Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
Sentenza 22 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 28 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/10/2022, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01516/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2022, proposto da
CO HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolangelo Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia e dall'INPS in ordine al pagamento del conguaglio sul TFS dovuto al ricorrente con riferimento a tutti i servizi utili e riconosciuti all'Amministrazione,
e per la condanna all’emanazione del provvedimento di conguaglio, oltre che al risarcimento dei danni subiti per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: INPS, Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to R. Lubello in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone per l' INPS;
Visto l'art. 36, co. 2, c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia e dall'INPS in ordine al pagamento del conguaglio sul TFS dovuto al ricorrente con riferimento a tutti i servizi utili e riconosciuti all'Amministrazione;
- rilevato che, in sede di costituzione in giudizio, l’INPS ha rappresentato di non aver riconosciuto nel TFS il periodo prestato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (dal 22/02/1973 al 09/06/1977), stante l’assenza di domanda riscatto da parte del ricorrente;
- ritenuto pertanto che, a seguito dei suddetti chiarimenti, sia venuta meno l’originaria inerzia dell’Amministrazione, e che pertanto, ai sensi dell’art. 117 co. 5 c.p.a, e previa conversione delle azioni (art. 32 c.p.a.) occorra fissare udienza pubblica di merito, onde valutare in quella sede la legittimità del diniego, da parte dell’INPS, di riconoscimento nel TFS del periodo prestato dal ricorrente alle dipendenze dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (dal 22/02/1973 al 09/06/1977);
- ritenuto a tal fine di fissare udienza pubblica di merito per il 29.3.2023;
- spese all’esito del definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, fissa udienza pubblica di merito per il 29.3.2023.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO