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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente relatore Sara Cargasacchi Giudice Francesca Riccardi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 611/2025 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CORNAGGIA EROS
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. GIOTTA Controparte_1 C.F._2
CARLA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio formalizzata dai coniugi con note di udienza, alle seguenti condizioni:
1. confermare l'affidamento ex art. 333 c.c. della figlia minore nata il 18 Persona_1 agosto 2021 al Comune competente in ragione della residenza anagrafica, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
pagina 1 di 3 2. disporre che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza ex art. 337 ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico delle parti;
3. disporre la collocazione prevalente della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. incaricare l'Ente Affidatario, laddove ne sopraggiungano i presupposti, di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore, in Spazio Neutro e con modalità osservate, con possibilità per l'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione della frequentazione tra la minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore e con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori e della situazione psicofisica della minore;
incaricare l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali, di avviare/proseguire gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per la minore per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
incaricare l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali, di avviare/proseguire interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
incaricare l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
5. prescrivere ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi;
avvisando entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
6. disporre che la madre percepirà per l'intero l'assegno unico;
7. disporre che il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di €. 250,00 mensili che verrà versata anticipatamente sul conto corrente della signora direttamente dal datore di lavoro del signor (o direttamente da INPS in Controparte_1 Pt_2 caso percezione da parte del padre dell'indennità di disoccupazione) il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetta annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
a tal fine il padre si impegna a comunicare alla email della madre . omi riferimenti di CP_1 Email_1 eventuale nuovo datore di lavoro entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contatto oppure, nell'ipotesi di disoccupazione, dall'invio della richiesta d'indennità di disoccupazione ad INPS;
nell'ipotesi di intempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 473 bis 39 e 614 bis c.p.c., il padre corrisponderà alla madre una somma pari ad una mensilità di mantenimento, ossia € 250,00, per ogni mese di ritardo dalla prevista comunicazione;
8. il padre corrisponderà il 50% dell'importo relativo le spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, secondo quanto definito dal Protocollo adottato presso il Tribunale di Sondrio, con rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese, entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
9 spese di lite compensate;
- ritenuto che è trascorso il tempo previsto dalla legge, dalla sentenza di separazione 23 febbraio 2023,
pagina 2 di 3 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- atteso che è stata fatta debita comunicazione al PM in sede;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate;
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sondrio, tra le parti, iscritto nel registro degli atti del medesimo comune, Anno 2020, parte I, numero 28, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate;
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 24 7 25
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente relatore Sara Cargasacchi Giudice Francesca Riccardi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 611/2025 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CORNAGGIA EROS
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. GIOTTA Controparte_1 C.F._2
CARLA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio formalizzata dai coniugi con note di udienza, alle seguenti condizioni:
1. confermare l'affidamento ex art. 333 c.c. della figlia minore nata il 18 Persona_1 agosto 2021 al Comune competente in ragione della residenza anagrafica, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
pagina 1 di 3 2. disporre che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza ex art. 337 ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico delle parti;
3. disporre la collocazione prevalente della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. incaricare l'Ente Affidatario, laddove ne sopraggiungano i presupposti, di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore, in Spazio Neutro e con modalità osservate, con possibilità per l'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione della frequentazione tra la minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore e con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori e della situazione psicofisica della minore;
incaricare l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali, di avviare/proseguire gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per la minore per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
incaricare l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali, di avviare/proseguire interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
incaricare l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
5. prescrivere ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi;
avvisando entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
6. disporre che la madre percepirà per l'intero l'assegno unico;
7. disporre che il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di €. 250,00 mensili che verrà versata anticipatamente sul conto corrente della signora direttamente dal datore di lavoro del signor (o direttamente da INPS in Controparte_1 Pt_2 caso percezione da parte del padre dell'indennità di disoccupazione) il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetta annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
a tal fine il padre si impegna a comunicare alla email della madre . omi riferimenti di CP_1 Email_1 eventuale nuovo datore di lavoro entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contatto oppure, nell'ipotesi di disoccupazione, dall'invio della richiesta d'indennità di disoccupazione ad INPS;
nell'ipotesi di intempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 473 bis 39 e 614 bis c.p.c., il padre corrisponderà alla madre una somma pari ad una mensilità di mantenimento, ossia € 250,00, per ogni mese di ritardo dalla prevista comunicazione;
8. il padre corrisponderà il 50% dell'importo relativo le spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, secondo quanto definito dal Protocollo adottato presso il Tribunale di Sondrio, con rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese, entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
9 spese di lite compensate;
- ritenuto che è trascorso il tempo previsto dalla legge, dalla sentenza di separazione 23 febbraio 2023,
pagina 2 di 3 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- atteso che è stata fatta debita comunicazione al PM in sede;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate;
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sondrio, tra le parti, iscritto nel registro degli atti del medesimo comune, Anno 2020, parte I, numero 28, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate;
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 24 7 25
Il Presidente estensore pagina 3 di 3