TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/12/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Teresa Brini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Teresa Brini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 03/10/2015, matrimonio iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Capannori (LU), N.3, P.2 S. C, Uff. 2, anno 2015.
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la NO , di comune accordo con il marito, potrà continuare ad abitare sino al 31/03/2026 Pt_1 nella casa coniugale, sita in Milano, alla via Franchetti n.1, il cui contratto di locazione è intestato al sig. Parte_2
3. il sig. s'impegna a pagare per intero fino al mese di dicembre 2024 compreso, come Parte_2 sinora ha fatto, il premio dell'assicurazione della casa coniugale, i costi delle bollette di energia elettrica, gas, telefono e internet, Sky e Netflix, la spesa al supermercato, i 2/3 della quota trimestrale del canone di locazione e delle spese condominiali, il 50% delle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento della GA (animale di affezione) che è rimasta collocata presso la sig.ra PE
; nel periodo decorrente dal 1/01/2025 sino al mese precedente il rilascio della casa coniugale Pt_1 da parte della NO , comunque, entro e non oltre il 31/03/2026, il sig. s'impegna Pt_1 Parte_2
a versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, il contributo al mantenimento pari ad € 2.000,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita e a pagare per intero il premio relativo all'assicurazione della casa, le bollette delle utenze di energia elettrica, gas, telefono e internet, Sky e Netflix e solo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2025, il costo mensile per la spesa al supermercato per un importo non superiore ad €.150; a decorrere dal mese del rilascio della casa coniugale da parte della NO , il sig. s'impegna a versare alla moglie, Pt_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di €.2.200,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
il sig.
s'impegna, inoltre, a mantenere attiva nel Fasdac la posizione assicurativa sanitaria della Parte_2 moglie;
4. la GA quale animale di affezione della coppia, rimarrà collocata presso la NO;
PE Pt_1 per il mantenimento della GA, a partire dal giorno 1/01/2025, le spese ordinarie e straordinarie saranno sostenute al 100% dal sig. per l'accudimento della GA nei periodi di vacanza, i Parte_2 coniugi s'impegnano ad accordarsi di volta in volta ed in caso si rendesse necessario rivolgersi al servizio di cat-sitting, la spesa sarà sostenuta da entrambi al 50%;
5. la NO s'impegna a lasciare libera la casa familiare entro e non oltre il 31/03/2026 e il Pt_1 sig. s'impegna a non inviare comunicazione di recesso dal contratto di locazione della casa Parte_2 coniugale prima del termine di sei mesi antecedenti la data del rilascio da parte della NO;
Pt_1
6. il sig. al momento del rilascio da parte della NO dell'immobile adibito a casa Parte_2 Pt_1 coniugale, s'impegna a sostenere per intero i costi per l'imbiancatura dell'appartamento (come da contratto di locazione) e per lo sgombero, con relativo trasloco, di tutti i beni contenuti sia nell'appartamento che nella cantina;
il sig. sarà libero di scegliere l'impresa a cui affidare Parte_2 le suindicate attività e di vendere i beni che la NO lascerà nella casa coniugale al momento Pt_1 del suo trasferimento in altra abitazione;
7. Il sig. dichiara di sostenere per intero l'onere di pagamento del Contributo Unificato del Parte_2 presente procedimento pari ad € 43,00;
8. le parti dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto e di non aver reciprocamente nulla a che pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo;
9. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
10. le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Capannori (LU), N.3, P.2 S. C, Uff. 2, anno 2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (Lu)perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG