Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente alle ore 16.00, il Giudice definisce la causa pronunciando la sentenza in assenza dei legali mediante lettura del dispositivo e dei motivi in udienza
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Aosta In persona del Giudice Dott. Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 761/2023 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:
(p. iva ), già con sede legale in Corsico (MI), Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 Pt_2
Antonio Meucci 16/22, nella persona del legale rappresentante pro tempore e
[...]
nata a [...] il [...], difesa e rappresentata dagli Avv.ti Flora Controparte_1
Savastano (c.f. ) e Nicola Galeano (c.f. ), ed CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via Ruggero di Lauria n. 4, giusta procura ex art. 83 c.p.c. in calce al ricorso. All'uopo i sottoscritti procuratori dichiarano, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 02.89877533 oppure agli indirizzi pec: e Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
, nata il [...] ad [...]. ), in Controparte_2 C.F._3 persona della sig.ra nata ad [...] il [...] (CF. ) Controparte_3 C.F._4 quale esercente la sua potestà genitoriale, entrambi residenti a Saint Vincent (AO), frazione Le
Ronc – Desous, nata a [...] il [...] (CF. ) Parte_3 C.F._5 residente in Saint Vincent, via Ponte Romano n. 45, int. 201; nata a [...] Parte_4 il 19.04.2000 (CF. ) e residente in [...]
271; , nato ad [...] il [...] (CF. e residente Parte_5 C.F._7 in Ayas (AO), Fraz. Champoluc, Rue Prabochon n. 14; , nata ad [...] il Parte_6
23.10.1963 (CF. e residente in [...], scala A; C.F._8 [...]
, nata ad [...] il [...] (CF. ) residente in [...], Pt_7 C.F._9
Strada Revigliasco n. 271; nata a [...] il [...] (CF. Parte_8
) e residente in [...], in Corso Saint Martin de Corlean n. 172, int. 03, C.F._10
, nata a [...] il [...] (CF. ) e residente in Parte_9 C.F._11 Montjovet, frazione Chenal n. 19, int. 1, , nata il [...] ad [...]. Parte_10
) e nata il [...] ad [...]. C.F._12 Parte_11
), entrambi residenti in [...], int. 201, nella C.F._13 persona dei signoriCarola nata a [...] il [...] (CF. ), Pt_3 C.F._14 residente in [...], int. 201 e nato ad [...] il Parte_12
12.10.1969 (CF. ) residente in [...] int. C.F._15 301, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori, tutti difesi e rappresentati dall'avv. Ascanio Donadio ( ), del Foro di Aosta, ed elettivamente domiciliati presso C.F._16 il suo studio sito in Aosta, regione Borgnalle 10/L, giusta la delega redatta su atto separato allegato alla comparsa di costituzione. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifiche al seguente indirisso pec: regolarmente comunicato Email_3 all'Ordine degli Avvocati di Aosta;
1
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte ricorrente (precisate all'udienza del 15.01.2025) Nell'interesse delle parti resistenti (precisate all'udienza del 15.01.2025) MOTIVAZIONE Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 29.08.2023, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la conveniva in giudizio i sigg.ri , Parte_1 Controparte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, e nella persona dei sigg.ri e quali
[...] CP_4 CP_5 Parte_3 Parte_12 esercenti la potestà genitoriale sulle minori, dinanzi all'intestato tribunale chiedendo di autorizzare la ricorrente ex art. 524 c.c. ad accettare l'eredità del signor deceduto Persona_1 in Aosta in data 22.04.20216, titolare delle quote della società SI. in nome ed in luogo dei CP_6 rinuncianti affinchè potesse soddisfarsi sui beni ereditari e nello specifico sull'immobile sito in località Torgnon, fraz. Vesan Dessus. La domanda di parte ricorrente va rigettata.
In limine litis va subito osservato che la società è creditrice di SI. in virtù di Parte_1 CP_6 decreto ingiuntivo n. 33740/2013 emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 15.06.2013, pubblicato in data 25.06.2013, per la somma di Euro 769,23 oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo, oltre Euro 18,50 per anticipazioni ed Euro 400,00 per compensi professionali, oltre cpa ed iva per legge e che tale circostanza è pacifica perché documentale.
Dalla visura camerale della società SI. (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente) emerge che la predetta CP_6 società risulta essere ancora attiva e che le relative quote risultano essere interamente detenute dal socio ed amministratore unico sig. Si è di fronte, pertanto, ad una srl Persona_1 uniprsonale con amministratore unico. La morte dell'unico socio della s.r.l. unipersonale richiede un'attenta analisi delle norme successorie e societarie per scongiurare il rischio della responsabilità illimitata ai sensi dell'art. 2462 c.c. dell'erede o legatario che subentra nella società. CP_ In caso di morte dell'unico socio della si aprono due scenari che si intersecano: il primo riguardante la successione dell'unico socio e il secondo sui riflessi per gli eredi in tema di responsabilità per le obbligazioni sociali.
Con la morte dell'unico socio della s.r.l. si apre la successione ereditaria legittima o testamentaria. Incide sul mantenimento dell'unipersonalità della s.r.l. la circostanza che l'intera partecipazione societaria sia assegnata a un solo erede o a un solo legatario oppure a più eredi o più legatari in CP_ comunione indivisa. Se la partecipazione societaria della è attribuita a un solo chiamato all'eredità questi può accettare l'intera eredità e subentrare nella medesima quota del socio defunto, se, invece, l'eredità viene devoluta per legato a un legatario questi può trattenere il legato, che si acquista ipso iure al momento dell'apertura della successione senza l'accettazione dell'eredità (art. 649 c.c.). In ogni caso di subentro nella quota dell'unico socio per successione a titolo universale o particolare deve essere data pubblicità nel registro delle imprese come previsto dall'art. 2470, comma 1, c.c. per non incorrere nella responsabilità illimitata anche se sussidiaria per le obbligazioni sociali, giacché senza il detto adempimento il trasferimento non è opponibile alla società e ai terzi. L'opponibilità del trasferimento alla società a seguito dell'adempimento delle formalità pubblicitarie prescritte dall'art. 2470 c.c. si deve distinguere dall'effetto dell'accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato che invece coincidono con il momento dell'apertura della successione ai sensi dell'art. 459 c.c. Inoltre, è da aggiungere che anche il solo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'acquisto mortis causa della partecipazione sociale ha valore di accettazione tacita dell'eredità.
2 La differenza tra le due norme è che l'art. 2470, comma 1, c.c., consente di individuare i soci quali soggetti legittimati all'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società, mentre l'art. 459 c.c. riguarda l'aspetto strettamente successorio. Nel caso in cui l'unico socio muore lasciando la partecipazione a più eredi l'intera partecipazione sociale cade in comunione ereditaria, si tratta di comproprietà indivisa tra gli eredi del socio defunto e i diritti sulla quota spettano a ciascun erede secondo le quote ereditarie di ciascuno. In tal caso i diritti relativi alla quota come l'esercizio del diritto di voto in assemblea, il diritto di impugnare le delibere assembleari, ecc. devono essere esercitati secondo l'art. 2468, 5 comma, c.c. da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. che rappresenti congiuntamente la pluralità dei comproprietari dell'intera quota. La figura del rappresentante comune viene meno in caso di divisione dell'intera quota tra gli eredi, in quanto gli eredi con la divisione della intera partecipazione sociale diventano soci ciascuno per una determinata quota della società stabilita sulla base delle quote ereditarie, anche in tal caso è necessario pubblicizzarlo con la comunicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art 2250, 4 comma, c.c. e la s.r.l. perde la dicitura di società “unipersonale” senza che sia necessario modificare lo statuto alla stregua di quanto avviene quando si passa da società con più soci a società con unico socio. Se gli eredi dell'unico socio defunto non vogliono nominare il rappresentante comune possono procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sulla quota sociale con un apposito atto di divisione e intestarsi ciascuno la singola partecipazione della società instaurando la pluralità della compagine sociale. E' emerso per tabulas (cfr. doc. 1 fascicolo resistenti) che tutti i chiamati all'eredità del sig. avevano rinunciato all'eredità in data 04.12.2021 con dichiarazione Persona_1 resa innanzi al Cancelliere del Tribunale di Aosta. Pertanto le considerazioni sopra svolte per un corretto inquadramento normativo non trovano applicazione.
A parere del giudicante sussistono, invece, i requisiti per la nomina di un curatore speciale della società ai sensi e per gli effetti degli artt. 78 e 80 c.c..
A ben vedere non siamo neanche di fronte all'ipotesi contemplata dall'art. 2495 c.c. laddove è previsto che, fermo restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci (nel caso di specie socio unico) fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Essendo la società SI. ancora attiva non si giustificherebbe un'azione contro il socio defunto vista CP_6 l'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali. La giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai costante nel ritenere che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, le eventuali situazioni riferibili alla società estinta debbano essere risolte attraverso l'applicazione delle regole successorie con subentro dei soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione (ex multis Cass. Civ. 7168/2021, 16147/2020, Tribunale di Milano 28.10.2019).
Fatta questa doverosa premessa ed inquadramento normativo sulle vicende che hanno interessato il sig. nella sua qualità di socio ed amministratore unico della SI. Parte_13 CP_6 non ci resta che affrontare la tipologia di azione intentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 524 c.c. L'art. 524 c.c. prevede che “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”. Emerge in modo palmare dalla lettura dell'articolo sopra riportato come la facoltà per i creditori di farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante è esperibile solo dai creditori del soggetto che ha rinunciato all'eredità (nel caso di specie i resistenti) e non anche dai creditori del de cuius. peraltro, non è neppure creditrice del de cuius ma di altro soggetto Parte_1 giuridico ovvero della società SI. CP_6
La giurisprudenza costante afferma che unico legittimato passivo deve ritenersi il debitore rinunziante. La funzione strumentale dell'azione, diretta al soddisfacimento del credito, comporta
3 che l'azione stessa possa essere esercitata esclusivamente nei suoi confronti o nei riguardi dei suoi eredi, qualora sia deceduto (sul punto si veda Cass. Civ. 17866/2003).
Considerato che, nel caso che ci occupa, la non è creditrice dei rinuncianti Parte_1 l'eredità, ma solo della società SI. ed eventualmente del de cuius, sig. CP_6 Persona_2 nelle ipotesi contemplate dagli artt. 2462 e 2495 c.c., ne deriva che la parte attrice non
[...] potrà avvalersi del diritto previsto dall'art. 524 c.c. nei confronti degli odierni convenuti. Al rigetto del ricorso segue la condanna nei confronti del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dei resistenti, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., spese che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero delle parti e della complessità delle questione giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M.
147/2022), risultando in particolare adeguata - sulla base di tali parametri - l'applicazione degli importi minimi dello scaglione riferito al valore in questione con esclusione della fase istruttoria.
Ad avviso di codesto giudice, deve però procedersi ad una condanna del ricorrente ai sensi del novellato articolo 96 comma III c.p.c., a tenore del quale “ in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Ciò posto, questo giudice, aderendo alla tesi propugnata dalla dottrina e condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, ritiene che l'art. 96 comma III c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Il contenuto letterale della norma pare inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte;
pertanto possono ravvisarsi i presupposti per la pronuncia ex art. 96 comma III c.p.c. i quali sono svincolati dalla previsione di cui al primo comma del medesimo articolo Si ritiene equo indicare in dispositivo una somma pari ad 1/3 delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, rigetta il ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto dalla società Parte_1 Condanna il ricorrente ( al pagamento a favore dell'Avv. Ascanio Donadio quale Parte_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. delle resistenti delle spese processuali liquidate in complessivi euro 6.630,00 (euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro
851,00 per fase decisionale, euro 4.930,00- pari al 290%- per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4 comma 2 D.M. 147/2022), oltre spese generali (nella misura del
15% sul compenso totale), c.p.a. ed IVA. Condanna la società al pagamento a favore dei resistenti (sigg.ri Parte_1 Controparte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e nella persona dei sigg.ri Parte_8 Parte_9 CP_4 CP_5 Pt_3 e quali esercenti la potestà genitoriale sulle minori) della somma di € 2.210,00
[...] Parte_12 ex art. 96 comma III c.p.c.. Aosta, 15.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe de Filippo
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