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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/07/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 651/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 651 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del giorno 8.7.2025, promossa da:
(P.I./C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Avezzano alla Via Pertini n. 79/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo
ANGELINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, in Avezzano (AQ) alla Via Molise n. 9
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA n. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore con sede legale in Livorno, Piazza Cavour n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CIAPETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, in
Roma, alla Via Gualtiero Serafino n. 20
CONVENUTO – OPPOSTO
Materia: Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessione di crediti – Contratti di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente valgono le conclusioni di cui all'atto di citazione (v. Cass. Sez. 6 - 1, 9.5.2018, Ord.
11222), che di seguito si riportano: “Piaccia all'Intestato Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione e dei motivi in essa esposti:
1) in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza e/o carenza dei presupposti e condizioni di legge;
1 2) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 205/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 05/04/2023 nella procedura monitoria R.G. n. 410/2023 per carenza di prova dell'ammontare del presunto credito vantato.
Per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione perché inammissibile e/o illegittimo;
3) in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e spese generali) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato procuratore dichiaratosi antistatario.
L'opposto ha richiamato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che appresso si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
RIGETTARE l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto,
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNARE l'opponente, per i motivi di cui in narrativa, al risarcimento del danno di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.;
CONDANNARE l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso del 22.3.2023 (proc. 410/2023) la società in origine Controparte_1 allegava di aver stipulato in data 5.12.2017 un contratto Parte_2 di somministrazione di energia elettrica con la somministrata e di aver provveduto Parte_1 alle prestazioni di cui alle fatture indicate in ricorso. A fronte dell'inadempimento della controparte ha, dunque, chiesto emettersi ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per € 23.588,95 quale capitale oltre interessi moratori e spese di lite.
La domanda monitoria veniva accolta, ad eccezione della provvisoria esecutorietà, con decreto ingiuntivo n. 205/2023 del 5.4.2023.
B. Con citazione tempestivamente notificata ed iscritta a ruolo, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso detto decreto, deducendo ed eccependo, in sostanza, esclusivamente la nullità del decreto per carenza di prova scritta in quanto il ricorso monitorio era fondato su fatture, dunque su documenti a formazione unilaterale inidonei ad assurgere a prove difettando, peraltro, la prova dei consumi.
Ha, quindi, concluso in conformità.
C. Si è costituita in giudizio la società he, dopo aver rappresentato Controparte_1 il dipanarsi dei rapporti tra le parti, ha evidenziato l'assenza di contestazioni specifiche da parte
2 dell'opponente in relazione ai consumi esposti nelle fatture e, dunque, la infondatezza dell'opposizione. Ha, perciò, concluso come sopra riportato.
1. Preliminarmente, si osserva come l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non sia una "actio nullitatis"
o un rimedio impugnatorio nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. SS.UU., 13.1.2022, n. 927).
Come ogni giudizio a cognizione piena, dunque, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto ingiuntivo. In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti. Peraltro le parti conservano la posizione che loro deriva dal rapporto sostanziale: il creditore opposto (attore in senso sostanziale) è onerato di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda mediante dimostrazione dei fatti costitutivi ai sensi dell'art. 2697, co. 1,
c.c.; il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda e dare prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto ex art. 2697, co. 2 c.c.
Naturalmente, nel giudizio di opposizione non valgono le facilitazioni probatorie stabilite nella fase sommaria in favore del ricorrente, del che la fattura – premesso che l'ingiunzione può emettersi non già dietro semplice produzione della stessa, occorrendo invece la produzione degli estratti autentici dei registri prescritti dalle legislazione fiscale in cui la fattura sia annotata regolarmente – sostanziandosi in atto formato unilaterale dalla parte che intende avvalersene, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 3, 29.12.2024, Ord. 34831).
Peraltro le scritture prescritte dalla legislazione fiscale non rilevano ai sensi dell'art. 2710 c.c. posto che non sono annoverate tra quelle di cui all'art. 2104 c.c. e possono costituire idonee prove dell'esistenza di un credito nelle ipotesi in cui, la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisca atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole (Cass.
Sez. 3, 20.12.2018, Ord. 32935).
2. Quanto sopra deve essere raccordato, all'evidenza, con i consueti principi che regolano il processo civile e, dunque, per quanto qui di interesse con il principio di non contestazione posto che il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. Sez. 3, 14.7.2023, Ord. 20267).
3 La difesa dell'opponente si è appuntata, in sostanza, in apprezzamenti circa la valenza probatoria delle fatture, senza però operare specifiche contestazioni (con offerta di ricostruzione alternativa) circa l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti (che può concludersi anche per fatti concludenti per quanto osservato in punto di forma), comunque comprovato in via documentale, nonché in relazione ai consumi.
Sotto tale aspetto si rileva come il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, sia accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non
è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, 21.5.2019, n. 13605;
Cass. Sez. 6-3, 9.1.2020, Ord. 297). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale
e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che
“la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, 19.7.2018, Ord. 19154) fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che l'eccessività dei consumi è stata dovuta a fattori esterni al suo controllo che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo “l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione” (Cass. Sez. 6, 9.1.2020, n. 297; Cass. Sez.
3, 24.6.2024, Ord. 17401).
Nel caso di specie, come già osservato, l'opposizione è carente di ogni specifica contestazione sul punto, né è allegato un preteso malfunzionamento del contabilizzatore.
3. I fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore in senso sostanziale risultano, dunque, compiutamente provati del che l'opposizione deve essere rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto opposto.
4. Le spese di lite sono regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza. I compensi sono liquidati come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al D.M 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di valore di riferimento, ai valori medi per fasi di studio e introduttiva e minimi per le altre (natura documentale della causa e sostanziale identità contenutistica degli scritti conclusivi).
4 5. Deve essere, infine, pronunciata condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. secondo quanto invocato da parte opposta.
Come noto, scopo della norma in esame è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 16.9.2021, n. 25041; Cass. Sez. 3,
4.8.2021, n. 22208; Cass. SS.UU. 20.4.2018, n. 9912). A differenza delle ipotesi previste dagli altri commi, non si richiede la domanda di parte né la prova del danno occorrendo pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente - sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione o opposizione.
Nel caso di specie l'iniziativa processuale di parte opponente merita la sanzione in commento posto che:
- l'opposizione si appalesa del tutto e assolutamente generica;
- essa si colloca in un più ampio contesto di rapporti tra le parti, nel corso del quale non era mai stato prospettato alcuna erronea contabilizzazione.
Tali elementi consentono di ritenere come l'opposizione risulti sviata dal fine proprio ed istituzionale (v.
Cass. Sez. 3, 31.3.2025, Ord. 8453) in quanto, nella sostanza, finalizzata solamente a ritardare il realizzo del credito della parte opposta.
Stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2, 21.11.2017, n. 27623;
Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) di tale pronuncia, va condannato al pagamento, in favore di ciascuna controparte di una somma stabilita nella frazione (Cass. Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902), ritenuta congrua, del quarto di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori).
Ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. – ratione temporis applicabile – l'opponente deve essere altresì condannata al pagamento della somma, ritenuta adeguata in considerazione della natura documentale della causa e della sua durata (con quanto ne consegue in termini di consumo delle risorse della Giustizia), di €
500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte_3
5
[...] - DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 205/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Avezzano in data 5.4.2023;
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa Controparte_1
CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge;
- CONDANNA la al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. della ulteriore somma di € Parte_1
1.315,25 favore della Controparte_1
- CONDANNA la al pagamento della somma di € 500 in favore della cassa delle Parte_1 ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2025. ll Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 651 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del giorno 8.7.2025, promossa da:
(P.I./C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Avezzano alla Via Pertini n. 79/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo
ANGELINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, in Avezzano (AQ) alla Via Molise n. 9
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA n. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore con sede legale in Livorno, Piazza Cavour n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CIAPETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, in
Roma, alla Via Gualtiero Serafino n. 20
CONVENUTO – OPPOSTO
Materia: Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessione di crediti – Contratti di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente valgono le conclusioni di cui all'atto di citazione (v. Cass. Sez. 6 - 1, 9.5.2018, Ord.
11222), che di seguito si riportano: “Piaccia all'Intestato Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione e dei motivi in essa esposti:
1) in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza e/o carenza dei presupposti e condizioni di legge;
1 2) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 205/2023 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 05/04/2023 nella procedura monitoria R.G. n. 410/2023 per carenza di prova dell'ammontare del presunto credito vantato.
Per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione perché inammissibile e/o illegittimo;
3) in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e spese generali) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato procuratore dichiaratosi antistatario.
L'opposto ha richiamato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che appresso si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
RIGETTARE l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto,
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNARE l'opponente, per i motivi di cui in narrativa, al risarcimento del danno di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.;
CONDANNARE l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso del 22.3.2023 (proc. 410/2023) la società in origine Controparte_1 allegava di aver stipulato in data 5.12.2017 un contratto Parte_2 di somministrazione di energia elettrica con la somministrata e di aver provveduto Parte_1 alle prestazioni di cui alle fatture indicate in ricorso. A fronte dell'inadempimento della controparte ha, dunque, chiesto emettersi ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per € 23.588,95 quale capitale oltre interessi moratori e spese di lite.
La domanda monitoria veniva accolta, ad eccezione della provvisoria esecutorietà, con decreto ingiuntivo n. 205/2023 del 5.4.2023.
B. Con citazione tempestivamente notificata ed iscritta a ruolo, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso detto decreto, deducendo ed eccependo, in sostanza, esclusivamente la nullità del decreto per carenza di prova scritta in quanto il ricorso monitorio era fondato su fatture, dunque su documenti a formazione unilaterale inidonei ad assurgere a prove difettando, peraltro, la prova dei consumi.
Ha, quindi, concluso in conformità.
C. Si è costituita in giudizio la società he, dopo aver rappresentato Controparte_1 il dipanarsi dei rapporti tra le parti, ha evidenziato l'assenza di contestazioni specifiche da parte
2 dell'opponente in relazione ai consumi esposti nelle fatture e, dunque, la infondatezza dell'opposizione. Ha, perciò, concluso come sopra riportato.
1. Preliminarmente, si osserva come l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non sia una "actio nullitatis"
o un rimedio impugnatorio nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. SS.UU., 13.1.2022, n. 927).
Come ogni giudizio a cognizione piena, dunque, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto ingiuntivo. In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti. Peraltro le parti conservano la posizione che loro deriva dal rapporto sostanziale: il creditore opposto (attore in senso sostanziale) è onerato di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda mediante dimostrazione dei fatti costitutivi ai sensi dell'art. 2697, co. 1,
c.c.; il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda e dare prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto ex art. 2697, co. 2 c.c.
Naturalmente, nel giudizio di opposizione non valgono le facilitazioni probatorie stabilite nella fase sommaria in favore del ricorrente, del che la fattura – premesso che l'ingiunzione può emettersi non già dietro semplice produzione della stessa, occorrendo invece la produzione degli estratti autentici dei registri prescritti dalle legislazione fiscale in cui la fattura sia annotata regolarmente – sostanziandosi in atto formato unilaterale dalla parte che intende avvalersene, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 3, 29.12.2024, Ord. 34831).
Peraltro le scritture prescritte dalla legislazione fiscale non rilevano ai sensi dell'art. 2710 c.c. posto che non sono annoverate tra quelle di cui all'art. 2104 c.c. e possono costituire idonee prove dell'esistenza di un credito nelle ipotesi in cui, la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisca atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole (Cass.
Sez. 3, 20.12.2018, Ord. 32935).
2. Quanto sopra deve essere raccordato, all'evidenza, con i consueti principi che regolano il processo civile e, dunque, per quanto qui di interesse con il principio di non contestazione posto che il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. Sez. 3, 14.7.2023, Ord. 20267).
3 La difesa dell'opponente si è appuntata, in sostanza, in apprezzamenti circa la valenza probatoria delle fatture, senza però operare specifiche contestazioni (con offerta di ricostruzione alternativa) circa l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti (che può concludersi anche per fatti concludenti per quanto osservato in punto di forma), comunque comprovato in via documentale, nonché in relazione ai consumi.
Sotto tale aspetto si rileva come il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, sia accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non
è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, 21.5.2019, n. 13605;
Cass. Sez. 6-3, 9.1.2020, Ord. 297). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale
e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che
“la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, 19.7.2018, Ord. 19154) fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che l'eccessività dei consumi è stata dovuta a fattori esterni al suo controllo che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo “l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione” (Cass. Sez. 6, 9.1.2020, n. 297; Cass. Sez.
3, 24.6.2024, Ord. 17401).
Nel caso di specie, come già osservato, l'opposizione è carente di ogni specifica contestazione sul punto, né è allegato un preteso malfunzionamento del contabilizzatore.
3. I fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore in senso sostanziale risultano, dunque, compiutamente provati del che l'opposizione deve essere rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto opposto.
4. Le spese di lite sono regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza. I compensi sono liquidati come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al D.M 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di valore di riferimento, ai valori medi per fasi di studio e introduttiva e minimi per le altre (natura documentale della causa e sostanziale identità contenutistica degli scritti conclusivi).
4 5. Deve essere, infine, pronunciata condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. secondo quanto invocato da parte opposta.
Come noto, scopo della norma in esame è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 16.9.2021, n. 25041; Cass. Sez. 3,
4.8.2021, n. 22208; Cass. SS.UU. 20.4.2018, n. 9912). A differenza delle ipotesi previste dagli altri commi, non si richiede la domanda di parte né la prova del danno occorrendo pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente - sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione o opposizione.
Nel caso di specie l'iniziativa processuale di parte opponente merita la sanzione in commento posto che:
- l'opposizione si appalesa del tutto e assolutamente generica;
- essa si colloca in un più ampio contesto di rapporti tra le parti, nel corso del quale non era mai stato prospettato alcuna erronea contabilizzazione.
Tali elementi consentono di ritenere come l'opposizione risulti sviata dal fine proprio ed istituzionale (v.
Cass. Sez. 3, 31.3.2025, Ord. 8453) in quanto, nella sostanza, finalizzata solamente a ritardare il realizzo del credito della parte opposta.
Stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2, 21.11.2017, n. 27623;
Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) di tale pronuncia, va condannato al pagamento, in favore di ciascuna controparte di una somma stabilita nella frazione (Cass. Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902), ritenuta congrua, del quarto di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori).
Ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. – ratione temporis applicabile – l'opponente deve essere altresì condannata al pagamento della somma, ritenuta adeguata in considerazione della natura documentale della causa e della sua durata (con quanto ne consegue in termini di consumo delle risorse della Giustizia), di €
500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte_3
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[...] - DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 205/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Avezzano in data 5.4.2023;
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa Controparte_1
CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge;
- CONDANNA la al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. della ulteriore somma di € Parte_1
1.315,25 favore della Controparte_1
- CONDANNA la al pagamento della somma di € 500 in favore della cassa delle Parte_1 ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2025. ll Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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