Articolo 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 24
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 febbraio 1994
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Versione
25 luglio 1996
Art. 3. 1. Gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 69 del 1 settembre 1992. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 luglio 1996 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1996, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi), nella parte in cui non prevede l'applicazione della disposizione di cui al primo comma dello stesso articolo anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56-bis, quarta serie speciale, del 17 luglio 1990".
Entrata in vigore il 25 luglio 1996
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