Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/1980, n. 98
CASS
Sentenza 7 gennaio 1980

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L'accertamento dell'idoneita e sufficienza dell'attivita del danneggiato a costituire causa esclusiva dell'evento dannoso - che vale a superare la presunzione della responsabilita del custode ex art 2051 cod civ nonche ad escludere il concorso di colpa del medesimo - e rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, e incensurabile in Sede di legittimita. ( V 4052/76, mass n 382719).*

La responsabilita per il danno cagionato da cose in custodia, stabilita dall'art 2051 cod civ, si fonda sulla presunzione juris tantum di colpa a carico di colui che ha il dovere di custodire la cosa, in relazione all'Obbligo di vigilare affinche essa non rechi danno e all'Obbligo di conservare il potere di controllo della cosa medesima. Tale presunzione puo essere vinta soltanto dalla dimostrazione che l'evento sia derivato da caso fortuito, inteso in senso lato, comprensivo anche della colpa del danneggiato e del fatto del terzo, di cui non e carattere necessario l'imprevedibilita o l'inevitabilita. ( Conf 506/76, mass n 379162; ( Conf 2584/73, mass n 366050; ( Conf 2487/72, mass n 359962; ( Conf 1007/70, mass n 346520; ( Conf 3979/69, mass n 344424; ( Conf 882/68, mass n 332209).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/1980, n. 98
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 98
    Data del deposito : 7 gennaio 1980

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