TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24841 /2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA TRASIMENO, 48 20128 MILANO presso lo studio dell'avv.
PAGANO ELEONORA (C.F. ), dalla quale è rappresentata e difesa C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
NEL MERITO: 1) dichiarare, ai sensi dell'art. 12 n. 1 del vigente Statuto Sociale, la perdita della qualità di socio della sig.ra CF. CP_1 C.F._2 residente in [...], nonché l'avvenuto scioglimento di ogni rapporto sociale e mutualistico tra le parti;
2) per l'effetto, a norma dell'art. 12 n. 3 dello Statuto Sociale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto, o dichiarare risolto per fatto e colpa della convenuta, il contratto di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale e dell'annesso vano cantina, sito nel fabbricato in Cormano, Via Beccaria n. 1, stipulati inter partes in data 18.4.2019 e, conseguentemente, condannare la convenuta a rilasciarli immediatamente, liberi di persone e cose sue, nella piena disponibilità della
Cooperativa attrice;
3) condannare, inoltre, la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
23.417,42 a titolo di canoni e spese rimasti impagati e di quelli maturandi fino al rilascio, oltre alla penale del 20% come previsto a pagina 3 dell'atto di assegnazione calcolata sulla somma dovuta a titolo di canone di godimento e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e compensi del giudizio. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, la Parte_1
a esposto di aver concesso in godimento, alla socia , con contratto stipulato in
[...] CP_1
data 18.4.2019, un alloggio sociale sito in Cormano, Via Beccaria n. 1, con annesso vano cantina al piano interrato, verso il canone annuo di € 5.000,00, oltre oneri accessori e consumi di riscaldamento, nonché, con separato contratto del 2 gennaio 2022, un box ubicato in Cormano, Via Turati n. 8 (verso il canone annuo di € 310,00).
L'assegnazione dell'alloggio è stata preceduta dalla sottoscrizione di una “proposta di affitto” contenente il prospetto delle somme complessivamente dovute per il godimento dell'alloggio e per le spese straordinarie gravanti sul bene per interventi che la Cooperativa ha eseguito e ripartito tra i soci con rateizzazioni di almeno dieci anni.
Con La ricorrente ha lamentato che la socia è gravemente morosa nel pagamento di canoni ed oneri accessori relativi all'appartamento, che il debito maturato sino al terzo trimestre 2023 ammonta a €
23.417,42, che la socia lo ha ripetutamente riconosciuto in una serie di comunicazioni scritte (e-mail del 16.7.2019, del 18.3.2020, del 7.6.2021) e che, con dichiarazione del 17.11.2022 predisposta dalla
Presidente della Cooperativa e firmata per accettazione dalla resistente, costei si è impegnata a versare mensilmente la somma di € 400/500 entro dicembre 2022, nonché a sottoscrivere, a partire da gennaio
2023, un piano di rientro, tuttavia poi mai formalizzato. Con La Cooperativa ha, perciò, deliberato, in data 9.11.2023, l'esclusione della resistente da socia della Cooperativa, ai sensi dell'art. 12 n. 1 lettere c), d) e) dello Statuto Sociale, e le ha comunicato la delibera con lettera raccomandata del 21.10.2021, al contempo invitandola in sede di negoziazione assistita. Pur avendo costei aderito, la procedura si è conclusa con esito negativo.
Premessi questi fatti, la ricorrente ha dedotto che, in forza dell'art. 12 n. 3 dello Statuto Sociale, lo scioglimento del rapporto sociale, determina la risoluzione di diritto di tutti i rapporti mutualistici in corso tra la Cooperativa e il socio, che, conseguentemente, il contratto di assegnazione dell' alloggio sociale si è risolto di diritto e che non ha titolo per continuare ad averne il godimento. Al CP_1
contempo, ha evidenziato che il contratto si è risolto anche per inadempimento dell'assegnataria.
Ha chiesto di dichiarare che ha perso la qualità di socio della di accertare CP_1 Parte_1
“l'intervenuta risoluzione di diritto, o dichiarare risolto per fatto e colpa della convenuta, il contratto di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale e dell'annesso vano cantina, sito nel fabbricato in
Cormano, Via Beccaria n. 1, stipulato inter partes in data 18.4.2019” e di condannare la convenuta sia a rilasciarli immediatamente” in suo favore, sia a pagare la somma di € 23.417,42 per canoni e spese impagati, oltre a quelli successivi, maturandi fino al rilascio, ed oltre alla penale negoziale del
20%. La resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Il giudice ha rilevato, in udienza, che il debito complessivo indicato in ricorso concerne sia i canoni relativi all'appartamento, sia quelli del box ed ha invitato la ricorrente a precisare quale importo totale
è impagato per l'alloggio e quale per il box.
La Cooperativa, con memoria depositata il 19 dicembre 2024, ha indicato in € 22.703,84 il debito relativo all'alloggio e in € 713,58 quello relativo al box ed ha chiesto la condanna della resistente al pagamento dell'intera somma richiesta in ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione si sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
2. Le domande possono essere accolte nei limiti che si vanno ad esporre.
2.1. Quanto all'alloggio sociale (con annessa cantina), la società ricorrente ha fornito la prova documentale dei fatti allegati a fondamento delle domande, ossia dell'atto di assegnazione Con dell'appartamento di via Beccaria n. 1 alla resistente , verso il corrispettivo indicato, debitamente sottoscritto dalle parti (doc. 1), nonché dell'avvenuta esclusione di quest'ultima da socia della
Cooperativa, con delibera del C.d.A. del 9 novembre 2023, in ragione della morosità di oltre €
20.000,00, all'epoca maturata (doc. 5).
Risulta, altresì, che la delibera è stata comunicata alla socia il 20 novembre 2023, contestualmente all'invito alla negoziazione, che la resistente ha aderito alla negoziazione e che la procedura si è conclusa con esito negativo (docc. 6-8).
Con Poiché non risulta che la delibera sia stata impugnata, è accertato che l'esclusione della socia dalla Cooperativa ricorrente - adottata in conformità al disposto sia dell'art. 12, comma 1, lettera c), dello Statuto Sociale, che tale esclusione prevede in caso di inadempimento agli obblighi assunti dal socio nei confronti di essa o di morosità nel pagamento del dovuto, sia del comma 3 del medesimo articolo, a mente del quale “La qualità di socio si perde per … esclusione dalla Società …” - è divenuta definitiva.
Il rapporto mutualistico avente ad oggetto l'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale si è risolto di diritto e la resistente deve essere condannata al rilascio dell'immobile in favore della ricorrente, non avendo più un legittimo titolo per la detenzione del bene.
Tenuto conto della destinazione abitativa e della lunga durata dell'inadempimento, il termine per l'esecuzione viene fissato entro il 19 aprile 2025.
Con La resistente va, inoltre, condannata al pagamento dei canoni e delle spese pattuiti per il godimento dell'alloggio sociale, ossia del corrispettivo negoziale, che ammontano ad € 22.703,84, oltre all'indennità di occupazione maturata e maturanda da febbraio 2024 e fino all'effettivo rilascio, determinata in misura pari a quella pattuita negozialmente (in applicazione del principio, di portata generale, sancito dall'art. 1591 c.c.), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La Cooperativa ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna al pagamento della penale negoziale, pattuita nella misura del 20% del canone negoziale (€ 5.000,00 annui), in caso di ritardo nel pagamento superiore a cinque giorni dalla scadenza (pag. 3 dell'atto di assegnazione). Con La domanda merita accoglimento e la deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2.093,00 (importo pari al 20% di € 10.465,00, corrispondente ai canoni impagati, come indicati in ricorso), oltre al 20% dei successivi canoni e dell'indennità di occupazione, maturati e maturandi sino all'effettivo rilascio ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2.2. Quanto al box, la domanda di pagamento dei canoni insoluti non merita accoglimento, giacché
l'atto di assegnazione non risulta sottoscritto dalla resistente.
La Cooperativa ricorrente ha allegato, nella memoria depositata il 19 dicembre 2024, che “alla Sig.ra
è stato consegnato il box precedentemente assegnato alla di lei madre – sig.ra CP_1 [...]
– la quale all'atto del rilascio dell'alloggio sito in via Turati n. 10, avvenuto in data CP_2
13.1.2022, non riconsegnava il predetto box che, unitamente alla cantina sono passati in godimento alla figlia Quando sopra si evince dal documento n.12 – verbale di riconsegna immobile CP_1
– peraltro firmato proprio dalla Sig.ra per conto della madre”. Senonché il verbale in CP_1
questione documenta soltanto che la madre della resistente non ha rilasciato il box e non anche che Con esso è attualmente in godimento della , sicché non vi è prova né dell'assegnazione né dell'effettivo godimento.
La domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e della natura della controversia, nonché della contumacia della resistente, vengono liquidate come in dispositivo, nei medi tariffari e con esclusione della fase decisionale, tenuto conto della contumacia della resistente, della natura documentale della causa e della discussione solo orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta che ha perso la qualità di socia della CP_1 Parte_1
che i rapporti sociali e mutualistici si sono risolti di diritto, compreso quello
[...]
concernente l'assegnazione in godimento, in data 18 aprile 2019, dell'alloggio sociale e dell'annesso vano cantina, siti nel fabbricato in Cormano, Via Beccaria n. 1;
2) condanna a rilasciare il predetto alloggio sociale, libero da persone e cose, in favore CP_1
della ricorrente;
3) fissa per l'esecuzione la data del 19 aprile 2025;
4) condanna la predetta resistente al pagamento:
- della somma di € 22.703,84 per canoni e spese, oltre all'indennità di occupazione maturata e maturanda da febbraio 2024 e fino all'effettivo rilascio, nonché interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- della somma di € 2.093,00, oltre al 20% dei successivi canoni e dell'indennità di occupazione, maturati e maturandi da febbraio 2024 e sino all'effettivo rilascio, a titolo di penale negoziale, ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) rigetta la domanda di pagamento del corrispettivo negoziale richiesto per il godimento del box;
6) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
3.376,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute ed
€ per esborsi.
Milano, 20/03/2025
Il Giudice
Francesca Savignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24841 /2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA TRASIMENO, 48 20128 MILANO presso lo studio dell'avv.
PAGANO ELEONORA (C.F. ), dalla quale è rappresentata e difesa C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
NEL MERITO: 1) dichiarare, ai sensi dell'art. 12 n. 1 del vigente Statuto Sociale, la perdita della qualità di socio della sig.ra CF. CP_1 C.F._2 residente in [...], nonché l'avvenuto scioglimento di ogni rapporto sociale e mutualistico tra le parti;
2) per l'effetto, a norma dell'art. 12 n. 3 dello Statuto Sociale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto, o dichiarare risolto per fatto e colpa della convenuta, il contratto di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale e dell'annesso vano cantina, sito nel fabbricato in Cormano, Via Beccaria n. 1, stipulati inter partes in data 18.4.2019 e, conseguentemente, condannare la convenuta a rilasciarli immediatamente, liberi di persone e cose sue, nella piena disponibilità della
Cooperativa attrice;
3) condannare, inoltre, la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
23.417,42 a titolo di canoni e spese rimasti impagati e di quelli maturandi fino al rilascio, oltre alla penale del 20% come previsto a pagina 3 dell'atto di assegnazione calcolata sulla somma dovuta a titolo di canone di godimento e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e compensi del giudizio. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, la Parte_1
a esposto di aver concesso in godimento, alla socia , con contratto stipulato in
[...] CP_1
data 18.4.2019, un alloggio sociale sito in Cormano, Via Beccaria n. 1, con annesso vano cantina al piano interrato, verso il canone annuo di € 5.000,00, oltre oneri accessori e consumi di riscaldamento, nonché, con separato contratto del 2 gennaio 2022, un box ubicato in Cormano, Via Turati n. 8 (verso il canone annuo di € 310,00).
L'assegnazione dell'alloggio è stata preceduta dalla sottoscrizione di una “proposta di affitto” contenente il prospetto delle somme complessivamente dovute per il godimento dell'alloggio e per le spese straordinarie gravanti sul bene per interventi che la Cooperativa ha eseguito e ripartito tra i soci con rateizzazioni di almeno dieci anni.
Con La ricorrente ha lamentato che la socia è gravemente morosa nel pagamento di canoni ed oneri accessori relativi all'appartamento, che il debito maturato sino al terzo trimestre 2023 ammonta a €
23.417,42, che la socia lo ha ripetutamente riconosciuto in una serie di comunicazioni scritte (e-mail del 16.7.2019, del 18.3.2020, del 7.6.2021) e che, con dichiarazione del 17.11.2022 predisposta dalla
Presidente della Cooperativa e firmata per accettazione dalla resistente, costei si è impegnata a versare mensilmente la somma di € 400/500 entro dicembre 2022, nonché a sottoscrivere, a partire da gennaio
2023, un piano di rientro, tuttavia poi mai formalizzato. Con La Cooperativa ha, perciò, deliberato, in data 9.11.2023, l'esclusione della resistente da socia della Cooperativa, ai sensi dell'art. 12 n. 1 lettere c), d) e) dello Statuto Sociale, e le ha comunicato la delibera con lettera raccomandata del 21.10.2021, al contempo invitandola in sede di negoziazione assistita. Pur avendo costei aderito, la procedura si è conclusa con esito negativo.
Premessi questi fatti, la ricorrente ha dedotto che, in forza dell'art. 12 n. 3 dello Statuto Sociale, lo scioglimento del rapporto sociale, determina la risoluzione di diritto di tutti i rapporti mutualistici in corso tra la Cooperativa e il socio, che, conseguentemente, il contratto di assegnazione dell' alloggio sociale si è risolto di diritto e che non ha titolo per continuare ad averne il godimento. Al CP_1
contempo, ha evidenziato che il contratto si è risolto anche per inadempimento dell'assegnataria.
Ha chiesto di dichiarare che ha perso la qualità di socio della di accertare CP_1 Parte_1
“l'intervenuta risoluzione di diritto, o dichiarare risolto per fatto e colpa della convenuta, il contratto di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale e dell'annesso vano cantina, sito nel fabbricato in
Cormano, Via Beccaria n. 1, stipulato inter partes in data 18.4.2019” e di condannare la convenuta sia a rilasciarli immediatamente” in suo favore, sia a pagare la somma di € 23.417,42 per canoni e spese impagati, oltre a quelli successivi, maturandi fino al rilascio, ed oltre alla penale negoziale del
20%. La resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Il giudice ha rilevato, in udienza, che il debito complessivo indicato in ricorso concerne sia i canoni relativi all'appartamento, sia quelli del box ed ha invitato la ricorrente a precisare quale importo totale
è impagato per l'alloggio e quale per il box.
La Cooperativa, con memoria depositata il 19 dicembre 2024, ha indicato in € 22.703,84 il debito relativo all'alloggio e in € 713,58 quello relativo al box ed ha chiesto la condanna della resistente al pagamento dell'intera somma richiesta in ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione si sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
2. Le domande possono essere accolte nei limiti che si vanno ad esporre.
2.1. Quanto all'alloggio sociale (con annessa cantina), la società ricorrente ha fornito la prova documentale dei fatti allegati a fondamento delle domande, ossia dell'atto di assegnazione Con dell'appartamento di via Beccaria n. 1 alla resistente , verso il corrispettivo indicato, debitamente sottoscritto dalle parti (doc. 1), nonché dell'avvenuta esclusione di quest'ultima da socia della
Cooperativa, con delibera del C.d.A. del 9 novembre 2023, in ragione della morosità di oltre €
20.000,00, all'epoca maturata (doc. 5).
Risulta, altresì, che la delibera è stata comunicata alla socia il 20 novembre 2023, contestualmente all'invito alla negoziazione, che la resistente ha aderito alla negoziazione e che la procedura si è conclusa con esito negativo (docc. 6-8).
Con Poiché non risulta che la delibera sia stata impugnata, è accertato che l'esclusione della socia dalla Cooperativa ricorrente - adottata in conformità al disposto sia dell'art. 12, comma 1, lettera c), dello Statuto Sociale, che tale esclusione prevede in caso di inadempimento agli obblighi assunti dal socio nei confronti di essa o di morosità nel pagamento del dovuto, sia del comma 3 del medesimo articolo, a mente del quale “La qualità di socio si perde per … esclusione dalla Società …” - è divenuta definitiva.
Il rapporto mutualistico avente ad oggetto l'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale si è risolto di diritto e la resistente deve essere condannata al rilascio dell'immobile in favore della ricorrente, non avendo più un legittimo titolo per la detenzione del bene.
Tenuto conto della destinazione abitativa e della lunga durata dell'inadempimento, il termine per l'esecuzione viene fissato entro il 19 aprile 2025.
Con La resistente va, inoltre, condannata al pagamento dei canoni e delle spese pattuiti per il godimento dell'alloggio sociale, ossia del corrispettivo negoziale, che ammontano ad € 22.703,84, oltre all'indennità di occupazione maturata e maturanda da febbraio 2024 e fino all'effettivo rilascio, determinata in misura pari a quella pattuita negozialmente (in applicazione del principio, di portata generale, sancito dall'art. 1591 c.c.), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La Cooperativa ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna al pagamento della penale negoziale, pattuita nella misura del 20% del canone negoziale (€ 5.000,00 annui), in caso di ritardo nel pagamento superiore a cinque giorni dalla scadenza (pag. 3 dell'atto di assegnazione). Con La domanda merita accoglimento e la deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2.093,00 (importo pari al 20% di € 10.465,00, corrispondente ai canoni impagati, come indicati in ricorso), oltre al 20% dei successivi canoni e dell'indennità di occupazione, maturati e maturandi sino all'effettivo rilascio ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2.2. Quanto al box, la domanda di pagamento dei canoni insoluti non merita accoglimento, giacché
l'atto di assegnazione non risulta sottoscritto dalla resistente.
La Cooperativa ricorrente ha allegato, nella memoria depositata il 19 dicembre 2024, che “alla Sig.ra
è stato consegnato il box precedentemente assegnato alla di lei madre – sig.ra CP_1 [...]
– la quale all'atto del rilascio dell'alloggio sito in via Turati n. 10, avvenuto in data CP_2
13.1.2022, non riconsegnava il predetto box che, unitamente alla cantina sono passati in godimento alla figlia Quando sopra si evince dal documento n.12 – verbale di riconsegna immobile CP_1
– peraltro firmato proprio dalla Sig.ra per conto della madre”. Senonché il verbale in CP_1
questione documenta soltanto che la madre della resistente non ha rilasciato il box e non anche che Con esso è attualmente in godimento della , sicché non vi è prova né dell'assegnazione né dell'effettivo godimento.
La domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e della natura della controversia, nonché della contumacia della resistente, vengono liquidate come in dispositivo, nei medi tariffari e con esclusione della fase decisionale, tenuto conto della contumacia della resistente, della natura documentale della causa e della discussione solo orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta che ha perso la qualità di socia della CP_1 Parte_1
che i rapporti sociali e mutualistici si sono risolti di diritto, compreso quello
[...]
concernente l'assegnazione in godimento, in data 18 aprile 2019, dell'alloggio sociale e dell'annesso vano cantina, siti nel fabbricato in Cormano, Via Beccaria n. 1;
2) condanna a rilasciare il predetto alloggio sociale, libero da persone e cose, in favore CP_1
della ricorrente;
3) fissa per l'esecuzione la data del 19 aprile 2025;
4) condanna la predetta resistente al pagamento:
- della somma di € 22.703,84 per canoni e spese, oltre all'indennità di occupazione maturata e maturanda da febbraio 2024 e fino all'effettivo rilascio, nonché interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- della somma di € 2.093,00, oltre al 20% dei successivi canoni e dell'indennità di occupazione, maturati e maturandi da febbraio 2024 e sino all'effettivo rilascio, a titolo di penale negoziale, ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) rigetta la domanda di pagamento del corrispettivo negoziale richiesto per il godimento del box;
6) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
3.376,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute ed
€ per esborsi.
Milano, 20/03/2025
Il Giudice
Francesca Savignano