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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/11/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5800.24, promossa con ricorso depositato il 28.11.24 da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
11, scala A, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca CodiceFiscale_1
EG ( ) C.F._2
e
, nato a [...] il [...], residente a [...](Mi), Parte_2
ViaCanova n. 11, scala A, c.f. rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_3
procuraallegata al presente atto, dagli avvocati Rossella Zanaboni del Foro di Busto
AR ( ),e CE TA, del Foro di Busto AR CodiceFiscale_4
(c.f. ), CodiceFiscale_5
i quali in data 10.6.23 hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di
GR (Mi), atto registrato in data 10.06.2023 nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di GR, dell'anno 2023, parte 2 serie C numero 41
(doc1);
x con i seguenti minorenni: , nata a [...] il [...]□ Controparte_1 separati con sentenza n. N. 9/2025 del 9.1.25 (v. documenti in atti).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.11.24, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto .
2. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori con esercizio congiunto CP_1 della responsabilità genitoriale e collocamento prevalente della stessa presso la Signora Pt_1 nella casa coniugale inVilla Cortese, Via Canova n. 11 scala A, ove verrà mantenuta laresidenza anagrafica di .Fino ai 18 mesi di vita di e quindi fino al novembre CP_1 CP_1
2025compreso il padre potrà visitare presso la casa familiare, dalle18.30 alle 20.30 CP_1 nelle giornate di martedì e giovedì; nel fine settimana tra scorrerà conla bambina sei ore, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 a settimane alterne di sabato o di domenica (fissandosi il sabato per laprima settimana del primo mese di esercizio del diritto), con possibilitàdi trascorrere parte la totalità delle ore presso la residenza della bambina;
Dai 19 ai 36 mesi della bambina, ovvero dal dicembre 2025 al maggio2027 il padre potrà visitare presso la casa familiare Oppure CP_1 portarla con sé, dalle 18.30 alle 20.30 nelle giornate di martedì e giovedì;nel fine settimana trascorrerà con la bambina una giornata dalle ore 9 alle ore 20.30, a settimane alterne di sabato o domenica, fissandosi il sabato per la prima settimana del dicembre 2025. Dai 36 mesi della bambina, ovvero da giugno 2027 il padre potrà visitareVittoria presso la casa familiare oppure portarla con sé, dalle 18.30 alle 20.30 nelle giornate di martedì e giovedì e trascorrerà con la bambinaweek end alternati con pernotto: nel week end di sua spettanza il padreandrà a prendere la bambina il venerdì sera alle ore 20.00 e la riporteràdomenica sera per le ore 20.00.I coniugi si danno reciproca disponibilità a variare previo accordo i weekend egiorni di spettanza, a consentire al padre di fare visita alla bambina anche ulteriori giorni previa comunicazione nelle
24 ore prima e previo accordo;
per il caso in cui il padre effettuasse una giornata di smartworking durante la settimana, potrà sostituire la giornata di smartworking al martedì o giovedì previsti per il diritto di visita, dandone comunicazione alla signora entro le 24 ore Pt_1 precedenti la quale potrà rilasciare il consenso: in tal caso il sig. andrà a prenderela Parte_2 bambina al nido/scuola materna/scuola e la riporterà presso la madrealle ore 20.30, ferma la
Pag. 2 di 7 facoltà di passare in tutto o in parte questo tempoanche presso la residenza familiare. I genitoriacconsentono al diritto divisita libero dei nonni paterni e materni e dello zio paterno, con facoltà diportare la bambina presso le abitazioni dei nonni stessi o dello zio paterno.
3. La casa familiare sita in Villa Cortese, Via Canova n. 11 scala A, comesopra meglio catastalmente identificata, viene assegnata alla signora la quale pagherà in via Parte_1 esclusiva utenze e spese condominiali ordinarie (mentre le spese condominiali di proprietà resteranno da suddividersi al 50%), nonché Tari;
i coniugi si impegnano a continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario contratto per il suo acquisto (con iscrizione di ipoteca sull'immobile stesso) pro quota indivisa di un mezzo ciascuno, dal conto corrente cointestato n. 008523 acceso presso Banca Popolare di Milano Filiale di Legnano, ove continueranno a versare mensilmente ciascuno l'importo di propria spettanza.
4. Il signor lascerà la casa familiare entro 7 giorni dalla pronuncia della separazione Parte_2 da parte del Tribunale di Busto AR.
5. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 Pt_1 della figlia , a partire dalla data dell'udienza Presidenziale, la somma di euro 250 CP_1 mensili fino al mese di dicembre 2025 e la somma di euro 300 mensili dal mese di gennaio 2026 in avanti, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat dopo il primo anno e da versare entro il giorno 10 del mese alle coordinate bancarie che la signora si riserva di comunicare. Pt_1
6. Le spese straordinarie extra assegno verranno ripartite al 50% tra i coniugi, secondo i criteri seguenti, volti a coprire anche le spese di futura insorgenza, a scopo litispreventivo:
a) spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento,spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle per istituti privati ed universitarie); uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare;
prescuola e doposcuola, qualora necessari, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali se organizzati da entrambi i genitori), ed a condizione che si tratti di spesa sostenibile, spese per la cura degli animali domestici della figlia;
b) spese extra mantenimento obbligatorie, per le quali non è necessario il previo accordo dei genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese oculistiche, ortodontiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N.; acquisto di farmaci prescritti, compresi quelli per patologie che prevedono terapie stagionali e/o cicliche, ma con esclusione dei farmaci da banco;
spese per protesi;
spese
Pag. 3 di 7 di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto (motorino, automobile, ecc…) quando il mezzo sia acquistato con l'accordo di entrambe i genitori;
c) spese extra mantenimento, subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il S.S.N.; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private di qualsiasi ordine e grado;
iscrizioni, rette e spese di alloggio (ove fuori sede) per università, sia pubbliche che private;
ripetizioni; iscrizione e frequenza del conservatorio o scuole formative, di master e di corsi di specializzazioni post-universitari, anche all'estero; spese per la preparazione e la partecipazione ad esami di abilitazione e/o a concorsi pubblici e/o privati, viaggi-studio, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento di lingue straniere, mensa- refezione scolastica;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro, etc.); corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
spese di acquisto e di manutenzione straordinaria per mezzi di trasporto (ad esempio: bicicletta, motorino, scooter, etc.); conseguimento della patente di guida;
costo per campus o oratori estivi nel periodo di vacanza compreso tra la fine della scuola ed il
30 giugno - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica. Per le spese per le quali è necessario il preventivo accordo, il genitore istante dovrà inviare apposita richiesta all'altro genitore a mezzo e-mail (agli indirizzi / ) e il Email_1 Email_2 destinatario dovrà manifestare il proprio dissenso motivato entro i successivi 10 (dieci) giorni.
In difetto di risposta, o di motivazione del dissenso, la richiesta s'intenderà accettata.
Restano, invece, a carico integrale del coniuge che riterrà di doverle sostenere le spese per le vacanze estive che la figlia passerà con il genitore stesso e le spese di babysitting se in orario extralavorativo mentre saranno a carico di entrambi i coniugi le spese di babysitting se in orario lavorativo. Prima dell'introduzione del pernotto presso il padre la minore, dalla eventuale chiusura del nido, potrà frequentare altre strutture aperte su accordo dei genitori, o i nonni fino al 30 giugno. Prima dell'introduzione del pernotto presso il padre di , nelle vacanze CP_1 estive, per una settimana a scelta del padre nei mesi di luglio o agosto, – settimana da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio- il padre potrà tenere con sé la bambina andandola a prendere alle 8.00 e riportandola alle ore 20.00 presso la madre, dal lunedì alla domenica.
Pag. 4 di 7 La madre potrà portare in vacanza con sé la figlia per 15 giorni consecutivi o in tranches spezzate di 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio o agosto, nelle settimane che la madre avrà cura di comunicare al padre entro il 31 di maggio ed il padre avrà inoltre facoltà di andare a far visita alla figlia in giornata nel luogo ove la stessa si trovi in vacanza con la madre, previo accordo e previa comunicazione di preavviso alla signora due giorni prima. Pt_1
Per quanto riguarda la regolamentazione successiva all'introduzione del pernotto presso il padre, cioè dal giugno 2027, nelle vacanze estive la bambina potrà frequentare, su accordo dei genitori, campus o oratori o i nonni dalla fine della scuola fino al 30 giugno.
Nei mesi di luglio e agosto i signori e trascorreranno con la figlia 15 giorni di Pt_1 Parte_2 vacanza consecutivi alternati o tranches spezzate di 7 giorni consecutivi.
Durante questi periodi i genitori potranno portare la figlia nelle località di vacanza, consentendo all'altro genitore di andare a trovare la figlia in giornata (ove possibile in relazione alla meta di vacanza scelta), previo accordo e preavviso di due giorni. La figlia potrà frequentare i nonni e, sempre su accordo tra i genitori, trascorrere con loro anche una parte delle vacanze. Dal giorno
1 di settembre riprenderà la normale suddivisione dei giorni di collocamento prevalente-diritto di visita. Entro il 31 del mese di maggio di ogni anno, i genitori concorderanno la ripartizione tra loro delle vacanze per i mesi di luglio ed agosto. Per quanto riguarda il 24 dicembre ed il giorno di Natale, la figlia trascorrerà con un genitore la serata del giorno 24 dicembre dalle ore
18.00 alle ore 21 (fino alle 22.00 dal compimento del terzo anno) e con l'altro il Giorno di Natale, ferma la facoltà per i genitori di trascorrere congiuntamente tutta la giornata di Natale con la figlia, oppure di convenire che nella giornata di Natale un genitore tenga la figlia con sé dalle 9.00 alle
15.00 e l'altro dalle 15.00 alle 21.00.
Per il solo prossimo Natale 2024, si conviene che la figlia trascorra la sera del 24 dicembre con la madre e la giornata del 25 dicembre con il padre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 che si recherà
a far visita nella casa coniugale, con facoltà che i nonni e lo zio materno facciano a loro volta visita presso la casa coniugale e facoltà alternativa per il padre di portare la bambina, nelle predette due ore, con sé , eventualmente presso la casa dei nonni paterni.
Per il giorno di Santo Stefano, l'Epifania e il Capodanno seguiranno il principio dell'alternanza.
Le parti si obbligano, in ogni caso, a redigere un calendario per le vacanze natalizie da concordarsi entro la data del 30.11 di ogni anno. Le vacanze di Pasqua e i “ponti” verranno trascorsi dai coniugi con la bambina ad anni alterni. La figlia trascorrerà la Pasqua 2025 con la madre e per gli anni successivi varrà il principio dell'alternanza.
Pag. 5 di 7 A decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso, da quando si introdurrà come sopra la possibilità di pernotto, i “ponti”, secondo la sequenza di calendario, saranno trascorsi, secondo il principio dell'alternanza, con l'uno o l'altro genitore. Il primo “ponte” sarà di competenza del padre. I coniugi si impegnano a continuare a pagare pro quota di un mezzo il finanziamento contratto con AG (relativo al divano) per euro 50 ciascuno mensili ed il signor continuerà a pagare in via esclusiva il finanziamento contratto con Webank, per euro Parte_2
230 mensili. Le spese condominiali maturate sino ad oggi e non ancora saldate saranno ripartite equamente fra le parti pro quota del 50% ciascuno.
7. La madre percepirà per intero l'assegno unico, mentre il bonus nido e le altre detrazioni verranno suddivise tra i coniugi a 50%.
8. I coniugi si autorizzano reciprocamente il rilascio del documento di identità e/o del passaporto valido per l'espatrio, per sé e per la figlia.
Una volta decorso il termine semestrale i coniugi chiedevano confermarsi le suddette condizioni anche in sede di scioglimento del matrimonio con note scritte depositate il 13.8.25.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto AR Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi nel Comune diGR (Mi), atto registrato in data 10.06.2023 nel Registro degli
Atti di matrimonio del Comune di GR, dell'anno 2023, parte 2 serie C numero 41alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto AR nella Camera di Consiglio del ____5.11.2025_______.
Il Presidente Relatore
Pag. 6 di 7 Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 7 di 7
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5800.24, promossa con ricorso depositato il 28.11.24 da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
11, scala A, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca CodiceFiscale_1
EG ( ) C.F._2
e
, nato a [...] il [...], residente a [...](Mi), Parte_2
ViaCanova n. 11, scala A, c.f. rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_3
procuraallegata al presente atto, dagli avvocati Rossella Zanaboni del Foro di Busto
AR ( ),e CE TA, del Foro di Busto AR CodiceFiscale_4
(c.f. ), CodiceFiscale_5
i quali in data 10.6.23 hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di
GR (Mi), atto registrato in data 10.06.2023 nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di GR, dell'anno 2023, parte 2 serie C numero 41
(doc1);
x con i seguenti minorenni: , nata a [...] il [...]□ Controparte_1 separati con sentenza n. N. 9/2025 del 9.1.25 (v. documenti in atti).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.11.24, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto .
2. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori con esercizio congiunto CP_1 della responsabilità genitoriale e collocamento prevalente della stessa presso la Signora Pt_1 nella casa coniugale inVilla Cortese, Via Canova n. 11 scala A, ove verrà mantenuta laresidenza anagrafica di .Fino ai 18 mesi di vita di e quindi fino al novembre CP_1 CP_1
2025compreso il padre potrà visitare presso la casa familiare, dalle18.30 alle 20.30 CP_1 nelle giornate di martedì e giovedì; nel fine settimana tra scorrerà conla bambina sei ore, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 a settimane alterne di sabato o di domenica (fissandosi il sabato per laprima settimana del primo mese di esercizio del diritto), con possibilitàdi trascorrere parte la totalità delle ore presso la residenza della bambina;
Dai 19 ai 36 mesi della bambina, ovvero dal dicembre 2025 al maggio2027 il padre potrà visitare presso la casa familiare Oppure CP_1 portarla con sé, dalle 18.30 alle 20.30 nelle giornate di martedì e giovedì;nel fine settimana trascorrerà con la bambina una giornata dalle ore 9 alle ore 20.30, a settimane alterne di sabato o domenica, fissandosi il sabato per la prima settimana del dicembre 2025. Dai 36 mesi della bambina, ovvero da giugno 2027 il padre potrà visitareVittoria presso la casa familiare oppure portarla con sé, dalle 18.30 alle 20.30 nelle giornate di martedì e giovedì e trascorrerà con la bambinaweek end alternati con pernotto: nel week end di sua spettanza il padreandrà a prendere la bambina il venerdì sera alle ore 20.00 e la riporteràdomenica sera per le ore 20.00.I coniugi si danno reciproca disponibilità a variare previo accordo i weekend egiorni di spettanza, a consentire al padre di fare visita alla bambina anche ulteriori giorni previa comunicazione nelle
24 ore prima e previo accordo;
per il caso in cui il padre effettuasse una giornata di smartworking durante la settimana, potrà sostituire la giornata di smartworking al martedì o giovedì previsti per il diritto di visita, dandone comunicazione alla signora entro le 24 ore Pt_1 precedenti la quale potrà rilasciare il consenso: in tal caso il sig. andrà a prenderela Parte_2 bambina al nido/scuola materna/scuola e la riporterà presso la madrealle ore 20.30, ferma la
Pag. 2 di 7 facoltà di passare in tutto o in parte questo tempoanche presso la residenza familiare. I genitoriacconsentono al diritto divisita libero dei nonni paterni e materni e dello zio paterno, con facoltà diportare la bambina presso le abitazioni dei nonni stessi o dello zio paterno.
3. La casa familiare sita in Villa Cortese, Via Canova n. 11 scala A, comesopra meglio catastalmente identificata, viene assegnata alla signora la quale pagherà in via Parte_1 esclusiva utenze e spese condominiali ordinarie (mentre le spese condominiali di proprietà resteranno da suddividersi al 50%), nonché Tari;
i coniugi si impegnano a continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario contratto per il suo acquisto (con iscrizione di ipoteca sull'immobile stesso) pro quota indivisa di un mezzo ciascuno, dal conto corrente cointestato n. 008523 acceso presso Banca Popolare di Milano Filiale di Legnano, ove continueranno a versare mensilmente ciascuno l'importo di propria spettanza.
4. Il signor lascerà la casa familiare entro 7 giorni dalla pronuncia della separazione Parte_2 da parte del Tribunale di Busto AR.
5. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 Pt_1 della figlia , a partire dalla data dell'udienza Presidenziale, la somma di euro 250 CP_1 mensili fino al mese di dicembre 2025 e la somma di euro 300 mensili dal mese di gennaio 2026 in avanti, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat dopo il primo anno e da versare entro il giorno 10 del mese alle coordinate bancarie che la signora si riserva di comunicare. Pt_1
6. Le spese straordinarie extra assegno verranno ripartite al 50% tra i coniugi, secondo i criteri seguenti, volti a coprire anche le spese di futura insorgenza, a scopo litispreventivo:
a) spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento,spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle per istituti privati ed universitarie); uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare;
prescuola e doposcuola, qualora necessari, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali se organizzati da entrambi i genitori), ed a condizione che si tratti di spesa sostenibile, spese per la cura degli animali domestici della figlia;
b) spese extra mantenimento obbligatorie, per le quali non è necessario il previo accordo dei genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese oculistiche, ortodontiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N.; acquisto di farmaci prescritti, compresi quelli per patologie che prevedono terapie stagionali e/o cicliche, ma con esclusione dei farmaci da banco;
spese per protesi;
spese
Pag. 3 di 7 di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto (motorino, automobile, ecc…) quando il mezzo sia acquistato con l'accordo di entrambe i genitori;
c) spese extra mantenimento, subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il S.S.N.; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private di qualsiasi ordine e grado;
iscrizioni, rette e spese di alloggio (ove fuori sede) per università, sia pubbliche che private;
ripetizioni; iscrizione e frequenza del conservatorio o scuole formative, di master e di corsi di specializzazioni post-universitari, anche all'estero; spese per la preparazione e la partecipazione ad esami di abilitazione e/o a concorsi pubblici e/o privati, viaggi-studio, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento di lingue straniere, mensa- refezione scolastica;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro, etc.); corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
spese di acquisto e di manutenzione straordinaria per mezzi di trasporto (ad esempio: bicicletta, motorino, scooter, etc.); conseguimento della patente di guida;
costo per campus o oratori estivi nel periodo di vacanza compreso tra la fine della scuola ed il
30 giugno - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica. Per le spese per le quali è necessario il preventivo accordo, il genitore istante dovrà inviare apposita richiesta all'altro genitore a mezzo e-mail (agli indirizzi / ) e il Email_1 Email_2 destinatario dovrà manifestare il proprio dissenso motivato entro i successivi 10 (dieci) giorni.
In difetto di risposta, o di motivazione del dissenso, la richiesta s'intenderà accettata.
Restano, invece, a carico integrale del coniuge che riterrà di doverle sostenere le spese per le vacanze estive che la figlia passerà con il genitore stesso e le spese di babysitting se in orario extralavorativo mentre saranno a carico di entrambi i coniugi le spese di babysitting se in orario lavorativo. Prima dell'introduzione del pernotto presso il padre la minore, dalla eventuale chiusura del nido, potrà frequentare altre strutture aperte su accordo dei genitori, o i nonni fino al 30 giugno. Prima dell'introduzione del pernotto presso il padre di , nelle vacanze CP_1 estive, per una settimana a scelta del padre nei mesi di luglio o agosto, – settimana da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio- il padre potrà tenere con sé la bambina andandola a prendere alle 8.00 e riportandola alle ore 20.00 presso la madre, dal lunedì alla domenica.
Pag. 4 di 7 La madre potrà portare in vacanza con sé la figlia per 15 giorni consecutivi o in tranches spezzate di 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio o agosto, nelle settimane che la madre avrà cura di comunicare al padre entro il 31 di maggio ed il padre avrà inoltre facoltà di andare a far visita alla figlia in giornata nel luogo ove la stessa si trovi in vacanza con la madre, previo accordo e previa comunicazione di preavviso alla signora due giorni prima. Pt_1
Per quanto riguarda la regolamentazione successiva all'introduzione del pernotto presso il padre, cioè dal giugno 2027, nelle vacanze estive la bambina potrà frequentare, su accordo dei genitori, campus o oratori o i nonni dalla fine della scuola fino al 30 giugno.
Nei mesi di luglio e agosto i signori e trascorreranno con la figlia 15 giorni di Pt_1 Parte_2 vacanza consecutivi alternati o tranches spezzate di 7 giorni consecutivi.
Durante questi periodi i genitori potranno portare la figlia nelle località di vacanza, consentendo all'altro genitore di andare a trovare la figlia in giornata (ove possibile in relazione alla meta di vacanza scelta), previo accordo e preavviso di due giorni. La figlia potrà frequentare i nonni e, sempre su accordo tra i genitori, trascorrere con loro anche una parte delle vacanze. Dal giorno
1 di settembre riprenderà la normale suddivisione dei giorni di collocamento prevalente-diritto di visita. Entro il 31 del mese di maggio di ogni anno, i genitori concorderanno la ripartizione tra loro delle vacanze per i mesi di luglio ed agosto. Per quanto riguarda il 24 dicembre ed il giorno di Natale, la figlia trascorrerà con un genitore la serata del giorno 24 dicembre dalle ore
18.00 alle ore 21 (fino alle 22.00 dal compimento del terzo anno) e con l'altro il Giorno di Natale, ferma la facoltà per i genitori di trascorrere congiuntamente tutta la giornata di Natale con la figlia, oppure di convenire che nella giornata di Natale un genitore tenga la figlia con sé dalle 9.00 alle
15.00 e l'altro dalle 15.00 alle 21.00.
Per il solo prossimo Natale 2024, si conviene che la figlia trascorra la sera del 24 dicembre con la madre e la giornata del 25 dicembre con il padre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 che si recherà
a far visita nella casa coniugale, con facoltà che i nonni e lo zio materno facciano a loro volta visita presso la casa coniugale e facoltà alternativa per il padre di portare la bambina, nelle predette due ore, con sé , eventualmente presso la casa dei nonni paterni.
Per il giorno di Santo Stefano, l'Epifania e il Capodanno seguiranno il principio dell'alternanza.
Le parti si obbligano, in ogni caso, a redigere un calendario per le vacanze natalizie da concordarsi entro la data del 30.11 di ogni anno. Le vacanze di Pasqua e i “ponti” verranno trascorsi dai coniugi con la bambina ad anni alterni. La figlia trascorrerà la Pasqua 2025 con la madre e per gli anni successivi varrà il principio dell'alternanza.
Pag. 5 di 7 A decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso, da quando si introdurrà come sopra la possibilità di pernotto, i “ponti”, secondo la sequenza di calendario, saranno trascorsi, secondo il principio dell'alternanza, con l'uno o l'altro genitore. Il primo “ponte” sarà di competenza del padre. I coniugi si impegnano a continuare a pagare pro quota di un mezzo il finanziamento contratto con AG (relativo al divano) per euro 50 ciascuno mensili ed il signor continuerà a pagare in via esclusiva il finanziamento contratto con Webank, per euro Parte_2
230 mensili. Le spese condominiali maturate sino ad oggi e non ancora saldate saranno ripartite equamente fra le parti pro quota del 50% ciascuno.
7. La madre percepirà per intero l'assegno unico, mentre il bonus nido e le altre detrazioni verranno suddivise tra i coniugi a 50%.
8. I coniugi si autorizzano reciprocamente il rilascio del documento di identità e/o del passaporto valido per l'espatrio, per sé e per la figlia.
Una volta decorso il termine semestrale i coniugi chiedevano confermarsi le suddette condizioni anche in sede di scioglimento del matrimonio con note scritte depositate il 13.8.25.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto AR Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi nel Comune diGR (Mi), atto registrato in data 10.06.2023 nel Registro degli
Atti di matrimonio del Comune di GR, dell'anno 2023, parte 2 serie C numero 41alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto AR nella Camera di Consiglio del ____5.11.2025_______.
Il Presidente Relatore
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Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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