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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714/2023 R.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 15.9.1983, CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Matteo Benedetti C.F._1
E
n. a Lanciano il 7.9.1983, CF Parte_2
, difesa dall'Avv. Emidio Grumelli C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alla Istanza per conclusioni congiunte depositate il 9.12.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 9.1.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nella istanza per conclusioni congiunte depositata il 9.12.2024, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 714/2023 R.G., così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Lanciano il 31.8.2014 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale
Comune (Anno 2014 n. 54 - Parte II – Serie A Ufficio 1);
Conferma l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Per_2 nell'abitazione sita in Lanciano alla Piazza Eraldo Miscia n. 13;
Il padre eserciterà il diritto di visita per tre fine settimana consecutivi al mese (i primi tre del mese salvo diverso accordo tra le parti): dalle ore 16.00 del venerdì pomeriggio alle ore 21.30 della domenica sera, con pernottamento a Teramo presso l'abitazione di residenza del padre. Nei mesi in cui ci sono cinque fine settimana, le figlie staranno per i primi due fine settimana con il padre, il terzo con la madre, il quarto con il padre e il quinto con la madre.
Per quanto concerne le vacanze estive, le figlie trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre, il quale comunicherà alla ex coniuge la destinazione della vacanza, ovvero l'indirizzo esatto dell'alloggio dove porterà le figlie in vacanza. Le due settimane di vacanza andranno concordate annualmente, tenendo conto delle ferie di entrambi i coniugi.
Per le festività natalizie le figlie trascorreranno una settimana con il padre ed una con la madre. Un anno la settimana comprenderà il
Natale e S. FA e l'anno successivo il Capodanno e l'Epifania e così ad anni alterni.
Per le festività pasquali le figlie trascorreranno il giorno di sabato santo e di Pasqua con il padre ed il lunedì di Pasqua con la madre;
per gli anni successivi si alterneranno.
Le figlie potranno condividere il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori presso l'abitazione della coniuge o in altro luogo previamente concordato. I coniugi si impegnano, altresì, a far mantenere ai figli un rapporto costante con i nonni materni e paterni.
Sarà cura di ciascun genitore, nei periodi in cui ha le figlie con sé, informare l'altro genitore sulle condizioni di salute delle medesime e, senza ritardo, su ogni problema di particolare importanza che le riguardi.
A titolo di mantenimento di entrambe le figlie minori Parte_1
corrisponderà la somma mensile di euro 500,00 (euro
[...]
250,00 per ciascuna figlia) a . Le suddette Parte_2 somme saranno rivalutate, automaticamente e senza necessità di preventiva richiesta, ogni anno in base agli indici ISTAT.
L'assegno unico universale resta assegnato ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Il versamento dell'assegno di mantenimento verrà effettuato entro e non oltre il giorno 27 di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ed Parte_2 identificato dal seguente IBAN: [...].
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra gli ex coniugi così come individuate in base al protocollo del CNF adottato il
29.11.2017, a cui ha aderito anche il Tribunale di Lanciano e al quale ci si riporta integralmente.
rinuncia definitivamente all'assegno di Parte_2 mantenimento per se stessa, essendo economicamente autosufficiente e comunque in grado di reperire un'occupazione che le consente una piena autonomia reddituale, e dichiara di non avere più nulla a pretendere da a titolo di mantenimento Pt_1 per se stessa.
si impegna a corrispondere a la complessiva Pt_1 Parte_2 somma di euro 2.622,00 a titolo di rimborso delle spese legali di cui all'ordinanza della Corte d'Appello di L'Aquila del 12.3.2024
n°3/2024 RGVG ed euro 222,00 a titolo di rimborso del 50% dell'assegno unico di dicembre 2023) mediante versamento di euro
100,00 mensili sino al saldo. Le parti espressamente prevedono che, in caso di omesso o ritardato pagamento delle rate come sopra individuate ì, vi sarà l'automatica decadenza del beneficio del termine e dovrà versare il residuo dovuto in un'unica Pt_1 soluzione.
Le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e rinnovo del passaporto e/o di documento valido per l'espatrio.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 10.1.2025 Il Presidente Massimo Canosa