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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3721/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]N. 1 13100 VERCELLI rappresentata e difesa dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato davanti al
[...]
in Novara (NO) il 14/09/2002, trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 147, Parte II - Serie A, Anno 2002.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato davanti al Controparte_1 in Novara (NO) il 14/09/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune all'Atto n. 147, Parte II - Serie A, Anno 2002 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la sig.ra si trasferirà altrove, prelevando dalla casa Parte_2 coniugale sita in Vercelli via Carrozzino n. 2, i beni ed effetti personali. Detta casa resterà nella esclusiva disponibilità del marito, Sig. ; Parte_1
pagina 2 di 3 2. DÀ ATTO che i coniugi nella volontà di definire con la presente separazione anche i loro rapporti economici e patrimoniali, convengono quanto segue:
- la sig.ra trasferirà a titolo compensativo e solutorio al sig. Parte_2 Pt_1
l'immobile di sua proprietà sito in Vercelli via Carrozzino n. 2 censito al Catasto
[...]
Terreni del Comune di Vercelli:
a) Foglio 76 Mappale 30 subalterno 2 via Carrozzino n. 2 piano T-1, categoria A/3, classe
2, vani 5,5, totale superficie catastale mq 127 (totale escluse aree scoperte mq123) R.C.
Euro 482,89
b) Foglio 76 Mappale 30 subalterno 3 via Carrozzino n. 2 piano T, categoria C/6, classe 4, mq 23, totale superficie catastale mp 28 R.C. Euro 76,02
Le parti perfezioneranno detto atto avanti al Notaio di Minieri di Vercelli entro Per_1 giorni 30 dalla emissione della sentenza di omologa della separazione;
3. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento;
4. DÀ ATTO che i coniugi, con l'esatto adempimento di quanto su convenuto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualunque titolo e/o ragione e/o causa.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3721/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
27/10/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]N. 1 13100 VERCELLI rappresentata e difesa dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (14/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 26/05/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3721/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]N. 1 13100 VERCELLI rappresentata e difesa dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato davanti al
[...]
in Novara (NO) il 14/09/2002, trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 147, Parte II - Serie A, Anno 2002.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato davanti al Controparte_1 in Novara (NO) il 14/09/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune all'Atto n. 147, Parte II - Serie A, Anno 2002 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la sig.ra si trasferirà altrove, prelevando dalla casa Parte_2 coniugale sita in Vercelli via Carrozzino n. 2, i beni ed effetti personali. Detta casa resterà nella esclusiva disponibilità del marito, Sig. ; Parte_1
pagina 2 di 3 2. DÀ ATTO che i coniugi nella volontà di definire con la presente separazione anche i loro rapporti economici e patrimoniali, convengono quanto segue:
- la sig.ra trasferirà a titolo compensativo e solutorio al sig. Parte_2 Pt_1
l'immobile di sua proprietà sito in Vercelli via Carrozzino n. 2 censito al Catasto
[...]
Terreni del Comune di Vercelli:
a) Foglio 76 Mappale 30 subalterno 2 via Carrozzino n. 2 piano T-1, categoria A/3, classe
2, vani 5,5, totale superficie catastale mq 127 (totale escluse aree scoperte mq123) R.C.
Euro 482,89
b) Foglio 76 Mappale 30 subalterno 3 via Carrozzino n. 2 piano T, categoria C/6, classe 4, mq 23, totale superficie catastale mp 28 R.C. Euro 76,02
Le parti perfezioneranno detto atto avanti al Notaio di Minieri di Vercelli entro Per_1 giorni 30 dalla emissione della sentenza di omologa della separazione;
3. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento;
4. DÀ ATTO che i coniugi, con l'esatto adempimento di quanto su convenuto, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualunque titolo e/o ragione e/o causa.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3721/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
27/10/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]N. 1 13100 VERCELLI rappresentata e difesa dall'Avv. Mandosso Michela del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (14/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 26/05/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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