicazione del 12.07.2013; eccepiva, altresì, che il ricorrente aveva omesso di compilare il quadro RR sez. II della dichiarazione dei redditi Modello Unico (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo), così occultando il proprio debito nei confronti dell' , e che, quindi, la prescrizione era rimasta sospesa fino alla scoperta del debito CP_1 contributivo ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.; sosteneva, poi, la piena legittimità dell'iscrizione alla gestione separata e la correttezza dell'aliquota contributiva applicata e delle sanzioni civili determinate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della L. n. 388/2000.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e/o in diritto, con vittoria di spese di lite.
3.Nel merito, richiamando, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti decisioni emesse da questo
Tribunale in analoghe controversie aventi ad oggetto l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata
“liberi professionisti” ed il conseguente obbligo contributivo, si osserva quanto segue.
La materia era inizialmente regolata dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, ai sensi del quale
“a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, CP_ presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.”.
È successivamente intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 18, comma 12 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, la quale prevede che “l'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia CP_1 subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.”.
Tenuto conto della finalità della norma interpretativa, già in passato la Corte d'Appello di Brescia, aveva ritenuto che il versamento contributivo che esclude l'obbligo di iscrizione nella gestione separata è logicamente riferito al contributo soggettivo e non anche al contributo integrativo, CP_1 essendo questo irrilevante ai fini della tutela previdenziale.
Ed invero, se l'art. 18, comma 2, è diretto ad interpretare una disposizione che riguarda il versamento di una contribuzione previdenziale, è logico che il “versamento contributivo” menzionato dallo stesso art. 18, comma 2 D.L. n. 98/ 2011, si riferisca solo al contributo soggettivo.
La portata applicativa della norma di interpretazione autentica ha consentito di ritenere che la nuova tutela previdenziale introdotta dall'art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995 non deve essere estesa a coloro che, per l'attività autonoma svolta, godano già di una copertura previdenziale, i quali, altrimenti, vedrebbero detta attività soggetta, a decorrere dalla data dell'1.01.1996, a due obblighi contributivi.
Risulta, altresì, chiaro quale sia il presupposto che accomuna le due categorie di lavoratori autonomi che, secondo la norma interpretativa, sono obbligati all'iscrizione nella gestione separata: lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una tutela assicurativa, presupposto che giustifica l'estensione della tutela introdotta dall'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Infatti, in base all'art. 18, comma 2, devono iscriversi alla gestione separata coloro che, svolgendo attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione in albi professionali, non sono iscritti per lo svolgimento di tale attività in alcuna gestione previdenziale e coloro che, pur essendo iscritti, non sono tenuti, in base alle previsioni statutarie e regolamentari dell'ente previdenziale, al versamento di contributi previdenziali;
per contro, coloro la cui attività di lavoro autonomo è già soggetta a tutela assicurativo-previdenziale non devono iscriversi per la stessa attività anche alla gestione separata
. CP_1
Pertanto, anche nella fattispecie di che trattasi, non si verifica alcuna duplicazione di contribuzione:
l'attività libero-professionale svolta dal ricorrente è, infatti, soggetta ad una sola tutela assicurativa e, correlativamente, ad un solo obbligo contributivo, ossia al versamento nella gestione separata , CP_1 anziché al versamento del contributo soggettivo all' e, in più, come avviene per tutti gli CP_2 iscritti all'Albo degli Ingegneri, è soggetta al contributo integrativo, ossia al versamento della maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'IVA, che deve essere versata alla cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del cliente debitore.
Tale contributo integrativo, che non ha finalità previdenziale, non è calcolato sui redditi dichiarati a fini IRPEF e non concorre alla determinazione e alla misura della pensione, è infatti pagato anche da tutti coloro che versano all' il contributo soggettivo. CP_2
Sulla questione controversa si è recentemente espressa la Suprema Corte con numerose pronunce
(tra le quali si citano Cass. Sez. Lav. 11/11/2021, n. 33399, Cass. Sez. Lav. 11/11/2021, n. 33471,
Cass. Sez. Lav. 18/11/2021, n. 35366, Cass. Sez. Lav. 19/11/2021, n. 35672, Cass. Sez. L - , Sentenza
n. 5826 del 03/03/2021, Cass. Sez. 6 – Lav. n. 20288 del 23/06/2022), nelle quali è stato affermato che “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all' , alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di CP_2 carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso
l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la CP_1 disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità.”.
Nell'ordinanza n. 20288/2022 si è, inoltre, chiarito che “la disciplina dettata dalla legge n. 335 del
1995, art. 2, comma 25 (che, com'è noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall'obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata, da risolversi “volgendosi all'interpretazione della
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018” (così, Cass. n. 5826 cit.).
Tale consolidato orientamento ha, peraltro, resistito al vaglio del giudice di legittimità delle leggi, che, con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022, ha affermato che “La norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in questa coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale – come sospetta il giudice rimettente – ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art.
38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”)”. In tal modo, è stato chiarito che “Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità”, giungendo ad escludere anche la paventata duplicità di iscrizione ai fini previdenziali a fronte dell'unicità dell'attività professionale esercitata, atteso che “Il professionista con reddito (o volume di affari) “sottosoglia” non incorre in un irragionevole obbligo di duplice iscrizione in corrispondenza di un'unica attività, ma è tenuto a iscriversi unicamente alla Gestione separata proprio perché non ha l'obbligo (e neppure ha esercitato la facoltà) di iscriversi alla cassa categoriale, cui versa soltanto il contributo integrativo.
L'individuazione dell'ente previdenziale verso cui l'obbligo di iscrizione deve essere adempiuto dipende dall'esercizio del potere di autoregolamentazione della cassa professionale, la quale, in piena autonomia, può decidere di ampliare o restringere la sua sfera di operatività, così determinando, per riflesso, il restringimento o l'estensione dell'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione della Gestione separata.”.
Sussiste, dunque, l'obbligo di iscrizione, ai fini previdenziali, alla Gestione separata per i CP_1 professionisti che versano alla relativa cassa di previdenza un contributo integrativo in quanto iscritti ad un albo, ma non fruiscono della costituzione di alcuna posizione previdenziale presso la propria cassa di previdenza.
E ciò in quanto l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, come chiarito dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, non può che essere quella correlata a un obbligo di iscrizione a una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
La contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti “per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso CP_ l' .
Non incide su tale conclusione nemmeno la circostanza dell'eventuale non utilità della contribuzione versata presso la Gestione separata a seguito della iscrizione d'ufficio, posto che dall'obbligo CP_ introdotto dall'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ne consegue che la gestione separata “è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti”, ampliando così la sfera di cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
Pertanto, alla stregua della complessiva valutazione degli elementi di prova raccolti, la mancata contestazione delle allegazioni dell' concernenti la non occasionalità della libera professione si CP_1 apprezza unitamente: a) alla scelta del contribuente di denunciare, nella propria dichiarazione dei redditi, il compenso derivante dalla libera professione come reddito da lavoro autonomo (quadro CM)
e non già come compenso derivante da un'attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente
(rigo RL15) 5; b) alla sua iscrizione all'albo professionale;
c) alla incontestata apertura della partita iva, che costituisce adempimento tipico di chi esercita abitualmente attività di lavoro autonomo.
Da quanto evidenziato discende l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione separata nell'anno di riferimento, circostanza peraltro non oggetto di specifica contestazione, per come correttamente CP_ evidenziato dall' nella memoria di costituzione.
4. Deve invece essere accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
L'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 dispone: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”.
Secondo il prevalente orientamento di legittimità (Cass. n. 12779/2019), di recente ribadito (Cass.
n. 4899/2021), il termine per il versamento dei contributi alla gestione separata che, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del DPR n. 435/2001, coincide con il 17 giugno dell'anno della presentazione della dichiarazione dei redditi, risente del differimento di detto ultimo termine qualora sia consentito al contribuente di pagare il dovuto sino alla nuova data senza alcun versamento aggiuntivo.
Pertanto, relativamente all'anno di che trattasi, in forza del D.P.C.M. 13.06.2013, è stata disposta la proroga dei termini dei versamenti derivanti da dichiarazioni fiscali, prevedendo che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 17 giugno
2013, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
La menzionata Cass. civ. sez. VI, n. 21816/2022, sempre citando i precedenti, condivisi arresti, in punto di prescrizione, ha richiamato il principio secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950/2018, n.1943 del 2019, n. 1557 del 2020);
l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
Viene quindi in rilievo il D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti
a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
si è ulteriormente affermato, con pronunce più recenti, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite"
(Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime
d'imposizione (...)" (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.)”.
Nel medesimo senso si è espressa, ancora più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n.
9588 del 7.04.2023 e con l'ordinanza n. 181 del 4.01.2023.
Nel caso di specie, la pretesa contributiva risulta estinta per intervenuta prescrizione, atteso che tra la data prevista per l'adempimento dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali (08.07.2013 o, al massimo, 20.08.2013) ed il momento in cui la notifica dell'avviso bonario datato 12.07.2018 si è perfezionata per compiuta giacenza, ovvero in data 30.08.2018, risultano decorsi più di cinque anni
(cfr. copia della notifica in atti).
D'altra parte l' non ha documentato il compimento di atti interruttivi antecedenti alla notifica CP_1 del suddetto avviso bonario.
Sembra opportuno, infine, evidenziare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 37529 del 30.11.2021, nonché Cass. Sez. Lav. n. 15515 dell'1.06.2023 e Cass. Sez. Lav. n. 21275 del 19.07.2023).
La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall'art. 2941, n. 8 c.c., postula, infatti, una condotta idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito;
è presupposto imprescindibile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione e foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.
Nella vicenda in esame, l' si è limitato ad eccepire la mancata compilazione del quadro RR, CP_1
la quale, tuttavia, non si configura come comportamento intenzionale di occultamento del credito, atteso che il professionista ha indicato puntualmente, nella dichiarazione, il reddito conseguito con l'attività di lavoro autonomo, sicché tale omissione non implica l'impossibilità di agire ma soltanto una mera difficoltà di accertamento del credito, in quanto tale irrilevante. 4. Alla luce delle considerazioni esposte, assorbite le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente,
l'avviso di addebito opposto deve essere annullato in quanto il credito contributivo si è estinto per intervenuta prescrizione.
Tenuto conto del consolidamento nelle more del giudizio dei principi giurisprudenziali posti a base della decisione, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione ex art. 3, comma
9 della L. n. 335/1995 i crediti aventi ad oggetto la contribuzione dovuta alla gestione separata “liberi professionisti” per l'anno 2012, annullando l'avviso di addebito n. 33020190003140980000;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 24.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in seguito all'udienza del 13 marzo 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 223/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ), ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via dei Mille,
n. 35 presso lo studio dell'Avvocato Vincenzina Manfredi, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
Opponente
CONTRO
(C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ); CP_1 CP_1
Opposto
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 33020190003140980000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 17.02.2020 proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. 33020190003140980000, notificatogli il 30.01.2020, con il quale gli era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.110,14 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata “liberi professionisti” per l'anno 2012, deducendo, innanzitutto, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della L. n.
335/1995, nonché, nel merito, l'illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate;
chiedeva, quindi, in via preliminare, che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'avviso di addebito opposto, in via principale l'annullamento dell'avviso opposto per nullità e/o inefficacia e/o illegittimità ed in via subordinata, l'annullamento delle sanzioni applicate o, quantomeno, la riduzione delle stesse.
2.Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva che, nel caso di contributi da calcolarsi in percentuale CP_1
sui redditi prodotti, come quelli dovuti alla gestione separata ex art. 2 della L. n. 335/1995, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (nella specie, il 30.09.2013), che il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 in data 29.09.2013, che la data ultima di scadenza del versamento dei contributi gestione separata per i redditi anno 2012 era fissata al
20.08.2013 e che l'ente previdenziale aveva interrotto il corso della prescrizione quinquennale con la comunicazione del 12.07.2013; eccepiva, altresì, che il ricorrente aveva omesso di compilare il quadro RR sez. II della dichiarazione dei redditi Modello Unico (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo), così occultando il proprio debito nei confronti dell' , e che, quindi, la prescrizione era rimasta sospesa fino alla scoperta del debito CP_1 contributivo ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.; sosteneva, poi, la piena legittimità dell'iscrizione alla gestione separata e la correttezza dell'aliquota contributiva applicata e delle sanzioni civili determinate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della L. n. 388/2000.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e/o in diritto, con vittoria di spese di lite.
3.Nel merito, richiamando, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti decisioni emesse da questo
Tribunale in analoghe controversie aventi ad oggetto l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata
“liberi professionisti” ed il conseguente obbligo contributivo, si osserva quanto segue.
La materia era inizialmente regolata dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, ai sensi del quale
“a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, CP_ presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.”.
È successivamente intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 18, comma 12 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, la quale prevede che “l'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia CP_1 subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.”.
Tenuto conto della finalità della norma interpretativa, già in passato la Corte d'Appello di Brescia, aveva ritenuto che il versamento contributivo che esclude l'obbligo di iscrizione nella gestione separata è logicamente riferito al contributo soggettivo e non anche al contributo integrativo, CP_1 essendo questo irrilevante ai fini della tutela previdenziale.
Ed invero, se l'art. 18, comma 2, è diretto ad interpretare una disposizione che riguarda il versamento di una contribuzione previdenziale, è logico che il “versamento contributivo” menzionato dallo stesso art. 18, comma 2 D.L. n. 98/ 2011, si riferisca solo al contributo soggettivo.
La portata applicativa della norma di interpretazione autentica ha consentito di ritenere che la nuova tutela previdenziale introdotta dall'art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995 non deve essere estesa a coloro che, per l'attività autonoma svolta, godano già di una copertura previdenziale, i quali, altrimenti, vedrebbero detta attività soggetta, a decorrere dalla data dell'1.01.1996, a due obblighi contributivi.
Risulta, altresì, chiaro quale sia il presupposto che accomuna le due categorie di lavoratori autonomi che, secondo la norma interpretativa, sono obbligati all'iscrizione nella gestione separata: lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una tutela assicurativa, presupposto che giustifica l'estensione della tutela introdotta dall'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Infatti, in base all'art. 18, comma 2, devono iscriversi alla gestione separata coloro che, svolgendo attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione in albi professionali, non sono iscritti per lo svolgimento di tale attività in alcuna gestione previdenziale e coloro che, pur essendo iscritti, non sono tenuti, in base alle previsioni statutarie e regolamentari dell'ente previdenziale, al versamento di contributi previdenziali;
per contro, coloro la cui attività di lavoro autonomo è già soggetta a tutela assicurativo-previdenziale non devono iscriversi per la stessa attività anche alla gestione separata
. CP_1
Pertanto, anche nella fattispecie di che trattasi, non si verifica alcuna duplicazione di contribuzione:
l'attività libero-professionale svolta dal ricorrente è, infatti, soggetta ad una sola tutela assicurativa e, correlativamente, ad un solo obbligo contributivo, ossia al versamento nella gestione separata , CP_1 anziché al versamento del contributo soggettivo all' e, in più, come avviene per tutti gli CP_2 iscritti all'Albo degli Ingegneri, è soggetta al contributo integrativo, ossia al versamento della maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'IVA, che deve essere versata alla cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del cliente debitore.
Tale contributo integrativo, che non ha finalità previdenziale, non è calcolato sui redditi dichiarati a fini IRPEF e non concorre alla determinazione e alla misura della pensione, è infatti pagato anche da tutti coloro che versano all' il contributo soggettivo. CP_2
Sulla questione controversa si è recentemente espressa la Suprema Corte con numerose pronunce
(tra le quali si citano Cass. Sez. Lav. 11/11/2021, n. 33399, Cass. Sez. Lav. 11/11/2021, n. 33471,
Cass. Sez. Lav. 18/11/2021, n. 35366, Cass. Sez. Lav. 19/11/2021, n. 35672, Cass. Sez. L - , Sentenza
n. 5826 del 03/03/2021, Cass. Sez. 6 – Lav. n. 20288 del 23/06/2022), nelle quali è stato affermato che “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all' , alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di CP_2 carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso
l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la CP_1 disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità.”.
Nell'ordinanza n. 20288/2022 si è, inoltre, chiarito che “la disciplina dettata dalla legge n. 335 del
1995, art. 2, comma 25 (che, com'è noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall'obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata, da risolversi “volgendosi all'interpretazione della
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018” (così, Cass. n. 5826 cit.).
Tale consolidato orientamento ha, peraltro, resistito al vaglio del giudice di legittimità delle leggi, che, con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022, ha affermato che “La norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in questa coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale – come sospetta il giudice rimettente – ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art.
38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”)”. In tal modo, è stato chiarito che “Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità”, giungendo ad escludere anche la paventata duplicità di iscrizione ai fini previdenziali a fronte dell'unicità dell'attività professionale esercitata, atteso che “Il professionista con reddito (o volume di affari) “sottosoglia” non incorre in un irragionevole obbligo di duplice iscrizione in corrispondenza di un'unica attività, ma è tenuto a iscriversi unicamente alla Gestione separata proprio perché non ha l'obbligo (e neppure ha esercitato la facoltà) di iscriversi alla cassa categoriale, cui versa soltanto il contributo integrativo.
L'individuazione dell'ente previdenziale verso cui l'obbligo di iscrizione deve essere adempiuto dipende dall'esercizio del potere di autoregolamentazione della cassa professionale, la quale, in piena autonomia, può decidere di ampliare o restringere la sua sfera di operatività, così determinando, per riflesso, il restringimento o l'estensione dell'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione della Gestione separata.”.
Sussiste, dunque, l'obbligo di iscrizione, ai fini previdenziali, alla Gestione separata per i CP_1 professionisti che versano alla relativa cassa di previdenza un contributo integrativo in quanto iscritti ad un albo, ma non fruiscono della costituzione di alcuna posizione previdenziale presso la propria cassa di previdenza.
E ciò in quanto l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, come chiarito dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, non può che essere quella correlata a un obbligo di iscrizione a una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
La contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti “per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso CP_ l' .
Non incide su tale conclusione nemmeno la circostanza dell'eventuale non utilità della contribuzione versata presso la Gestione separata a seguito della iscrizione d'ufficio, posto che dall'obbligo CP_ introdotto dall'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ne consegue che la gestione separata “è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti”, ampliando così la sfera di cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
Pertanto, alla stregua della complessiva valutazione degli elementi di prova raccolti, la mancata contestazione delle allegazioni dell' concernenti la non occasionalità della libera professione si CP_1 apprezza unitamente: a) alla scelta del contribuente di denunciare, nella propria dichiarazione dei redditi, il compenso derivante dalla libera professione come reddito da lavoro autonomo (quadro CM)
e non già come compenso derivante da un'attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente
(rigo RL15) 5; b) alla sua iscrizione all'albo professionale;
c) alla incontestata apertura della partita iva, che costituisce adempimento tipico di chi esercita abitualmente attività di lavoro autonomo.
Da quanto evidenziato discende l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione separata nell'anno di riferimento, circostanza peraltro non oggetto di specifica contestazione, per come correttamente CP_ evidenziato dall' nella memoria di costituzione.
4. Deve invece essere accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
L'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 dispone: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”.
Secondo il prevalente orientamento di legittimità (Cass. n. 12779/2019), di recente ribadito (Cass.
n. 4899/2021), il termine per il versamento dei contributi alla gestione separata che, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del DPR n. 435/2001, coincide con il 17 giugno dell'anno della presentazione della dichiarazione dei redditi, risente del differimento di detto ultimo termine qualora sia consentito al contribuente di pagare il dovuto sino alla nuova data senza alcun versamento aggiuntivo.
Pertanto, relativamente all'anno di che trattasi, in forza del D.P.C.M. 13.06.2013, è stata disposta la proroga dei termini dei versamenti derivanti da dichiarazioni fiscali, prevedendo che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 17 giugno
2013, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
La menzionata Cass. civ. sez. VI, n. 21816/2022, sempre citando i precedenti, condivisi arresti, in punto di prescrizione, ha richiamato il principio secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950/2018, n.1943 del 2019, n. 1557 del 2020);
l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
Viene quindi in rilievo il D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti
a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
si è ulteriormente affermato, con pronunce più recenti, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite"
(Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime
d'imposizione (...)" (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.)”.
Nel medesimo senso si è espressa, ancora più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n.
9588 del 7.04.2023 e con l'ordinanza n. 181 del 4.01.2023.
Nel caso di specie, la pretesa contributiva risulta estinta per intervenuta prescrizione, atteso che tra la data prevista per l'adempimento dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali (08.07.2013 o, al massimo, 20.08.2013) ed il momento in cui la notifica dell'avviso bonario datato 12.07.2018 si è perfezionata per compiuta giacenza, ovvero in data 30.08.2018, risultano decorsi più di cinque anni
(cfr. copia della notifica in atti).
D'altra parte l' non ha documentato il compimento di atti interruttivi antecedenti alla notifica CP_1 del suddetto avviso bonario.
Sembra opportuno, infine, evidenziare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 37529 del 30.11.2021, nonché Cass. Sez. Lav. n. 15515 dell'1.06.2023 e Cass. Sez. Lav. n. 21275 del 19.07.2023).
La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall'art. 2941, n. 8 c.c., postula, infatti, una condotta idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito;
è presupposto imprescindibile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione e foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.
Nella vicenda in esame, l' si è limitato ad eccepire la mancata compilazione del quadro RR, CP_1
la quale, tuttavia, non si configura come comportamento intenzionale di occultamento del credito, atteso che il professionista ha indicato puntualmente, nella dichiarazione, il reddito conseguito con l'attività di lavoro autonomo, sicché tale omissione non implica l'impossibilità di agire ma soltanto una mera difficoltà di accertamento del credito, in quanto tale irrilevante. 4. Alla luce delle considerazioni esposte, assorbite le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente,
l'avviso di addebito opposto deve essere annullato in quanto il credito contributivo si è estinto per intervenuta prescrizione.
Tenuto conto del consolidamento nelle more del giudizio dei principi giurisprudenziali posti a base della decisione, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione ex art. 3, comma
9 della L. n. 335/1995 i crediti aventi ad oggetto la contribuzione dovuta alla gestione separata “liberi professionisti” per l'anno 2012, annullando l'avviso di addebito n. 33020190003140980000;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 24.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara