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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., comma I c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2532 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa all'udienza del 09.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in Pescara, viale G. Bovio n. 113, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Carlone, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 [...]
, in persona Controparte_2 del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila, nei cui uffici domiciliano ope legis, in via Buccio di Ranallo
(complesso monumentale San Domenico);
RESISTENTI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 04.11.2025, si riportava alle conclusioni svolte nella comparsa di costituzione, mentre la parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta 03.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 04.10.2024 Pt_1
impugnava il provvedimento n. 63709 del 04.09.2024, Proc. 730/2024, con
[...] cui la gli ha revocato la patente di guida categoria “B” n. Controparte_2
ed ogni altra patente o documento abilitante alla guida in suo NumeroD_1 possesso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di L'Aquila adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA PRELIMINARE: - accertare i vizi di forma della nota prefettizia n. 22616 del 02.04.24 e per l'effetto annullare l'ordinanza
n. 63709 del 04.09.24 Proc. 730/2024 emessa dalla
[...]
per i motivi indicati al paragrafo sub. 1; IN Controparte_2
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - annullare l'ordinanza n. 63709 del
04.09.24 Proc. 730/2024 emessa dalla Controparte_2
per i motivi indicati al paragrafo sub. 2; IN SUBORDINE:
[...]
- autorizzare il sig. ad utilizzare la patente nelle ore necessarie Parte_1 allo svolgimento della propria mansione lavorativa;
- IN OGNI CASO: condannare la (C.F. Controparte_2
) al pagamento delle spese processuali del presente giudizio”. P.IVA_1
Con provvedimento del 17.10.2024 veniva fissata la prima udienza del
20.01.2025 per la comparizione delle parti. A tale udienza, rilevata la nullità della notificazione nei confronti della , la controversia veniva rinviata al CP_2
22.04.2025, assegnando alla parte ricorrente termine perentorio per il rinnovo della predetta notificazione ai sensi dell'art. 291, comma I, c.p.c. pagina 2 di 7 In data 12.03.2025 si costituivano in giudizio il (di Controparte_1 seguito breviter, ) e la CP_1 Controparte_2
(di seguito breviter, ), rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge”.
Alla prima udienza del 22.04.2025, in assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 09.12.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto introduttivo del giudizio rappresenta che la Parte_1
, con provvedimento n. 63709 del 04.09.2024, ha ordinato Controparte_2 la revoca della patente di guida categoria “B” n. con decorrenza NumeroD_1 dalla data di notifica, a seguito dell'avvio del procedimento finalizzato alla revoca della patente di guida ex art. 120 C.d.S., comunicato in data 09.04.2024 con nota prefettizia n. 22616 del 02.04.2024 e successiva nota integrativa n.
33963 del 10.05.2024.
A sostegno della domanda, il eccepisce in primo luogo Pt_1
l'illegittimità della notifica di avvio del procedimento di revoca, in ragione della lesione del diritto di difesa. Nel merito, sottolinea che a seguito degli interventi della Corte Costituzionale il provvedimento di revoca della patente di guida è stato adottato sulla base di un potere discrezionale della P.A. e che, nel caso di specie, l'interesse pubblico tutelato dalla norma penale violata non è stato adeguatamente ponderato con l'entità della violazione nonché con le esigenze di vita dell'imputato, che ha necessità di ottenere la patente di guida per lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la ditta Rodriguez Columbie Yannis con sede in Pescara, presso cui è assunto come autista addetto al carico e scarico.
pagina 3 di 7 I resistenti, nel costituirsi in giudizio, insistono per il rigetto della domanda e per la conferma del provvedimento di revoca, in quanto adeguatamente motivato dall'organo competente.
2. Preliminarmente, è necessario precisare che il giudice ordinario valuta non la legittimità dell'atto emanato dall'Amministrazione, bensì il rapporto sostanziale alla base del provvedimento, con la conseguenza che in questa sede può essere esclusivamente valutata, nei termini prospettati, la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente al mantenimento della patente di guida, non assumendo invero rielevo l'eventuale illegittimità formale dei provvedimenti della P.A.
Di conseguenza, non rileva l'eventuale illegittimità dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90 prot. n. 22616 del 02.04.2024 per l'erroneo riferimento all'art. 213, comma VIII d.lgs. n. 285/92.
Peraltro, nella specie non emerge nemmeno la lesione del diritto di difesa prospettato dal ricorrente, atteso che la successiva nota prot. n. 33963 del
10.05.2024 comunicava nuovamente al l'avviso dell'avvio del Pt_1 procedimento di revoca della patente, stavolta con il riferimento corretto all'art. 120, comma II C.d.S. (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente). Considerato che l'odierno ricorrente non presentava memorie difensive, nonostante avesse effettuato l'accesso agli atti già in data 11.04.2024, né in questa sede ha chiarito quale sarebbe la lesione al diritto di difesa derivante dalla comunicazione del
02.04.2024, ne consegue che lo stesso era stato posto in grado dall'Amministrazione di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa (cfr. doc. n. 5 fascicolo ricorrente). Anche a voler diversamente opinare, l'eventuale lesione del diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo ben poteva essere recuperata in sede processuale, come evidenziato dalla costante giurisprudenza europea, sicché l'eccezione risulta comunque infondata (cfr.
Corte EDU del 2014, ND VE e altri c. Italia).
3. Venendo al merito della domanda avanzata dal ricorrente, la stessa è infondata per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, rileva il Tribunale si verte in materia di revoca della patente di guida, dovendosi fare riferimento all'art. 120, comma II d.lgs. n. 285/1992, secondo cui “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera pagina 4 di 7 a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione,
o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
Come correttamente ricordato dal ricorrente, tuttavia, a seguito di Corte
Cost., 9 febbraio 2018, n. 22, la norma deve essere letta nel senso che il prefetto
«può provvedere» alla revoca della patente. Con particolare riferimento a coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, come nel caso di specie, è intervenuta Corte Cost., 20 febbraio 2020, n. 24 a sancire l'illegittimità dell'art. 120, comma II d.lgs. n. 285/1992 nel caso di revoca “automatica”.
Quanto all'onere motivazionale incombente sulla , la CP_2 giurisprudenza di legittimità, pur a seguito degli interventi della Consulta sull'art. 120, comma II d.lgs. n. 285/1992, ha precisato che “l'attività demandata del prefetto in ordine alla revoca della patente non è ricostruibile in termini di discrezionalità, ossia di valutazione comparativa e scelta tra soluzioni diverse
a tutela dell'interesse pubblico… Infatti, la condizione potenzialmente ostativa al mantenimento del titolo abilitativo, legata alla inaffidabilità soggettiva del prevenuto all'utilizzo del mezzo, è predeterminata dal codice della strada e costituisce oggetto di semplice accertamento da parte del prefetto, il quale, al riguardo, non deve neppure procedere ad alcun riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione”. In definitiva “Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19.11.2020, n. 26391). pagina 5 di 7 Tanto premesso, nel caso di specie, la patente B del è stata revocata Pt_1 in quanto il medesimo è stato colpito, in data 07.01.2023, dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Pescara per la durata di tre anni (con scadenza presunta il 26.2.2027) con prescrizioni, divenuta irrevocabile in data 30.01.2023 (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
Orbene, il provvedimento del Prefetto del 04.09.2024 deve ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno determinato la revoca della patente di guida dell'odierno ricorrente. In particolare, il provvedimento rileva come il decreto di applicazione della misura di prevenzione evidenziasse una lunga serie di gravi delitti contro il patrimonio e la sicurezza pubblica, spesso con violenza alla persona, e la costituzione di un'associazione per delinquere.
Dopo aver dato atto delle precedenti condanne per rissa (1995), rapina in concorso, ricettazione, violazione della normativa sulle armi (2013), che hanno portato ad una condanna cumulativa di anni 10 di reclusione, finita di scontare nel 2017, come si evince anche dal decreto n. 18/2022 del Tribunale di L'Aquila
– Sezione Misure di Prevenzione, l'ordinanza evidenzia il coinvolgimento dell'odierno ricorrente in furti aggravati presso Istituti di credito e spaccio di stupefacenti tra il 2019 e il 2021, come emergente anche documentalmente dal questionario dei carichi pendenti (cfr. doc. n. 2 fascicolo resistenti).
Il provvedimento, inoltre, menziona espressamente i principi espressi dalla
Corte Costituzionale, precisando nella specie che, da un lato, l'uso del veicolo e della patente abbia facilitato o reso possibile le attività criminose contestate dal dall'altro, la misura di prevenzione applicata non prevede finalità di Pt_1 reinserimento lavorativo che richiedano l'uso della patente, essendo piuttosto applicato l'obbligo di soggiorno nel Comune di dimora abituale. Ne consegue, sotto tale ultimo profilo, che non sussiste nella specie il rischio di un
“cortocircuito all'interno dell'ordinamento” determinato dalla revoca della patente, nei termini prospettati dalla Consulta, come sottolineato anche dai resistenti nella comparsa di costizione.
Nondimeno, dall'esame del decreto n. 18/2022 del Tribunale di L'Aquila –
Sezione Misure di Prevenzione emerge che il svolgeva già attività Pt_1 lavorativa presso la ditta dell'ex coniuge, sebbene come aiuto commesso e non pagina 6 di 7 come conducente di furgone.
Considerato che
il cambio di mansioni è avvenuto dopo l'irrevocabilità del suddetto decreto, deve concludersi che l'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo non costituisca un elemento dirimente al fine di giustificare la restituzione del titolo abilitativo alla guida. Ne consegue che, anche alla luce delle motivazioni addotte dal ricorrente in sede giurisdizionale, il provvedimento di revoca della patente di guida non risulta essere stato emesso in violazione dei presupposti previsti dalla legge, così come interpretati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata in quanto infondata.
4. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento al valore dichiarato della controversia, nonché al parametro medio per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2532/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti dei Parte_1 resistenti;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore in favore dei resistenti, che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., comma I c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2532 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa all'udienza del 09.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in Pescara, viale G. Bovio n. 113, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Carlone, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura apposta in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 [...]
, in persona Controparte_2 del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila, nei cui uffici domiciliano ope legis, in via Buccio di Ranallo
(complesso monumentale San Domenico);
RESISTENTI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 04.11.2025, si riportava alle conclusioni svolte nella comparsa di costituzione, mentre la parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta 03.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 04.10.2024 Pt_1
impugnava il provvedimento n. 63709 del 04.09.2024, Proc. 730/2024, con
[...] cui la gli ha revocato la patente di guida categoria “B” n. Controparte_2
ed ogni altra patente o documento abilitante alla guida in suo NumeroD_1 possesso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di L'Aquila adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA PRELIMINARE: - accertare i vizi di forma della nota prefettizia n. 22616 del 02.04.24 e per l'effetto annullare l'ordinanza
n. 63709 del 04.09.24 Proc. 730/2024 emessa dalla
[...]
per i motivi indicati al paragrafo sub. 1; IN Controparte_2
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - annullare l'ordinanza n. 63709 del
04.09.24 Proc. 730/2024 emessa dalla Controparte_2
per i motivi indicati al paragrafo sub. 2; IN SUBORDINE:
[...]
- autorizzare il sig. ad utilizzare la patente nelle ore necessarie Parte_1 allo svolgimento della propria mansione lavorativa;
- IN OGNI CASO: condannare la (C.F. Controparte_2
) al pagamento delle spese processuali del presente giudizio”. P.IVA_1
Con provvedimento del 17.10.2024 veniva fissata la prima udienza del
20.01.2025 per la comparizione delle parti. A tale udienza, rilevata la nullità della notificazione nei confronti della , la controversia veniva rinviata al CP_2
22.04.2025, assegnando alla parte ricorrente termine perentorio per il rinnovo della predetta notificazione ai sensi dell'art. 291, comma I, c.p.c. pagina 2 di 7 In data 12.03.2025 si costituivano in giudizio il (di Controparte_1 seguito breviter, ) e la CP_1 Controparte_2
(di seguito breviter, ), rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge”.
Alla prima udienza del 22.04.2025, in assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 09.12.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto introduttivo del giudizio rappresenta che la Parte_1
, con provvedimento n. 63709 del 04.09.2024, ha ordinato Controparte_2 la revoca della patente di guida categoria “B” n. con decorrenza NumeroD_1 dalla data di notifica, a seguito dell'avvio del procedimento finalizzato alla revoca della patente di guida ex art. 120 C.d.S., comunicato in data 09.04.2024 con nota prefettizia n. 22616 del 02.04.2024 e successiva nota integrativa n.
33963 del 10.05.2024.
A sostegno della domanda, il eccepisce in primo luogo Pt_1
l'illegittimità della notifica di avvio del procedimento di revoca, in ragione della lesione del diritto di difesa. Nel merito, sottolinea che a seguito degli interventi della Corte Costituzionale il provvedimento di revoca della patente di guida è stato adottato sulla base di un potere discrezionale della P.A. e che, nel caso di specie, l'interesse pubblico tutelato dalla norma penale violata non è stato adeguatamente ponderato con l'entità della violazione nonché con le esigenze di vita dell'imputato, che ha necessità di ottenere la patente di guida per lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la ditta Rodriguez Columbie Yannis con sede in Pescara, presso cui è assunto come autista addetto al carico e scarico.
pagina 3 di 7 I resistenti, nel costituirsi in giudizio, insistono per il rigetto della domanda e per la conferma del provvedimento di revoca, in quanto adeguatamente motivato dall'organo competente.
2. Preliminarmente, è necessario precisare che il giudice ordinario valuta non la legittimità dell'atto emanato dall'Amministrazione, bensì il rapporto sostanziale alla base del provvedimento, con la conseguenza che in questa sede può essere esclusivamente valutata, nei termini prospettati, la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente al mantenimento della patente di guida, non assumendo invero rielevo l'eventuale illegittimità formale dei provvedimenti della P.A.
Di conseguenza, non rileva l'eventuale illegittimità dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90 prot. n. 22616 del 02.04.2024 per l'erroneo riferimento all'art. 213, comma VIII d.lgs. n. 285/92.
Peraltro, nella specie non emerge nemmeno la lesione del diritto di difesa prospettato dal ricorrente, atteso che la successiva nota prot. n. 33963 del
10.05.2024 comunicava nuovamente al l'avviso dell'avvio del Pt_1 procedimento di revoca della patente, stavolta con il riferimento corretto all'art. 120, comma II C.d.S. (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente). Considerato che l'odierno ricorrente non presentava memorie difensive, nonostante avesse effettuato l'accesso agli atti già in data 11.04.2024, né in questa sede ha chiarito quale sarebbe la lesione al diritto di difesa derivante dalla comunicazione del
02.04.2024, ne consegue che lo stesso era stato posto in grado dall'Amministrazione di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa (cfr. doc. n. 5 fascicolo ricorrente). Anche a voler diversamente opinare, l'eventuale lesione del diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo ben poteva essere recuperata in sede processuale, come evidenziato dalla costante giurisprudenza europea, sicché l'eccezione risulta comunque infondata (cfr.
Corte EDU del 2014, ND VE e altri c. Italia).
3. Venendo al merito della domanda avanzata dal ricorrente, la stessa è infondata per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, rileva il Tribunale si verte in materia di revoca della patente di guida, dovendosi fare riferimento all'art. 120, comma II d.lgs. n. 285/1992, secondo cui “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera pagina 4 di 7 a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione,
o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
Come correttamente ricordato dal ricorrente, tuttavia, a seguito di Corte
Cost., 9 febbraio 2018, n. 22, la norma deve essere letta nel senso che il prefetto
«può provvedere» alla revoca della patente. Con particolare riferimento a coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, come nel caso di specie, è intervenuta Corte Cost., 20 febbraio 2020, n. 24 a sancire l'illegittimità dell'art. 120, comma II d.lgs. n. 285/1992 nel caso di revoca “automatica”.
Quanto all'onere motivazionale incombente sulla , la CP_2 giurisprudenza di legittimità, pur a seguito degli interventi della Consulta sull'art. 120, comma II d.lgs. n. 285/1992, ha precisato che “l'attività demandata del prefetto in ordine alla revoca della patente non è ricostruibile in termini di discrezionalità, ossia di valutazione comparativa e scelta tra soluzioni diverse
a tutela dell'interesse pubblico… Infatti, la condizione potenzialmente ostativa al mantenimento del titolo abilitativo, legata alla inaffidabilità soggettiva del prevenuto all'utilizzo del mezzo, è predeterminata dal codice della strada e costituisce oggetto di semplice accertamento da parte del prefetto, il quale, al riguardo, non deve neppure procedere ad alcun riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione”. In definitiva “Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19.11.2020, n. 26391). pagina 5 di 7 Tanto premesso, nel caso di specie, la patente B del è stata revocata Pt_1 in quanto il medesimo è stato colpito, in data 07.01.2023, dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Pescara per la durata di tre anni (con scadenza presunta il 26.2.2027) con prescrizioni, divenuta irrevocabile in data 30.01.2023 (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
Orbene, il provvedimento del Prefetto del 04.09.2024 deve ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno determinato la revoca della patente di guida dell'odierno ricorrente. In particolare, il provvedimento rileva come il decreto di applicazione della misura di prevenzione evidenziasse una lunga serie di gravi delitti contro il patrimonio e la sicurezza pubblica, spesso con violenza alla persona, e la costituzione di un'associazione per delinquere.
Dopo aver dato atto delle precedenti condanne per rissa (1995), rapina in concorso, ricettazione, violazione della normativa sulle armi (2013), che hanno portato ad una condanna cumulativa di anni 10 di reclusione, finita di scontare nel 2017, come si evince anche dal decreto n. 18/2022 del Tribunale di L'Aquila
– Sezione Misure di Prevenzione, l'ordinanza evidenzia il coinvolgimento dell'odierno ricorrente in furti aggravati presso Istituti di credito e spaccio di stupefacenti tra il 2019 e il 2021, come emergente anche documentalmente dal questionario dei carichi pendenti (cfr. doc. n. 2 fascicolo resistenti).
Il provvedimento, inoltre, menziona espressamente i principi espressi dalla
Corte Costituzionale, precisando nella specie che, da un lato, l'uso del veicolo e della patente abbia facilitato o reso possibile le attività criminose contestate dal dall'altro, la misura di prevenzione applicata non prevede finalità di Pt_1 reinserimento lavorativo che richiedano l'uso della patente, essendo piuttosto applicato l'obbligo di soggiorno nel Comune di dimora abituale. Ne consegue, sotto tale ultimo profilo, che non sussiste nella specie il rischio di un
“cortocircuito all'interno dell'ordinamento” determinato dalla revoca della patente, nei termini prospettati dalla Consulta, come sottolineato anche dai resistenti nella comparsa di costizione.
Nondimeno, dall'esame del decreto n. 18/2022 del Tribunale di L'Aquila –
Sezione Misure di Prevenzione emerge che il svolgeva già attività Pt_1 lavorativa presso la ditta dell'ex coniuge, sebbene come aiuto commesso e non pagina 6 di 7 come conducente di furgone.
Considerato che
il cambio di mansioni è avvenuto dopo l'irrevocabilità del suddetto decreto, deve concludersi che l'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo non costituisca un elemento dirimente al fine di giustificare la restituzione del titolo abilitativo alla guida. Ne consegue che, anche alla luce delle motivazioni addotte dal ricorrente in sede giurisdizionale, il provvedimento di revoca della patente di guida non risulta essere stato emesso in violazione dei presupposti previsti dalla legge, così come interpretati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata in quanto infondata.
4. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento al valore dichiarato della controversia, nonché al parametro medio per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2532/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti dei Parte_1 resistenti;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore in favore dei resistenti, che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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