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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13876/2023
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13876/2023 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I e
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 3 aprile 2025
Il Giudice lette le note conclusionali pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13876/2023 promossa da:
(C.F.: , in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 unico del de cuius , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al Persona_1 presente atto, dall'Avv. Anna Sorrentino (C.F.: ), presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia in Volla (Na), alla Via P. Nenni n. 32.
ATTORE contro
, P. Iva rappresentata e difesa congiuntamente e Controparte_2 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Annalisa Intorcia (C.F.: e C.F._3 Per_2
(C.F. ) presso i quali elettivamente domicilia
[...] C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta per l'udienza del
03.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c ritualmente notificato in data 11.07.2023 alla Parte_1
, conveniva il predetto ente in giudizio al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della non corretta pagina 2 di 21 esecuzione della prestazione medico sanitaria che aveva provocato il decesso di suo padre Per_1
[...]
A sostegno delle proprie ragioni l'attore deduceva:
- che era erede unico di , deceduto in l 13.12.2014; Persona_1 CP_1
- che in data 04.12.2014 veniva trasportato tramite servizio “118” al P.S. Persona_1 dell'Ospedale S.M. Loreto di er “riferita perdita di conoscenza”; CP_1
- che veniva ricoverato in barella nel reparto di Medicina dove il medico di guardia, senza adoperarsi per alcun esame specifico, riportava in cartella “giunge in PS per referita crisi vagale secondarai ad improvvisa addominalgia”,
- che nonostante la continua sintomatologia dolorosa addominale lamentata dal paziente, i sanitari operanti non provvedevano a richiedere alcun approfondimento diagnostico dell'addome e si limitavano a somministrate antispastici;
- che in data 06.12.2014 (dopo 36 ore dal ricovero), veniva eseguita una ecografia addominale, la quale dava come esito: “Fegato ingrandito, ad ecostruttura grossolana. Vie biliari non dilatate. Colecisti a pareti ispessite con microcalcoli. Nulla di significativo a carico dei restanti organi addominali. Non liquido libero in addome”;
- che a distanza di 54 ore dall'ingresso in reparto, veniva effettuata una TAC del torace e dell'addome completo con mdc eseguita in regime di urgenza che rivelava “Dilatazione aneurismatica sottorenale di circa 9 cm a sx. Visibilità di falda fluida periepatica, perirenale dx e tra le anse con distorsione del ventaglio mesenteriale e in scavo pelvico. Dilatazione aneurismatica sovrarenale in regione intercavo-paraortica di circa 47 x 47 mm…”;
- che dopo 55 ore il veniva trasferito presso il reparto di Chirurgia Vascolare Per_1 dell'Ospedale San Giovanni Bosco per intervento chirurgico in emergenza, ove rimase fino al
13.12.2014 (data del decesso);
- che, pertanto, dalla narrazione della vicenda clinica emergevano evidenti profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' che avevano avuto in Controparte_3 cura il de cuius;
- che, in particolare, il decesso dello stesso risultava essere la conseguenza dalla insufficiente ed errata assistenza sanitaria ricevuta, (che, se correttamente e congruamente prestata, avrebbe verosimilmente e ragionevolmente evitato l'evento morte);
- che la sofferenza patita dal de cuius risultava essere oltre che fisica anche psichica, dato che dalla data del ricovero fino alla morte il era stato in pieno possesso delle sue facoltà Per_1 cognitive;
pagina 3 di 21 - che lo stesso istante, figlio del deceduto subiva una devastante sofferenza dovuta Per_1 all'improvvisa perdita del padre;
- che, inoltre, a seguito della morte del genitore l'istante non ha più potuto sostenere il carico del proprio lavoro presso la “società Iceberg snc”, attiva nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, gestita insieme al de cuius;
- che ravvisata la responsabilità dei sanitari della struttura sanitaria, l'istante, in data 12.07.2022, proponeva procedura per ATP ex art. 696 bis c.p.c., convenendo in giudizio l CP_1
;
[...]
- che la causa iscritta a ruolo generale del Tribunale di Napoli con numero di 14944/2022 veniva assegnata alla cognizione della scrivente, la quale disponeva la CTU richiesta nominando il collegio peritale composto dai Dottori e;
Persona_3 Persona_4
- che dall'elaborato peritale i C.C.T.T.U.U. nominati, eseguite le opportune indagini ed esaminata la documentazione in atti, accertavano che vi fossero profili di responsabilità a carico dei sanitari operanti presso la P.O del Loreto Nuovo.
Tanto premesso l'attore chiedeva nel presente giudizio, previo accertamento della responsabilità sanitaria della convenuta , di condannare la stessa al risarcimento CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, da quantificarsi sulla base dei criteri tabellari massimi (Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano) o diversa somma che sarà ritenuta congrua e di Giustizia. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Si costituiva, in data 29.11.2023, l' , la quale chiedeva: Controparte_1
- in via principale, valutando la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, previo mutamento del rito, rinviare la causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e disporre nuova CTU medica alla luce delle osservazioni critiche svolte nelle relazioni sanitarie del Dott. del Dott. Per_5
e in virtù dell'esame obiettivo della cartella clinica allegata in atti. All'esito, con Per_6 ordinanza, dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, in quanto nessuna colpa per la verificazione del danno può essere eventualmente imputata all' in Controparte_4 quanto, al di là della strumentazione diagnostica della struttura sanitaria in oggetto, la colpa dell'evento lesivo è da ricercare nel caso fortuito o nell'imprevedibilità del fatto – danno, stante anche il quadro clinico-diagnostico al momento dell'evento;
- in via gradata, in caso di non ammissione di nuova CTU, di respingere il ricorso ex art. 281 decies cpc;
- infine di condannare la parte attrice, o chi di ragione, alla rifusione delle spese di giustizia e con vittoria dei diritti ed onorari;
pagina 4 di 21 Disposto il mutamento del rito, depositate le note istruttorie, depositati i chiesti chiarimenti alla
CTU espletata in sede di ATP, all'udienza del 21.10.2024 raccolte le conclusioni delle parti il
Giudice pronunziava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 28994/2019),
l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. Ed infatti, la legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori.
Deve, pertanto richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità anteriore all'intervento normativo;
esso riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente. Tale arresto risultò il frutto della dialettica tra diverse ricostruzioni ermeneutiche. Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979).
Un secondo orientamento argomentava l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492;
14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non se ne dubitava la natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della pagina 5 di 21 prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085;
Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n.
13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza pagina 6 di 21 del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso
Cass. 28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997,
n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato pagina 7 di 21 sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita pagina 8 di 21 in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n.
9471, rel. , secondo cui si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e Parte_2 della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente.
La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del
''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007,
n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza
Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, pagina 9 di 21 tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova
''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore:
ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia Testimone_1 dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma
è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass.
13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n.
13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di pagina 10 di 21 imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la pagina 11 di 21 figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo pagina 12 di 21 diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n.
25288).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma del Collegio composto dal dott.ssa e dal dott. Persona_3
relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, Persona_4
è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- Il caso concerneva la lamentata responsabilità sanitaria dei medici del Presidio Ospedaliero S.
Maria di Loreto Nuovo – ASL , che ebbero in cura di , cui era CP_1 Persona_1 addebitato il suo decesso per inidonea gestione del dolore addominale;
- dalla documentazione sanitaria in atti risultava che alle ore 21.49 del 04.12.2012 il per Per_1 riferita perdita di coscienza, veniva trasportato mediante ambulanza 118 presso il P.S. del P.O. S.M. di Loreto Nuovo dove, alle ore 23.18, veniva ricoverato in barella con annotazione in cartella di
“riferita crisi vagale secondaria ed improvvisa ed addominalgia”. La sintomatologia, in assenza di approfondimenti strumentali, sembra sia persistita fino ad un aggravamento del 06.12.2014 quando veniva praticata una ecografia non dirimente e solo successivamente, stante l'ulteriore aggravamento nella nottata del 07.12.2014, veniva disposta in urgenza una TC torace – addome che metteva in evidenza una “ … falda fluida periepatica, perirenale dx e tra le anse con distorsione del ventaglio mesenteriale e in scavo pelvico. Dilatazione aneurismatica sovrarenale in regione intercavo-paraortica di circa 47 x 47 mm…”. Di qui si provvedeva al trasferimento presso la
Chirurgia Vascolare dell'Ospedale San Giovanni Bosco per intervento chirurgico in emergenza di riparazione dell'aneurisma rotto. Seguiva trasferimento in Rianimazione dove il paziente permaneva in gravissime condizioni fino al decesso avvenuto in data 13.12.2014.
- dalla attenta lettura della documentazione in atti emerge che il punto centrale di questa vicenda è certamente rappresentato dalla eventuale non corretta gestione del dolore addominale che affliggeva il e che lo costringeva a recarsi presso il Pronto Soccorso. Persona_1
- ed allora, deve osservarsi che in tutti i pazienti stabili di età maggiore di 50 anni con dolore addominale di causa incerta, bisogna escludere la presenza di un aneurisma dell'aorta addominale attraverso l'ecografia addominale o la TC addominale, per cui nel caso in esame è evidente come i sanitari del nosocomio napoletano, avrebbero dovuto gestire meglio il dolore addominale che affliggeva il attraverso l'esecuzione di una diagnostica strumentale di primo ed Per_1
pagina 13 di 21 eventualmente di secondo livello già in prima giornata. Si configura quindi un profilo di responsabilità che ha determinato una significativa perdita di chance
- sulla base di quanto esposto è quindi evidente che sussistono chiari profili di responsabilità a carico dei sanitari per non aver praticato tale esame in maniera tempestiva al il giorno del Per_1 ricovero ma soltanto il giorno successivo.
- ragionando ex ante il avrebbe dovuto essere sottoposto ad indagini diagnostiche complete Per_1 per stabilire la diagnosi di dolore addominale. La mancata esecuzione di una TC non ha consentito di porre diagnosi di fessurazione e successiva rottura aneurisma della aorta addominale;
infatti,
l'esecuzione di tale esame, condotto correttamente e tempestivamente, avrebbe consentito di visualizzare l'aneurisma nelle fasi iniziali della rottura, dato che è verosimile secondo il principio del
“più probabile che non” che il giorno del ricovero il presentasse soltanto una fissurazione Per_1 dell'aneurisma, che non aveva ancora determinato shock emorragico, tale quadro patologico, seppur grave presenta una mortalità inferiore a quella dovuta alla rottura con shock emorragico ed instabilità emodinamica (cfr. chiarimenti CTU pag 3 e CTU pag.10);
- l'attività chirurgica svolta è da considerarsi di media difficoltà per i tecnici del settore e che il decesso del paziente è conseguenza di responsabilità per mancata applicazione delle buone pratiche clinico-diagnostiche, avendo gli stessi eseguito in ritardo gli accertamenti (cfr. pag. 12 CTU).
- lo scorretto comportamento dei medici del PO SM di Loreto Nuovo, condizionante una chirurgia tardiva, ha determinato una perdita di chances per il paziente da potersi stimare certamente al di sopra del 50% .In conseguenza della tardiva diagnosi il quadro si aggravava diminuendo di fatto la possibilità di sopravvivenza all'intervento chirurgico che veniva condotto in emergenza in presenza di una grave condizione generale e locale con sangue libero in addome (aspirazione di circa 1 litro) ed ematoma retro-peritoneale e della doccia parietocolica (cfr. CTU pag. 12).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso che hanno prestato assistenza tecnico – medica Controparte_1 al Per_1
Tale danno riconosciuto a carico del è stato identificato dai CCTTUU quale “perdita di Persona_1 chances di sopravvivenza nel misura superiore al 50%”.
Secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime, invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso già Cass. Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28993, secondo cui: “L'ulteriore paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre pagina 14 di 21 che parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento.
L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928 e Cass. n. 3691/2018).
Ferme le coordinate ermeneutiche che precedono, la percentuale attribuita dai CCTTUU alla possibilità di sopravvivenza del , in mancanza della condotta lesiva, non deve indurre ad identificare Persona_1
l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno. La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione, superiore al 50%, attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata. Infatti “il fondamento della chance è distinto, e trae origine dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di chance ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass. 28993/2019). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza, invece, è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr. Cass. 28993/2019).
Giova precisare, inoltre, che per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in pagina 15 di 21 termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di "incertezza eventistica", senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio, l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento. Circa la quantificazione del danno, la liquidazione correlata ad una perdita di chance propriamente intesa non può che essere effettuata in via equitativa, con una valutazione commisurata alla peculiarità del caso concreto, che tenga conto delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza (rispetto al quale il valore statistico-percentuale, ove accertabile, può costituire solo un criterio orientativo), mentre va sicuramente escluso il ricorso -anche mediato- ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea che, pur attenendo a danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante da perdita di chance (cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928). Se, difatti, in sede di accertamento del valore di una chance patrimoniale è spesso possibile il riferimento a valori oggettivi (il giudice amministrativo, in alcune sue passate decisioni, ha adottato il parametro del 10% del valore dell'appalto all'atto del riconoscimento di una perdita di chance di vittoria da parte dell'impresa illegittimamente esclusa), diverso sarà il criterio di liquidazione da adottare per la perdita di una chance a carattere non patrimoniale, rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo.
Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle Sezioni
Unite: Sez. U n. 26792 del 11/11/2008) dovrà attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (la sottrazione di un biglietto della lotteria appare irrilevante a fini risarcitori).
Con riferimento alla verifica dei requisiti di serietà, apprezzabilità e consistenza, cui è subordinata la risarcibilità della perdita di chance, essi, in raccordo ai canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, postulano una probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato (cfr. da ultimo T.A.R., Roma, sez. IV, 02/05/2022, n. 5398; per il Consiglio di Stato sez. V,
11/04/2022, n. 2709 è necessaria la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto). In particolare è stato chiarito come “la tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato e in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (così da ultimo T.A.R. ,
Roma , sez. I , 19/01/2022 , n. 591; conformi Tribunale , Torino , sez. III , 11/10/2021 , n. 4523). pagina 16 di 21 Tutto quanto innanzi chiarito, nel caso in esame attesi gli esiti dell'accertamento ed il grado di chance persa
(oltre il 50%) va riconosciuto il carattere di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza di (una migliore gestione del dolore addominale che affliggeva il Persona_1 Per_1 attraverso l'esecuzione di una diagnostica strumentale di primo ed eventualmente di secondo livello già nella prima giornata;
gestione che avrebbe consentito di effettuare una chirurgia per la rottura di aneurisma non tardiva così riducendo sensibilmente i rischi di decesso (cfr. CTU pag. 11 ). È evidente, pertanto, la serietà, consistenza ed attendibilità dell'assunto secondo cui, in un contesto siffatto, il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di essere sopravvivere.
Tutto quanto innanzi posto, atteso che a causa della inadeguata assistenza medica prestata dai sanitari di
P.O. S. Maria di Loreto Nuovo Riccardi RM ha subito una perdita di chances di sopravvivenza superiore al 50% e considerato che parte attrice spiegava anche domanda di risarcimento da perdita di chances di guarigione e sopravvivenza occorre procedere alla liquidazione dei danni richiesti in coerenza con quelli in concreto subiti ed accertati (cfr pag. 4 ricorso introduttivo).
Ebbene, parte attrice domandava, in primo luogo, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
danno azionato iure proprio, nella qualità di figlio del de cuius.
In particolare, tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. In merito è stato osservato come la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass.
21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 ; Cass
21230/2016, Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); e la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva.
pagina 17 di 21 Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e l'istante (figlio) in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato di famiglia storico, all prod ricorrente giudizio ATP).
Il danno è liquidato, in applicazione delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano, precisando quanto segue. In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, ai fini dei quali tenere conto sia delle circostanze obbiettive di cui agli altri parametri tabellari e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate. Atteso che sia le prove orali articolate dall' attore sia la documentazione depositata non sono in grado di incidere significativamente ed in termini di aumento rispetto ai parametri tabellari sulla valutazione di cui al capo E delle Tabelle di Milano 2024 si statuisce come segue:
- per (figlio) 53 punti: 12 punti per l'età della vittima primaria al momento del Parte_1 fatto (71 anni), 24 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (30 anni), 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima in mancanza di allegazioni, (mancano certificati di residenza congruenti) 12 punti per la residualità affettiva rappresentata da 2 componenti residui del nucleo familiare (due figli,) (cfr certificato stato famiglia integrale , certificati di Persona_1 morte e all prod parte ricorrente giudizio ATP) 5 punti, Persona_7 Persona_8 per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazione e deduzioni idonee sostenere la particolare intensità della stessa;
ciò per un totale di € 207.283,00 (3.911,00 x 53). Tale somma va ridotta al 50 %: attesa la riconoscibilità della sola quota chances persa, per l'effetto si riconoscono €
103.641,50.
Passando all'esame della domanda iure hereditatis di risarcimento del danno terminale quale subito dalla vittima , giova osservare quanto segue: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio Persona_1 alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto:
"danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, (ud.
12/01/2023, dep. 16/02/2023 n.4998).
pagina 18 di 21 Ebbene, nel caso in esame risulta documentato che il per il periodo che andava dal ricovero del Per_1
04.12.2014 fino all'exitus, (avvenuto in data 13.12.2014), si trovava in condizioni di grave infermità. In particolare, dall'esame della cartella clinica risulta che il paziente è stato cosciente fino all'episodio lipotomico del 7/12; episodio a seguito del quale le sue condizioni sono scadute e non è più dato atto che egli fosse vigile. Per l'effetto in applicazione del punto C della relazione delle tabelle di Milano relativa al danno “terminale” esso è riconoscibile soltanto per quattro giorni. In particolare, occorre prendere in considerazione il periodo che va dal ricovero dal 4/12 al 7/12; dopo tale data, infatti, lo stato di non consapevolezza esclude la riconoscibilità del danno terminale e fonda la liquidazione in base alla sola ITT per ulteriori 5 giorni.
In punto di liquidazione si ritengono quindi riconoscibili € 3.000,00 per i primi 3 giorni (in assenza di allegazioni di procedure invasive e di peculiari sofferenze sopportate dalla vittima che trovino riscontro in cartella) ed € 1175,00 per il quarto giorno, oltre € 575,00 per i residui: per un totale di € 4750,00.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, si osserva come essa si basi sulla asserita cessazione forzata dell'attività svolta dall'impresa familiare e sulle conseguenze che essa ha comportato sul piano patrimoniale.
In merito si osserva, tuttavia, che il riconoscimento del danno da lucro cessante non può essere riconosciuto automaticamente: esso esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
serve al riguardo una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probalistica e non in termini di mera possibilità (cfr. tra le altre Cass. 5616 del 2018).
In particolare, il danno patrimoniale futuro va valutato su base prognostica e se il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, tuttavia, esse possono coprire solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito» (Cass. 21988/2019; Cass. 15737/2018;
Cass. 11361/2014). Ebbene, dalla disamina dell'istruttoria e della documentazione depositata, a fronte della richiesta di tale voce di danno, emerge che nulla è stato allegato e provato da parte ricorrente in punto di riduzione reddituale quale conseguenza della morte del de cuius. Non sono presenti, infatti, documenti che provano l'esercizio effettivo di una attività imprenditoriale, la sua esecuzione in forma di impresa familiare, la tipologia di oggetto di essa, l'eventuale reddito pregresso della stessa ed il suo eventuale reddito attuale.
pagina 19 di 21 Per l'effetto, atteso che oltre alla affermazione che dalla morte del padre “non aveva potuto più sostenere il carico del proprio lavoro” (affermazione che era stata oggetto di capo di prova testimoniale, capo non ammesso per il suo carattere generico e valutativo) è stato provato, la relativa domanda è da rigettare.
Sulla somma del risarcimento quale riconosciuta, poiché è espressa all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (13.12.2014) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) nonché, con riferimento alla fase di istruzione preventiva, in applicazione della corrispondente fascia 4 della tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022. Tuttavia, letta la sentenza delle SS. UU n. 32061/2022 esse vanno compensate nella misura di 1/3.
Le spese di CTU sono poste definitivamente ed integralmente a carico della . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione le domande di e condanna l' Parte_1 CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 108.391,5; sulle somme
[...] Parte_1 de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/12/2014) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Rigetta le residue domande attoree;
pagina 20 di 21 - Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1 procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 12.551,00 per compensi professionali, € 831,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico dell . Controparte_1
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Console
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Napoli, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13876/2023 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I e
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 3 aprile 2025
Il Giudice lette le note conclusionali pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13876/2023 promossa da:
(C.F.: , in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 unico del de cuius , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al Persona_1 presente atto, dall'Avv. Anna Sorrentino (C.F.: ), presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia in Volla (Na), alla Via P. Nenni n. 32.
ATTORE contro
, P. Iva rappresentata e difesa congiuntamente e Controparte_2 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Annalisa Intorcia (C.F.: e C.F._3 Per_2
(C.F. ) presso i quali elettivamente domicilia
[...] C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta per l'udienza del
03.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c ritualmente notificato in data 11.07.2023 alla Parte_1
, conveniva il predetto ente in giudizio al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della non corretta pagina 2 di 21 esecuzione della prestazione medico sanitaria che aveva provocato il decesso di suo padre Per_1
[...]
A sostegno delle proprie ragioni l'attore deduceva:
- che era erede unico di , deceduto in l 13.12.2014; Persona_1 CP_1
- che in data 04.12.2014 veniva trasportato tramite servizio “118” al P.S. Persona_1 dell'Ospedale S.M. Loreto di er “riferita perdita di conoscenza”; CP_1
- che veniva ricoverato in barella nel reparto di Medicina dove il medico di guardia, senza adoperarsi per alcun esame specifico, riportava in cartella “giunge in PS per referita crisi vagale secondarai ad improvvisa addominalgia”,
- che nonostante la continua sintomatologia dolorosa addominale lamentata dal paziente, i sanitari operanti non provvedevano a richiedere alcun approfondimento diagnostico dell'addome e si limitavano a somministrate antispastici;
- che in data 06.12.2014 (dopo 36 ore dal ricovero), veniva eseguita una ecografia addominale, la quale dava come esito: “Fegato ingrandito, ad ecostruttura grossolana. Vie biliari non dilatate. Colecisti a pareti ispessite con microcalcoli. Nulla di significativo a carico dei restanti organi addominali. Non liquido libero in addome”;
- che a distanza di 54 ore dall'ingresso in reparto, veniva effettuata una TAC del torace e dell'addome completo con mdc eseguita in regime di urgenza che rivelava “Dilatazione aneurismatica sottorenale di circa 9 cm a sx. Visibilità di falda fluida periepatica, perirenale dx e tra le anse con distorsione del ventaglio mesenteriale e in scavo pelvico. Dilatazione aneurismatica sovrarenale in regione intercavo-paraortica di circa 47 x 47 mm…”;
- che dopo 55 ore il veniva trasferito presso il reparto di Chirurgia Vascolare Per_1 dell'Ospedale San Giovanni Bosco per intervento chirurgico in emergenza, ove rimase fino al
13.12.2014 (data del decesso);
- che, pertanto, dalla narrazione della vicenda clinica emergevano evidenti profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' che avevano avuto in Controparte_3 cura il de cuius;
- che, in particolare, il decesso dello stesso risultava essere la conseguenza dalla insufficiente ed errata assistenza sanitaria ricevuta, (che, se correttamente e congruamente prestata, avrebbe verosimilmente e ragionevolmente evitato l'evento morte);
- che la sofferenza patita dal de cuius risultava essere oltre che fisica anche psichica, dato che dalla data del ricovero fino alla morte il era stato in pieno possesso delle sue facoltà Per_1 cognitive;
pagina 3 di 21 - che lo stesso istante, figlio del deceduto subiva una devastante sofferenza dovuta Per_1 all'improvvisa perdita del padre;
- che, inoltre, a seguito della morte del genitore l'istante non ha più potuto sostenere il carico del proprio lavoro presso la “società Iceberg snc”, attiva nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, gestita insieme al de cuius;
- che ravvisata la responsabilità dei sanitari della struttura sanitaria, l'istante, in data 12.07.2022, proponeva procedura per ATP ex art. 696 bis c.p.c., convenendo in giudizio l CP_1
;
[...]
- che la causa iscritta a ruolo generale del Tribunale di Napoli con numero di 14944/2022 veniva assegnata alla cognizione della scrivente, la quale disponeva la CTU richiesta nominando il collegio peritale composto dai Dottori e;
Persona_3 Persona_4
- che dall'elaborato peritale i C.C.T.T.U.U. nominati, eseguite le opportune indagini ed esaminata la documentazione in atti, accertavano che vi fossero profili di responsabilità a carico dei sanitari operanti presso la P.O del Loreto Nuovo.
Tanto premesso l'attore chiedeva nel presente giudizio, previo accertamento della responsabilità sanitaria della convenuta , di condannare la stessa al risarcimento CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, da quantificarsi sulla base dei criteri tabellari massimi (Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano) o diversa somma che sarà ritenuta congrua e di Giustizia. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Si costituiva, in data 29.11.2023, l' , la quale chiedeva: Controparte_1
- in via principale, valutando la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, previo mutamento del rito, rinviare la causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e disporre nuova CTU medica alla luce delle osservazioni critiche svolte nelle relazioni sanitarie del Dott. del Dott. Per_5
e in virtù dell'esame obiettivo della cartella clinica allegata in atti. All'esito, con Per_6 ordinanza, dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, in quanto nessuna colpa per la verificazione del danno può essere eventualmente imputata all' in Controparte_4 quanto, al di là della strumentazione diagnostica della struttura sanitaria in oggetto, la colpa dell'evento lesivo è da ricercare nel caso fortuito o nell'imprevedibilità del fatto – danno, stante anche il quadro clinico-diagnostico al momento dell'evento;
- in via gradata, in caso di non ammissione di nuova CTU, di respingere il ricorso ex art. 281 decies cpc;
- infine di condannare la parte attrice, o chi di ragione, alla rifusione delle spese di giustizia e con vittoria dei diritti ed onorari;
pagina 4 di 21 Disposto il mutamento del rito, depositate le note istruttorie, depositati i chiesti chiarimenti alla
CTU espletata in sede di ATP, all'udienza del 21.10.2024 raccolte le conclusioni delle parti il
Giudice pronunziava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 28994/2019),
l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. Ed infatti, la legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori.
Deve, pertanto richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità anteriore all'intervento normativo;
esso riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente. Tale arresto risultò il frutto della dialettica tra diverse ricostruzioni ermeneutiche. Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979).
Un secondo orientamento argomentava l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492;
14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non se ne dubitava la natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della pagina 5 di 21 prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085;
Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n.
13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza pagina 6 di 21 del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso
Cass. 28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997,
n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato pagina 7 di 21 sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita pagina 8 di 21 in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n.
9471, rel. , secondo cui si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e Parte_2 della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente.
La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del
''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007,
n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza
Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, pagina 9 di 21 tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova
''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore:
ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia Testimone_1 dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma
è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass.
13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n.
13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di pagina 10 di 21 imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la pagina 11 di 21 figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo pagina 12 di 21 diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n.
25288).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma del Collegio composto dal dott.ssa e dal dott. Persona_3
relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, Persona_4
è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- Il caso concerneva la lamentata responsabilità sanitaria dei medici del Presidio Ospedaliero S.
Maria di Loreto Nuovo – ASL , che ebbero in cura di , cui era CP_1 Persona_1 addebitato il suo decesso per inidonea gestione del dolore addominale;
- dalla documentazione sanitaria in atti risultava che alle ore 21.49 del 04.12.2012 il per Per_1 riferita perdita di coscienza, veniva trasportato mediante ambulanza 118 presso il P.S. del P.O. S.M. di Loreto Nuovo dove, alle ore 23.18, veniva ricoverato in barella con annotazione in cartella di
“riferita crisi vagale secondaria ed improvvisa ed addominalgia”. La sintomatologia, in assenza di approfondimenti strumentali, sembra sia persistita fino ad un aggravamento del 06.12.2014 quando veniva praticata una ecografia non dirimente e solo successivamente, stante l'ulteriore aggravamento nella nottata del 07.12.2014, veniva disposta in urgenza una TC torace – addome che metteva in evidenza una “ … falda fluida periepatica, perirenale dx e tra le anse con distorsione del ventaglio mesenteriale e in scavo pelvico. Dilatazione aneurismatica sovrarenale in regione intercavo-paraortica di circa 47 x 47 mm…”. Di qui si provvedeva al trasferimento presso la
Chirurgia Vascolare dell'Ospedale San Giovanni Bosco per intervento chirurgico in emergenza di riparazione dell'aneurisma rotto. Seguiva trasferimento in Rianimazione dove il paziente permaneva in gravissime condizioni fino al decesso avvenuto in data 13.12.2014.
- dalla attenta lettura della documentazione in atti emerge che il punto centrale di questa vicenda è certamente rappresentato dalla eventuale non corretta gestione del dolore addominale che affliggeva il e che lo costringeva a recarsi presso il Pronto Soccorso. Persona_1
- ed allora, deve osservarsi che in tutti i pazienti stabili di età maggiore di 50 anni con dolore addominale di causa incerta, bisogna escludere la presenza di un aneurisma dell'aorta addominale attraverso l'ecografia addominale o la TC addominale, per cui nel caso in esame è evidente come i sanitari del nosocomio napoletano, avrebbero dovuto gestire meglio il dolore addominale che affliggeva il attraverso l'esecuzione di una diagnostica strumentale di primo ed Per_1
pagina 13 di 21 eventualmente di secondo livello già in prima giornata. Si configura quindi un profilo di responsabilità che ha determinato una significativa perdita di chance
- sulla base di quanto esposto è quindi evidente che sussistono chiari profili di responsabilità a carico dei sanitari per non aver praticato tale esame in maniera tempestiva al il giorno del Per_1 ricovero ma soltanto il giorno successivo.
- ragionando ex ante il avrebbe dovuto essere sottoposto ad indagini diagnostiche complete Per_1 per stabilire la diagnosi di dolore addominale. La mancata esecuzione di una TC non ha consentito di porre diagnosi di fessurazione e successiva rottura aneurisma della aorta addominale;
infatti,
l'esecuzione di tale esame, condotto correttamente e tempestivamente, avrebbe consentito di visualizzare l'aneurisma nelle fasi iniziali della rottura, dato che è verosimile secondo il principio del
“più probabile che non” che il giorno del ricovero il presentasse soltanto una fissurazione Per_1 dell'aneurisma, che non aveva ancora determinato shock emorragico, tale quadro patologico, seppur grave presenta una mortalità inferiore a quella dovuta alla rottura con shock emorragico ed instabilità emodinamica (cfr. chiarimenti CTU pag 3 e CTU pag.10);
- l'attività chirurgica svolta è da considerarsi di media difficoltà per i tecnici del settore e che il decesso del paziente è conseguenza di responsabilità per mancata applicazione delle buone pratiche clinico-diagnostiche, avendo gli stessi eseguito in ritardo gli accertamenti (cfr. pag. 12 CTU).
- lo scorretto comportamento dei medici del PO SM di Loreto Nuovo, condizionante una chirurgia tardiva, ha determinato una perdita di chances per il paziente da potersi stimare certamente al di sopra del 50% .In conseguenza della tardiva diagnosi il quadro si aggravava diminuendo di fatto la possibilità di sopravvivenza all'intervento chirurgico che veniva condotto in emergenza in presenza di una grave condizione generale e locale con sangue libero in addome (aspirazione di circa 1 litro) ed ematoma retro-peritoneale e della doccia parietocolica (cfr. CTU pag. 12).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso che hanno prestato assistenza tecnico – medica Controparte_1 al Per_1
Tale danno riconosciuto a carico del è stato identificato dai CCTTUU quale “perdita di Persona_1 chances di sopravvivenza nel misura superiore al 50%”.
Secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime, invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso già Cass. Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28993, secondo cui: “L'ulteriore paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre pagina 14 di 21 che parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento.
L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928 e Cass. n. 3691/2018).
Ferme le coordinate ermeneutiche che precedono, la percentuale attribuita dai CCTTUU alla possibilità di sopravvivenza del , in mancanza della condotta lesiva, non deve indurre ad identificare Persona_1
l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno. La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione, superiore al 50%, attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata. Infatti “il fondamento della chance è distinto, e trae origine dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di chance ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass. 28993/2019). Il danno da perdita di chance di sopravvivenza, invece, è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr. Cass. 28993/2019).
Giova precisare, inoltre, che per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in pagina 15 di 21 termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di "incertezza eventistica", senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio, l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento. Circa la quantificazione del danno, la liquidazione correlata ad una perdita di chance propriamente intesa non può che essere effettuata in via equitativa, con una valutazione commisurata alla peculiarità del caso concreto, che tenga conto delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza (rispetto al quale il valore statistico-percentuale, ove accertabile, può costituire solo un criterio orientativo), mentre va sicuramente escluso il ricorso -anche mediato- ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea che, pur attenendo a danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante da perdita di chance (cfr. Cassazione civile sez. III - 26/06/2020, n. 12928). Se, difatti, in sede di accertamento del valore di una chance patrimoniale è spesso possibile il riferimento a valori oggettivi (il giudice amministrativo, in alcune sue passate decisioni, ha adottato il parametro del 10% del valore dell'appalto all'atto del riconoscimento di una perdita di chance di vittoria da parte dell'impresa illegittimamente esclusa), diverso sarà il criterio di liquidazione da adottare per la perdita di una chance a carattere non patrimoniale, rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo.
Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle Sezioni
Unite: Sez. U n. 26792 del 11/11/2008) dovrà attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (la sottrazione di un biglietto della lotteria appare irrilevante a fini risarcitori).
Con riferimento alla verifica dei requisiti di serietà, apprezzabilità e consistenza, cui è subordinata la risarcibilità della perdita di chance, essi, in raccordo ai canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, postulano una probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato (cfr. da ultimo T.A.R., Roma, sez. IV, 02/05/2022, n. 5398; per il Consiglio di Stato sez. V,
11/04/2022, n. 2709 è necessaria la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto). In particolare è stato chiarito come “la tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato e in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (così da ultimo T.A.R. ,
Roma , sez. I , 19/01/2022 , n. 591; conformi Tribunale , Torino , sez. III , 11/10/2021 , n. 4523). pagina 16 di 21 Tutto quanto innanzi chiarito, nel caso in esame attesi gli esiti dell'accertamento ed il grado di chance persa
(oltre il 50%) va riconosciuto il carattere di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza di (una migliore gestione del dolore addominale che affliggeva il Persona_1 Per_1 attraverso l'esecuzione di una diagnostica strumentale di primo ed eventualmente di secondo livello già nella prima giornata;
gestione che avrebbe consentito di effettuare una chirurgia per la rottura di aneurisma non tardiva così riducendo sensibilmente i rischi di decesso (cfr. CTU pag. 11 ). È evidente, pertanto, la serietà, consistenza ed attendibilità dell'assunto secondo cui, in un contesto siffatto, il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di essere sopravvivere.
Tutto quanto innanzi posto, atteso che a causa della inadeguata assistenza medica prestata dai sanitari di
P.O. S. Maria di Loreto Nuovo Riccardi RM ha subito una perdita di chances di sopravvivenza superiore al 50% e considerato che parte attrice spiegava anche domanda di risarcimento da perdita di chances di guarigione e sopravvivenza occorre procedere alla liquidazione dei danni richiesti in coerenza con quelli in concreto subiti ed accertati (cfr pag. 4 ricorso introduttivo).
Ebbene, parte attrice domandava, in primo luogo, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
danno azionato iure proprio, nella qualità di figlio del de cuius.
In particolare, tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. In merito è stato osservato come la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass.
21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 ; Cass
21230/2016, Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); e la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva.
pagina 17 di 21 Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e l'istante (figlio) in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato di famiglia storico, all prod ricorrente giudizio ATP).
Il danno è liquidato, in applicazione delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano, precisando quanto segue. In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, ai fini dei quali tenere conto sia delle circostanze obbiettive di cui agli altri parametri tabellari e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate. Atteso che sia le prove orali articolate dall' attore sia la documentazione depositata non sono in grado di incidere significativamente ed in termini di aumento rispetto ai parametri tabellari sulla valutazione di cui al capo E delle Tabelle di Milano 2024 si statuisce come segue:
- per (figlio) 53 punti: 12 punti per l'età della vittima primaria al momento del Parte_1 fatto (71 anni), 24 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (30 anni), 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima in mancanza di allegazioni, (mancano certificati di residenza congruenti) 12 punti per la residualità affettiva rappresentata da 2 componenti residui del nucleo familiare (due figli,) (cfr certificato stato famiglia integrale , certificati di Persona_1 morte e all prod parte ricorrente giudizio ATP) 5 punti, Persona_7 Persona_8 per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazione e deduzioni idonee sostenere la particolare intensità della stessa;
ciò per un totale di € 207.283,00 (3.911,00 x 53). Tale somma va ridotta al 50 %: attesa la riconoscibilità della sola quota chances persa, per l'effetto si riconoscono €
103.641,50.
Passando all'esame della domanda iure hereditatis di risarcimento del danno terminale quale subito dalla vittima , giova osservare quanto segue: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio Persona_1 alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto:
"danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, (ud.
12/01/2023, dep. 16/02/2023 n.4998).
pagina 18 di 21 Ebbene, nel caso in esame risulta documentato che il per il periodo che andava dal ricovero del Per_1
04.12.2014 fino all'exitus, (avvenuto in data 13.12.2014), si trovava in condizioni di grave infermità. In particolare, dall'esame della cartella clinica risulta che il paziente è stato cosciente fino all'episodio lipotomico del 7/12; episodio a seguito del quale le sue condizioni sono scadute e non è più dato atto che egli fosse vigile. Per l'effetto in applicazione del punto C della relazione delle tabelle di Milano relativa al danno “terminale” esso è riconoscibile soltanto per quattro giorni. In particolare, occorre prendere in considerazione il periodo che va dal ricovero dal 4/12 al 7/12; dopo tale data, infatti, lo stato di non consapevolezza esclude la riconoscibilità del danno terminale e fonda la liquidazione in base alla sola ITT per ulteriori 5 giorni.
In punto di liquidazione si ritengono quindi riconoscibili € 3.000,00 per i primi 3 giorni (in assenza di allegazioni di procedure invasive e di peculiari sofferenze sopportate dalla vittima che trovino riscontro in cartella) ed € 1175,00 per il quarto giorno, oltre € 575,00 per i residui: per un totale di € 4750,00.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, si osserva come essa si basi sulla asserita cessazione forzata dell'attività svolta dall'impresa familiare e sulle conseguenze che essa ha comportato sul piano patrimoniale.
In merito si osserva, tuttavia, che il riconoscimento del danno da lucro cessante non può essere riconosciuto automaticamente: esso esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
serve al riguardo una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probalistica e non in termini di mera possibilità (cfr. tra le altre Cass. 5616 del 2018).
In particolare, il danno patrimoniale futuro va valutato su base prognostica e se il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, tuttavia, esse possono coprire solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito» (Cass. 21988/2019; Cass. 15737/2018;
Cass. 11361/2014). Ebbene, dalla disamina dell'istruttoria e della documentazione depositata, a fronte della richiesta di tale voce di danno, emerge che nulla è stato allegato e provato da parte ricorrente in punto di riduzione reddituale quale conseguenza della morte del de cuius. Non sono presenti, infatti, documenti che provano l'esercizio effettivo di una attività imprenditoriale, la sua esecuzione in forma di impresa familiare, la tipologia di oggetto di essa, l'eventuale reddito pregresso della stessa ed il suo eventuale reddito attuale.
pagina 19 di 21 Per l'effetto, atteso che oltre alla affermazione che dalla morte del padre “non aveva potuto più sostenere il carico del proprio lavoro” (affermazione che era stata oggetto di capo di prova testimoniale, capo non ammesso per il suo carattere generico e valutativo) è stato provato, la relativa domanda è da rigettare.
Sulla somma del risarcimento quale riconosciuta, poiché è espressa all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (13.12.2014) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) nonché, con riferimento alla fase di istruzione preventiva, in applicazione della corrispondente fascia 4 della tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022. Tuttavia, letta la sentenza delle SS. UU n. 32061/2022 esse vanno compensate nella misura di 1/3.
Le spese di CTU sono poste definitivamente ed integralmente a carico della . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione le domande di e condanna l' Parte_1 CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 108.391,5; sulle somme
[...] Parte_1 de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/12/2014) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Rigetta le residue domande attoree;
pagina 20 di 21 - Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1 procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 12.551,00 per compensi professionali, € 831,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico dell . Controparte_1
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Console
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Napoli, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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