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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12485/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12485/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta Pt_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. MARCHESE GAETANA ANGELA
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ANASTASI MARCO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: azione regresso Pt_1
All'udienza del 9.1.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del novembre 2020, l' riferiva di aver erogato a l'importo Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 4 di € 201780,50 a titolo di pensione di inabilità di cui alla L n. 222/1984 a causa dei postumi patiti a seguito di incidente stradale autonomo avvenuto il 30.11.2009 intorno alle ore 17.30 a e CP_1
precisamente in Viale Ruggero di Lauria, allorquando il medesimo, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo a causa della presenza di olio sulla carreggiata aveva perso il controllo e dopo essere precipitato a terra, era stato soccorso e ricoverato presso l'Ospedale Cannizzaro con diagnosi di politrauma;
riferiva di aver corrisposto la prestazione a seguito della domanda dallo stesso presentata il
27.5.2010 e con decorrenza dal 1.6.2010 e riferiva che, in data 2.1.2013 aveva inviato lettera racc.ta al con cui dichiarava ex art. 14 L n. 222/1984 e 142 D Lgs n. 209/2005 di voler Controparte_1
procedere nei suoi confronti in quanto proprietario della strada per il recupero della somma corrisposta all'assicurato; deducendo che la presenza della macchia di olio sulla strada integrava insidia e trabocchetto, non essendone indicata la presenza sul manto stradale mediante segnaletica di pericolo,
allegava dunque la responsabilità del ex art. 2043 cc e chiedeva pertanto, accertarsi Controparte_1
che il sinistro era stato causato da condotta colposa addebitabile al e condannarlo al Controparte_1
pagamento in proprio favore della somma di € 223.814,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda e l'insussistenza di Controparte_1
responsabilità a proprio carico;
eccepiva l'assenza di prova circa il nesso causale e, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla responsabilità ex art. 2043 e 2051 cc, rilevava l'assenza di elementi probatori a sostegno della ricostruzione attorea del sinistro;
rilevando che, nessuna responsabilità poteva essere addebitata, deduceva poi che in considerazione del luogo e dell'orario del sinistro, trattandosi di strada notevolmente trafficata, l'eventuale macchia d'olio avrebbe potuto essere stata rilasciata da un veicolo transitato pochi minuti prima ( anche considerando che diversamente pagina 2 di 4 anche altri mezzi sarebbero stati coinvolti anche in tempi diversi), sì che nessuna cautela esso Ente
avrebbe potuto porre in essere;
deduceva che nulla era stato riferito circa il comportamento del danneggiato, laddove era necessario ricostruire la dinamica del sinistro per valutare anche l'esistenza di eventuale concorso di colpa al fine di eventualmente graduare l'esborso ex art. 1227 cc.
Chiedeva pertanto respingere la domanda e, in subordine, ridursi la domanda in relazione al grado di colpa dell'assicurato, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente all'udienza del 9.1.2025 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea non è fondata.
CP_ A fronte di specifiche contestazioni circa la dinamica del sinistro , l' previdenziale su cui incombeva il relativo onere nulla ha allegato, dedotto e provato o quantomeno chiesto di provare, non avendo neanche depositato le memorie ex art. 183 VI comma cpc;
non vi è prova alcuna, pertanto, dei presupposti ex art. 2043 o 2051 cc per ritenere che il sinistro si sia verificato per fatto e colpa del non vi è prova alcuna in ordine alla dinamica del sinistro. Controparte_1
La domanda pertanto va respinta.
Le spese seguono ala soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della domanda ed alla non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 3 di 4 - Rigetta la domanda attorea;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese del processo Pt_1
in favore del liquidate in complessivi € 7052,00 per compensi oltre IVA , Controparte_1
CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 30.6.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12485/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta Pt_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. MARCHESE GAETANA ANGELA
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ANASTASI MARCO
CONVENUTO
Avente ad oggetto: azione regresso Pt_1
All'udienza del 9.1.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del novembre 2020, l' riferiva di aver erogato a l'importo Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 4 di € 201780,50 a titolo di pensione di inabilità di cui alla L n. 222/1984 a causa dei postumi patiti a seguito di incidente stradale autonomo avvenuto il 30.11.2009 intorno alle ore 17.30 a e CP_1
precisamente in Viale Ruggero di Lauria, allorquando il medesimo, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo a causa della presenza di olio sulla carreggiata aveva perso il controllo e dopo essere precipitato a terra, era stato soccorso e ricoverato presso l'Ospedale Cannizzaro con diagnosi di politrauma;
riferiva di aver corrisposto la prestazione a seguito della domanda dallo stesso presentata il
27.5.2010 e con decorrenza dal 1.6.2010 e riferiva che, in data 2.1.2013 aveva inviato lettera racc.ta al con cui dichiarava ex art. 14 L n. 222/1984 e 142 D Lgs n. 209/2005 di voler Controparte_1
procedere nei suoi confronti in quanto proprietario della strada per il recupero della somma corrisposta all'assicurato; deducendo che la presenza della macchia di olio sulla strada integrava insidia e trabocchetto, non essendone indicata la presenza sul manto stradale mediante segnaletica di pericolo,
allegava dunque la responsabilità del ex art. 2043 cc e chiedeva pertanto, accertarsi Controparte_1
che il sinistro era stato causato da condotta colposa addebitabile al e condannarlo al Controparte_1
pagamento in proprio favore della somma di € 223.814,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda e l'insussistenza di Controparte_1
responsabilità a proprio carico;
eccepiva l'assenza di prova circa il nesso causale e, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla responsabilità ex art. 2043 e 2051 cc, rilevava l'assenza di elementi probatori a sostegno della ricostruzione attorea del sinistro;
rilevando che, nessuna responsabilità poteva essere addebitata, deduceva poi che in considerazione del luogo e dell'orario del sinistro, trattandosi di strada notevolmente trafficata, l'eventuale macchia d'olio avrebbe potuto essere stata rilasciata da un veicolo transitato pochi minuti prima ( anche considerando che diversamente pagina 2 di 4 anche altri mezzi sarebbero stati coinvolti anche in tempi diversi), sì che nessuna cautela esso Ente
avrebbe potuto porre in essere;
deduceva che nulla era stato riferito circa il comportamento del danneggiato, laddove era necessario ricostruire la dinamica del sinistro per valutare anche l'esistenza di eventuale concorso di colpa al fine di eventualmente graduare l'esborso ex art. 1227 cc.
Chiedeva pertanto respingere la domanda e, in subordine, ridursi la domanda in relazione al grado di colpa dell'assicurato, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente all'udienza del 9.1.2025 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea non è fondata.
CP_ A fronte di specifiche contestazioni circa la dinamica del sinistro , l' previdenziale su cui incombeva il relativo onere nulla ha allegato, dedotto e provato o quantomeno chiesto di provare, non avendo neanche depositato le memorie ex art. 183 VI comma cpc;
non vi è prova alcuna, pertanto, dei presupposti ex art. 2043 o 2051 cc per ritenere che il sinistro si sia verificato per fatto e colpa del non vi è prova alcuna in ordine alla dinamica del sinistro. Controparte_1
La domanda pertanto va respinta.
Le spese seguono ala soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della domanda ed alla non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 3 di 4 - Rigetta la domanda attorea;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese del processo Pt_1
in favore del liquidate in complessivi € 7052,00 per compensi oltre IVA , Controparte_1
CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 30.6.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4