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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 2593/2020
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
, ivi residente in [...]114, C.F._1
elettivamente domiciliato in AVOLA, C.SO GAETANO D'AGATA N. 68, presso lo studio dell'Avv. SIRUGO PAOLO ( ) che C.F._2
lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede in AVOLA, CORSO GARIBALDI 82, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE TERACATI N. 158/B, presso lo studio dell'Avv.
NAPOLI GIUSEPPE ( ), che lo rappresenta e difende, C.F._3
giusta procura in atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale All'udienza dell'11.01.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.06.2020, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, per ivi sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore in seguito al sinistro occorsogli in data
04.02.2018 e quantificati in € 19.879,46, oltre interessi e rivalutazione. In particolare, l'attore esponeva che in data 04.02.2018, alle ore 20:10 circa, percorreva la Via Armando Casalini del Comune di Avola, in sella al motociclo “Honda SH”, targato DV57130, di proprietà di
[...]
, allorquando, giunto all'incrocio con la Via Pasquale Calvi, CP_2
sbandava e perdeva l'equilibrio a causa di una buca, non visibile e non segnalata, che delimitava la griglia del tombino ivi presente, cadendo rovinosamente a terra, impattando, prima della caduta, con la fronte contro l'asta del parabrezza dello scooter, così subendo danni fisici per i quali si rendeva necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avola, ove veniva ricoverato e dimesso con diagnosi di “Trauma cranico con frattura scomposta dell'osso frontale” e, quindi, trasportato in ambulanza alla “Casa di Cura Villa Azzurra” di Siracusa per sottoporsi al necessario intervento chirurgico di craniectomia frontale sinistra. Sottopostosi a visita medico legale del Dott. deduceva che il danno Parte_2
pag. 2/9 biologico permanente residuato a seguito del sinistro fosse pari al 9%, oltre
30 gg. di I.T.P. al 25%.
Sosteneva che la responsabilità esclusiva di tali danni era addebitabile al quale ente proprietario e custode del tratto stradale in Controparte_1
questione, che non aveva provveduto a riparare e/o segnalare la buca che aveva cagionato la caduta;
pertanto, tentato invano di risolvere bonariamente la controversia in sede conciliativa, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere la condanna dell'ente pubblico al risarcimento dei danni sopra descritti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.09.2020, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto, negando l'esistenza della buca sul manto stradale in questione. L'Ente convenuto asseriva, inoltre, che l'attore, al momento del sinistro, non indossasse il casco protettivo imposto dalla Legge, e procedesse ad una velocità elevata e comunque superiore al limite di 50 km/h previsto per i centri urbani. Contestava, infine, il quantum risarcitorio richiesto dal , in quanto del tutto privo di adeguato supporto Pt_1
probatorio.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, le prove testimoniali e la CTU a firma del Dott. Per_1
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata
[...]
riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
pag. 3/9 In linea di principio, non vi è alcun dubbio che il sia responsabile CP_1
ex art. 2051 c.c. dei danni causati a terzi dalle cose di cui egli è custode e, pertanto, obbligato alla relativa vigilanza.
Come è noto, infatti, l'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Una volta inquadrata la responsabilità dell'ente quale custode della cosa, è suo onere quello di dimostrare che l'evento si sia verificato non soltanto malgrado questi abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa a lui non addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt.
2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
pag. 4/9 All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto, dunque, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
La norma prevede, quindi, in capo al custode una vera e propria responsabilità oggettiva indipendente dalla sussistenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza e derivante unicamente dalla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato al terzo. La predetta fattispecie deve ritenersi dunque configurabile laddove sussista, in capo al soggetto responsabile, un potere di custodia sulla res, consistente in un vero e proprio governo di quest'ultima e, quindi, nella sua disponibilità giuridica e materiale. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti anche recentemente, chiarito che: “…la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione” (cfr. Cass. civ. sezione VI 24/10/2014 n. 1468). Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito “fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il
pag. 5/9 danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia” (ex multis Cass. civ. 10/03/2005 n. 5326, Cass. civ. 10/08/2004 n. 15429, etc.).
Accertata, dunque, la sussistenza, in capo all' convenuto del potere di CP_3
custodia sulla predetta res, è altresì necessario verificare l'esistenza del nesso di causalità tra quest'ultima ed il verificarsi dell'evento dannoso in capo all'attore, tale che la prima si configuri quale antecedente necessario del secondo.
Ciò detto, nella fattispecie in esame può dirsi che l'attore abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni subiti.
Orbene, dalle emergenze istruttorie si evince chiaramente che la causa della caduta, che ha determinato i danni di cui l'attore chiede il risarcimento, sia rinvenibile nella presenza di una buca creatasi in adiacenza alla grata di un tombino posto all'angolo tra la Via Pasquale Calvi e la Via Armando
Casalini. Di talché si evince, anzitutto, dalla documentazione versata in atti dall'attore, con particolare riferimento alle produzioni fotografiche.
Anche i testi escussi all'udienza del 14.10.2021 hanno confermato la ricostruzione dei fatti così come fornita in citazione, chiarendo di essere a conoscenza dei fatti per avervi personalmente assistito. In particolare, il teste ha specificato di trovarsi sui luoghi del sinistro in Testimone_1
quanto stava uscendo dal negozio di macelleria che si trova sulla via
Casalini, proprio sull'angolo ove è posta la grata, affermando di aver visto l'attore cadere a causa della buca “…abbastanza grande e si trovava subito dopo la griglia...” nonché che “...era buio e non si vedeva niente...”. Il teste
, escusso nel corso della stessa udienza, ha dichiarato di aver Tes_2
pag. 6/9 visto chiaramente la caduta in quanto percorreva, alla guida della propria auto, la via Casalini nel senso di marcia opposto a quello del centauro, chiarendo che, mentre era fermo allo STOP “...prima ho visto camminare correttamente il e dopo l'ho visto cadere dopo essere passato Pt_1
dentro la buca, anzi specifico che quando l'ho soccorso la ruota era poggiata sulla buca...”. Entrambi i testi, inoltre, hanno affermato di aver visto che il sbatteva la fronte sul parabrezza del motociclo, nonché Pt_1
che al momento del sinistro, indossasse correttamente il casco, togliendoselo dopo la caduta.
Il dal canto suo, nulla ha dimostrato in ordine alle Controparte_1
eccezioni sollevate in comparsa, cosicché la prova della dinamica del sinistro fornita dall'attore può dirsi pienamente raggiunta.
Accertata, dunque, l'esistenza dell'an debatur, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile a . Parte_1
Sul punto, la CTU medico legale, a firma del dott. che Persona_1
questo condivide, in quanto esente da vizi logico-giuridici o CP_4
metodologici che possano inficiarne il risultato, ha accertato che dalle lesioni subite dall'attore, in occasione della caduta, è derivato un danno sull'integrità psico-fisica del periziato, sotto il profilo biologico (danno alla salute) in misura pari al 7%, determinando un danno biologico temporaneo così distinto:1) periodo di inabilità temporanea biologica totale al 100 % paria giorni 5; 2) periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% paria giorni 25; 3) periodo di inabilità temporanea biologica parziale al
25% pari a giorni 20. Chiamato successivamente ad integrare la perizia, ha chiarito che le lesioni riportate dall'attore sono, con grande probabilità prossima alla certezza, compatibili con l'utilizzo del casco di protezione.
pag. 7/9 Nessuna spesa medica risulta documentata in atti.
Premesso, poi, che il profilo morale del risarcimento è già pienamente considerato nella tabella milanese che usualmente il Tribunale di Siracusa adotta, nel caso in esame, poiché nessun diverso profilo di relazione
(inclinazioni, particolari hobby e passioni specifiche) è stato pregiudicato, nessuna personalizzazione in aumento può esser consentito.
Dunque, i danni non patrimoniali patiti da a causa Parte_1
dell'incidente sono liquidati sulla base delle tabelle di Milano adottate anche dal Tribunale di Siracusa e così riassunti: danno biologico permanente € 11.213,19; invalidità temporanea totale € 276,20; invalidità temporanea parziale al 75% € 1.035,75; invalidità temporanea parziale al
25% € 276,20; danno morale al 33,33% € 4.266,69; per un totale di €
17.068,03.
Sull'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale gli interessi compensativi vanno riconosciuti sulla somma devalutata al giorno del fatto illecito e rivalutata di anno in anno da quella data al giorno di pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste interamente a carico del con la specificazione Controparte_1
che vengono liquidate (come da dispositivo) in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. sulla base del valore del risarcimento liquidato in questa sede, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni giuridiche affrontato e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
pag. 8/9 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di € 17.068,03, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
2. Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'Erario, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
€ 3.808,00 accessori di legge qualora dovuti.
3. Pone le spese di CTU siccome liquidata a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
03/04/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 2593/2020
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
, ivi residente in [...]114, C.F._1
elettivamente domiciliato in AVOLA, C.SO GAETANO D'AGATA N. 68, presso lo studio dell'Avv. SIRUGO PAOLO ( ) che C.F._2
lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede in AVOLA, CORSO GARIBALDI 82, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE TERACATI N. 158/B, presso lo studio dell'Avv.
NAPOLI GIUSEPPE ( ), che lo rappresenta e difende, C.F._3
giusta procura in atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale All'udienza dell'11.01.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.06.2020, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, per ivi sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore in seguito al sinistro occorsogli in data
04.02.2018 e quantificati in € 19.879,46, oltre interessi e rivalutazione. In particolare, l'attore esponeva che in data 04.02.2018, alle ore 20:10 circa, percorreva la Via Armando Casalini del Comune di Avola, in sella al motociclo “Honda SH”, targato DV57130, di proprietà di
[...]
, allorquando, giunto all'incrocio con la Via Pasquale Calvi, CP_2
sbandava e perdeva l'equilibrio a causa di una buca, non visibile e non segnalata, che delimitava la griglia del tombino ivi presente, cadendo rovinosamente a terra, impattando, prima della caduta, con la fronte contro l'asta del parabrezza dello scooter, così subendo danni fisici per i quali si rendeva necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avola, ove veniva ricoverato e dimesso con diagnosi di “Trauma cranico con frattura scomposta dell'osso frontale” e, quindi, trasportato in ambulanza alla “Casa di Cura Villa Azzurra” di Siracusa per sottoporsi al necessario intervento chirurgico di craniectomia frontale sinistra. Sottopostosi a visita medico legale del Dott. deduceva che il danno Parte_2
pag. 2/9 biologico permanente residuato a seguito del sinistro fosse pari al 9%, oltre
30 gg. di I.T.P. al 25%.
Sosteneva che la responsabilità esclusiva di tali danni era addebitabile al quale ente proprietario e custode del tratto stradale in Controparte_1
questione, che non aveva provveduto a riparare e/o segnalare la buca che aveva cagionato la caduta;
pertanto, tentato invano di risolvere bonariamente la controversia in sede conciliativa, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere la condanna dell'ente pubblico al risarcimento dei danni sopra descritti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.09.2020, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto, negando l'esistenza della buca sul manto stradale in questione. L'Ente convenuto asseriva, inoltre, che l'attore, al momento del sinistro, non indossasse il casco protettivo imposto dalla Legge, e procedesse ad una velocità elevata e comunque superiore al limite di 50 km/h previsto per i centri urbani. Contestava, infine, il quantum risarcitorio richiesto dal , in quanto del tutto privo di adeguato supporto Pt_1
probatorio.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, le prove testimoniali e la CTU a firma del Dott. Per_1
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata
[...]
riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
pag. 3/9 In linea di principio, non vi è alcun dubbio che il sia responsabile CP_1
ex art. 2051 c.c. dei danni causati a terzi dalle cose di cui egli è custode e, pertanto, obbligato alla relativa vigilanza.
Come è noto, infatti, l'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Una volta inquadrata la responsabilità dell'ente quale custode della cosa, è suo onere quello di dimostrare che l'evento si sia verificato non soltanto malgrado questi abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa a lui non addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt.
2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
pag. 4/9 All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto, dunque, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
La norma prevede, quindi, in capo al custode una vera e propria responsabilità oggettiva indipendente dalla sussistenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza e derivante unicamente dalla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato al terzo. La predetta fattispecie deve ritenersi dunque configurabile laddove sussista, in capo al soggetto responsabile, un potere di custodia sulla res, consistente in un vero e proprio governo di quest'ultima e, quindi, nella sua disponibilità giuridica e materiale. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti anche recentemente, chiarito che: “…la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione” (cfr. Cass. civ. sezione VI 24/10/2014 n. 1468). Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito “fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il
pag. 5/9 danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia” (ex multis Cass. civ. 10/03/2005 n. 5326, Cass. civ. 10/08/2004 n. 15429, etc.).
Accertata, dunque, la sussistenza, in capo all' convenuto del potere di CP_3
custodia sulla predetta res, è altresì necessario verificare l'esistenza del nesso di causalità tra quest'ultima ed il verificarsi dell'evento dannoso in capo all'attore, tale che la prima si configuri quale antecedente necessario del secondo.
Ciò detto, nella fattispecie in esame può dirsi che l'attore abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni subiti.
Orbene, dalle emergenze istruttorie si evince chiaramente che la causa della caduta, che ha determinato i danni di cui l'attore chiede il risarcimento, sia rinvenibile nella presenza di una buca creatasi in adiacenza alla grata di un tombino posto all'angolo tra la Via Pasquale Calvi e la Via Armando
Casalini. Di talché si evince, anzitutto, dalla documentazione versata in atti dall'attore, con particolare riferimento alle produzioni fotografiche.
Anche i testi escussi all'udienza del 14.10.2021 hanno confermato la ricostruzione dei fatti così come fornita in citazione, chiarendo di essere a conoscenza dei fatti per avervi personalmente assistito. In particolare, il teste ha specificato di trovarsi sui luoghi del sinistro in Testimone_1
quanto stava uscendo dal negozio di macelleria che si trova sulla via
Casalini, proprio sull'angolo ove è posta la grata, affermando di aver visto l'attore cadere a causa della buca “…abbastanza grande e si trovava subito dopo la griglia...” nonché che “...era buio e non si vedeva niente...”. Il teste
, escusso nel corso della stessa udienza, ha dichiarato di aver Tes_2
pag. 6/9 visto chiaramente la caduta in quanto percorreva, alla guida della propria auto, la via Casalini nel senso di marcia opposto a quello del centauro, chiarendo che, mentre era fermo allo STOP “...prima ho visto camminare correttamente il e dopo l'ho visto cadere dopo essere passato Pt_1
dentro la buca, anzi specifico che quando l'ho soccorso la ruota era poggiata sulla buca...”. Entrambi i testi, inoltre, hanno affermato di aver visto che il sbatteva la fronte sul parabrezza del motociclo, nonché Pt_1
che al momento del sinistro, indossasse correttamente il casco, togliendoselo dopo la caduta.
Il dal canto suo, nulla ha dimostrato in ordine alle Controparte_1
eccezioni sollevate in comparsa, cosicché la prova della dinamica del sinistro fornita dall'attore può dirsi pienamente raggiunta.
Accertata, dunque, l'esistenza dell'an debatur, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile a . Parte_1
Sul punto, la CTU medico legale, a firma del dott. che Persona_1
questo condivide, in quanto esente da vizi logico-giuridici o CP_4
metodologici che possano inficiarne il risultato, ha accertato che dalle lesioni subite dall'attore, in occasione della caduta, è derivato un danno sull'integrità psico-fisica del periziato, sotto il profilo biologico (danno alla salute) in misura pari al 7%, determinando un danno biologico temporaneo così distinto:1) periodo di inabilità temporanea biologica totale al 100 % paria giorni 5; 2) periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% paria giorni 25; 3) periodo di inabilità temporanea biologica parziale al
25% pari a giorni 20. Chiamato successivamente ad integrare la perizia, ha chiarito che le lesioni riportate dall'attore sono, con grande probabilità prossima alla certezza, compatibili con l'utilizzo del casco di protezione.
pag. 7/9 Nessuna spesa medica risulta documentata in atti.
Premesso, poi, che il profilo morale del risarcimento è già pienamente considerato nella tabella milanese che usualmente il Tribunale di Siracusa adotta, nel caso in esame, poiché nessun diverso profilo di relazione
(inclinazioni, particolari hobby e passioni specifiche) è stato pregiudicato, nessuna personalizzazione in aumento può esser consentito.
Dunque, i danni non patrimoniali patiti da a causa Parte_1
dell'incidente sono liquidati sulla base delle tabelle di Milano adottate anche dal Tribunale di Siracusa e così riassunti: danno biologico permanente € 11.213,19; invalidità temporanea totale € 276,20; invalidità temporanea parziale al 75% € 1.035,75; invalidità temporanea parziale al
25% € 276,20; danno morale al 33,33% € 4.266,69; per un totale di €
17.068,03.
Sull'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale gli interessi compensativi vanno riconosciuti sulla somma devalutata al giorno del fatto illecito e rivalutata di anno in anno da quella data al giorno di pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste interamente a carico del con la specificazione Controparte_1
che vengono liquidate (come da dispositivo) in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. sulla base del valore del risarcimento liquidato in questa sede, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni giuridiche affrontato e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
pag. 8/9 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di € 17.068,03, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
2. Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'Erario, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
€ 3.808,00 accessori di legge qualora dovuti.
3. Pone le spese di CTU siccome liquidata a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
03/04/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 9/9