Articolo 1 della Legge 24 ottobre 1962, n. 1553
Articolo 2
Versione
29 novembre 1962
Art. 1.
La disposizione dell' articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42 , si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 41 maggio 1922, n. 627, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte.
Entrata in vigore il 29 novembre 1962