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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/12/2024, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3730/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Somaglino Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Somaglino Massimo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia , nata in data [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno convissuto more uxorio dal 2017 al giugno 2024 quando hanno interrotto la loro relazione;
sono ora addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. l'affidamento della figlia minore sarà condiviso con collocazione prevalente presso Per_1 la Madre e la Figlia manterrà la residenza anagrafica presso la Madre;
2. la casa familiare, di proprietà materna, resta esclusivamente assegnata alla Madre anche in funzione della residenza anagrafica della Figlia;
3. il Padre terrà con sé la Figlia liberamente, in accordo con la Madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, indicando il seguente sistema di gestione della minore:
- i genitori trascorreranno con la bambina fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 19,30;
- nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia indicativamente due giorni dopo la scuola, da concordarsi tenuto conto degli impegni lavorativi dei Genitori, tenendola con sé dall'uscita dell'istituto scolastico con pernottamento presso il Padre e curando l'accompagnamento della Figlia a scuola;
nella settimana in cui la minore starà con il padre nel week end lo stesso potrà
pagina 2 di 3 vederla tenendola con sé per una sera che i Genitori si riservano di concordare tenuto conto dei rispettivi impegni professionali e soprattutto degli impegni anche scolastici e sportivi della Figlia, dall'uscita dell'istituto scolastico sino alle ore 21,00, curando l'accompagnamento a casa della madre;
- durante le vacanze natalizie indicativamente per sette giorni consecutivi ad anni alterni comprendenti un anno il periodo dal 25 dicembre mattina fino al 31 dicembre mattina e l'anno successivo dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio ore 20,30 sempre con presa ed accompagnamento presso l'abitazione materna. La minore trascorrerà la sera del 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale così da vivere la festività con entrambi i genitori;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive due settimane anche consecutive con il padre in periodo da concordarsi di volta in volta;
- le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) in alternanza con entrambi i genitori;
- i Genitori si impegnano altresì a darsi reciprocamente comunicazione del luogo ove trascorreranno i periodi di vacanza con la Figlia, indicandone il recapito, ed entrambi potranno sentirli telefonicamente durante i soggiorni presso l'altro genitore, che si impegna ad essere reperibile, nonchè provvederanno a curare l'esecuzione dei compiti scolastici nel periodo trascorso con la Figlia;
4. ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario e diretto della figlia quando l'avrà con sé e il Padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € trecento,00 mediante bonifico sul conto corrente dalla medesima indicato, entro il giorno
05 di ogni mese. Il contributo al mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. le spese straordinarie in favore della minore (mediche, scolastiche, prescuola, mensa, centro estivo, ludico sportive) saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
6. si dà atto che i genitori sin d'ora autorizzano il rinnovo dei documenti d'identità della Figlia minore anche per l'espatrio.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3730/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Somaglino Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Somaglino Massimo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia , nata in data [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno convissuto more uxorio dal 2017 al giugno 2024 quando hanno interrotto la loro relazione;
sono ora addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. l'affidamento della figlia minore sarà condiviso con collocazione prevalente presso Per_1 la Madre e la Figlia manterrà la residenza anagrafica presso la Madre;
2. la casa familiare, di proprietà materna, resta esclusivamente assegnata alla Madre anche in funzione della residenza anagrafica della Figlia;
3. il Padre terrà con sé la Figlia liberamente, in accordo con la Madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, indicando il seguente sistema di gestione della minore:
- i genitori trascorreranno con la bambina fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 19,30;
- nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia indicativamente due giorni dopo la scuola, da concordarsi tenuto conto degli impegni lavorativi dei Genitori, tenendola con sé dall'uscita dell'istituto scolastico con pernottamento presso il Padre e curando l'accompagnamento della Figlia a scuola;
nella settimana in cui la minore starà con il padre nel week end lo stesso potrà
pagina 2 di 3 vederla tenendola con sé per una sera che i Genitori si riservano di concordare tenuto conto dei rispettivi impegni professionali e soprattutto degli impegni anche scolastici e sportivi della Figlia, dall'uscita dell'istituto scolastico sino alle ore 21,00, curando l'accompagnamento a casa della madre;
- durante le vacanze natalizie indicativamente per sette giorni consecutivi ad anni alterni comprendenti un anno il periodo dal 25 dicembre mattina fino al 31 dicembre mattina e l'anno successivo dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio ore 20,30 sempre con presa ed accompagnamento presso l'abitazione materna. La minore trascorrerà la sera del 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale così da vivere la festività con entrambi i genitori;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive due settimane anche consecutive con il padre in periodo da concordarsi di volta in volta;
- le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) in alternanza con entrambi i genitori;
- i Genitori si impegnano altresì a darsi reciprocamente comunicazione del luogo ove trascorreranno i periodi di vacanza con la Figlia, indicandone il recapito, ed entrambi potranno sentirli telefonicamente durante i soggiorni presso l'altro genitore, che si impegna ad essere reperibile, nonchè provvederanno a curare l'esecuzione dei compiti scolastici nel periodo trascorso con la Figlia;
4. ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario e diretto della figlia quando l'avrà con sé e il Padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € trecento,00 mediante bonifico sul conto corrente dalla medesima indicato, entro il giorno
05 di ogni mese. Il contributo al mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. le spese straordinarie in favore della minore (mediche, scolastiche, prescuola, mensa, centro estivo, ludico sportive) saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
6. si dà atto che i genitori sin d'ora autorizzano il rinnovo dei documenti d'identità della Figlia minore anche per l'espatrio.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3