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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 7423/2024 del R.G.
Tra
nella qualità di genitori della minore Parte_1 Parte_2 Persona_1 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Anna D'Alise;
ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
I ricorrenti a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_2
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui avevano chiesto in favore
[...] della minore il riconoscimento dell'indennità di frequenza disciplinata dalla legge n. 289/90 - presentavano dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentavano nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione adeguata delle patologie da cui è affetta la minore così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta.
L' si è costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_2 supplemento di indagine, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la minore, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie.
Il CTU ha in particolare esposto nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP per quanto attiene all'esame obiettivo: “soggetto in discrete condizioni di nutrizione e di sanguificazione, masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Stazioni linfonodali non palpabili nelle comuni sedi di repere. Pesa 29 kg ed è alta 1,55 mt. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato e distribuito.
Capo e collo: a normale conformazione. Facies composita. Tiroide non palpabile nelle comuni sedi di repere. Bocca: lingua umida e rosea. Dentatura efficiente. Cute: di colorito roseo. Mucose visibili rosee e normoirrorate. Torace: nulla di rilevante. Cuore e vasi: nulla di rilevante. Apparato osteoarticolare. deambula in modo armonico e riesce ad eseguire i cambi posturali in piena autonomia. Non si apprezzano difficoltà nel mantenimento protratto della stazione eretta. Sistema
1 nervoso: nulla di rilevante. : ordinata nell'aspetto e nel vestire. Non si apprezzano alterazioni CP_2 comportamentali né alterazioni del tono dell'umore. Collaborante, risponde in modo corretto alle domande poste dallo scrivente conformemente alla sua età. Buone le capacità di calcolo;
discreta la lettura;
eloquio fluido e comprensibile. Organi di senso: ode la voce alla normale distanza interlocutoria. Il visus è corretto per gli spostamenti in ambulatorio.”
Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “LA
DIAGNOSI
Minore di 13 anni, affetto da seguenti minorazioni:
- disturbo misto delle capacità scolastiche con livello cognitivo nella norma.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Nell'elaborato peritale versato in atti conclusi la discussione medico-legale negando il presupposto sanitario utile alla conferma dei benefici di cui alla legge 289/90 sulla scorta dei seguenti elementi:
“La piccola è affetta da disturbo misto delle capacità scolastiche con livello cognitivo nella Per_1 norma.
Questo disturbo non consente l'attribuzione dell'indennità di frequenza perché:
-non risulta frequentato alcun centro convenzionato specializzato nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Il centro che frequenta (v. Per_1 certificato del 17-10-2023) è per l'appunto privato non convenzionato.
-Il disturbo di SS non è equiparabile a quanto indicato dal testo di legge, ovvero minori che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Prova indiretta di questo assunto è ricavato dal fatto che la minore non ha il sostegno scolastico e si attiene unicamente ad un piano didattico personalizzato. Il piano didattico personalizzato, poi, nasce con il preciso intento di colmare il gap nell'apprendimento; questa esigenza didattica rende i contenuti scolastici conforme alle esigenze peculiari del minore.
Orbene la presenza dello stesso scongiura proprio la situazione prevista dalla normativa vigente per concedere l'indennità di frequenza e cioè: che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Per tutti i motivi di cui sopra non sussistono gli estremi per riconoscere l'indennità di frequenza”.
Le note del dottor non mi permisero di modificare il giudizio di cui alla bozza di relazione, Per_3 difatti replicai a tali osservazioni nel modo seguente: “La documentazione aggiuntiva non fa altro che confermare che la minore esegua un PDP (Piano Didattico Personalizzato) come ovvia conseguenza del disturbo misto di partenza. Non frequenta un centro riabilitativo pubblico, ma una struttura privata senza che alcuno specialista (di ente pubblico) abbia avvallato o autorizzato siffatta frequenza. Si confermano i precedenti di cui alla visita: ha mostrato discrete capacità di Per_1 calcolo e di lettura, l'eloquio è fluido e comprensibile ed è una bambina per nulla timida ma disponibile al colloquio e socievole nei confronti dell'esaminatore. La relazione scolastica del docente mette a nudo la situazione: la bambina ha delle difficoltà congrue con il PDP, ma non necessita di alcun ulteriore trattamento riabilitativo”.
La nuova documentazione medica versata in atti, poi, nulla aggiunge rispetto alle considerazioni di cui all'elaborato versato in atti.
Merita unicamente un focus la relazione del 29-5-2024.
In premessa vi sono delle criticità:
a) non vi è nessuna firma e timbro del medico che sottoscrive il certificato;
2 b) lascia perplessi che è stato prescritto un trattamento n.d. (natura da definire) per 180 giorni una volta a settimana.
Diventa lecito domandarsi: se non si conosce il tipo di trattamento riabilitativo da eseguire vuol dire che si ha a che fare con un quadro clinico sfumato ed inconciliabile con il riconoscimento della prestazione di cui alla legge 289/90.
In conclusione non essendo rilevante sotto il profilo medico legale né la documentazione medica versata in atti né le osservazioni di cui al ricorso in opposizione si ribadisce il concetto di cui all'ATP: un soggetto che ha un PDP, ai sensi della legge 170, è un soggetto a cui sono stati dati mezzi compensativi il cui preciso scopo è ridurre il gap di apprendimento ed evitare di giungere alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (di cui alla legge 289/90).
Del resto, lo scrivente casi analoghi li ha conclusi in modo analogo quindi, applicando anche il concetto di riproducibilità statistica del fenomeno, mi vedo costretto a confermare le conclusioni di cui sopra”.
Pertanto dalle conclusioni del CTU emerge che non sussiste il requisito sanitario per fruire dell'indennità di frequenza.
Le valutazioni e conclusioni di natura medica cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da Persona_2 separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate Persona_2 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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