Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 430/2024 RGA avverso la sentenza n. 143/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 13.02.2024 e pubblicata il 27.02.2024 , non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale;
posta in discussione all'udienza del 30/01/2025; promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro Carrano ed elett.te dom.to soltanto per la seguente procedura al Corso Sforza nr.
48 “ Palazzo Tarlazzi” in Cotignola (Ra); appellante;
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege presso i relativi uffici siti in Bologna (BO); appellato;
, ai sensi dell'art. 1 comma 3 Parte_2
D.L.22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2
società del gruppo , (C.F. , in persona del
[...] CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Landi, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Salerno (SA); appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è esaustivamente riassunta nella gravata sentenza ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato il 14.12.21
ricorreva al Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, Parte_1 chiedendo che fosse annullata la cartella esattoriale n. 020 2019 0027551833000, notificatagli il 22.11.2022, con la quale gli era stato intimato di pagare la somma di €.
9.258,98 in ragione dell'omesso pagamento di una sanzione amministrativa irrogatagli con ordinanza-ingiunzione per asserite violazioni da lui commesse in materia di lavoro.
Affermava in particolare che: 1) l'illecito sanzionato aveva come presupposto, erroneo, la sussistenza di un rapporto di lavoro con che non era mai stato Parte_3 suo dipendente e col quale si era solo limitato ad avere un colloquio di lavoro;
2) nel procedimento amministrativo l aveva violato sia l'art. Controparte_3
18 L. n. 689/81, non avendo disposto la sua audizione, sia l'art. 14 della stessa legge, non avendo compiuto la contestazione dell'illecito nel termine previsto;
3) era comunque nulla la notificazione della cartella esattoriale perché compiuta a mezzo di posta privata.
Si costituiva in giudizio l di Bologna chiedendo il Controparte_3 rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) l'ordinanza ingiunzione n. 919/12/16, sul cui omesso pagamento era fondata la cartella esattoriale opposta, era stata notificata all'opponente il 4.1.2017 e non era stata opposta: divenuta definitiva, erano inammissibili i motivi di opposizione relativi alla sua illegittimità; 2) nessuna legittimazione aveva invece in relazione alla notificazione della cartella esattoriale, di competenza dell . Parte_2
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo anch'essa Parte_2 il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1)
l'opposizione era volta a lamentare vizi formali della cartella esattoriale e doveva essere compiuta nelle forme e nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., il che non era avvenuto nel caso di specie, essendo stata compiuta tardivamente, oltre il termine previsto dalla citata norma;
2) difettava di legittimazione in relazione ai motivi di opposizione relativi alla legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, di competenza dell Controparte_3
; 3) in ogni caso, la cartella esattoriale era stata validamente notificata poiché
[...]
Nexive-TNT, che l'aveva compiuta, era munito di licenza per l'esercizio dell'attività postale fin dal 2003 e dunque legittimamente l' si era avvalsa del suo servizio per Pt_2 notificare la cartella. (…)”. Il Tribunale di Bologna, istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, ha definito la vertenza con la sentenza n. 143/2024 R.S., così statuendo: “(…)
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la cartella esattoriale opposta;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore Parte_1 dell' di Bologna e dell' Controparte_3 Parte_2
che liquida - per ciascuna difesa - in complessivi €. 2.108,00 per compenso,
[...] oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute;
(…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, ha condiviso le eccezioni di tardività/inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, innanzi riepilogate, in relazione a tutte le doglianze dell'allora ricorrente.
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, il sig. ha spiegato appello Parte_1 nei confronti della predetta sentenza chiedendo che questa Corte voglia: “(…) In via pregiudiziale e cautelare , sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
b) In via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Bologna nr. 143/202 4 nei termini sopraindicati;
per l'effetto accogliere il ricorso di prime cure , relativamente alle domande ivi formulate . Con condanna alle spese e compensi di lite , oltre spese generali , IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, relativamente al primo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. (…)”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno appellante ha formulato un unico motivo di impugnazione- rubricato “A -ERRATA VALUTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DI PARTE RICORRENTE ED ERRATA VALUTAZIONE DELLA
RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO”, con cui ha censurato la sentenza appellata per aver ritenuto tardive ed inammissibili le proprie doglianze non considerando il fatto che egli aveva spiegato rituale opposizione nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n. 919/12/16 notificata nei suoi confronti il 4.1.2017 con ricorso al Comitato Part regionale dell , nei disposti termini di legge, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004 notificato a mezzo PEC in data 02.02.2017 e rimasto senza seguito “atteso che alcuna comunicazione attestante la conferma della sanzione e/o la rideterminazione dell'importo della suindicata ingiunzione impugnata risultava mai pervenuta al ricorrente” ed al suo legale. Tale ricorso amministrativo, “ascrivibile ai ricorsi gerarchici impropri”, in tesi di parte appellante, avrebbe sospeso ex lege i termini di ricorso giurisdizionale sino ad una esplicita comunicazione dell'esito di tale impugnazione, mai pervenuta, il che renderebbe ammissibili le censure mosse dall'allora ricorrente alla Part pretesa creditoria dell . L'appello, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, risulta esser stato ritualmente notificato alle parti appellate (cfr. produzione telematica del 26/07/2024).
L ritualmente costituitasi in giudizio, in via Parte_2 preliminare, ha eccepito la “formazione del giudicato relativamente alla correttezza della notifica della cartella di pagamento”, con valore assorbente di ogni censura riguardante il proprio operato;
nel merito, ha poi contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) 1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione;
2) nel merito rigettare l'appello; 3) con vittoria di spese e compenso legale”. Part L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito che “Il motivo di appello” ex adverso proposto, sarebbe “inammissibile in quanto tardivo e non provato”, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) respingere il gravame e la istanza cautelare e confermare la impugnata sentenza. Con vittoria delle spese”. L'inibitoria proposta dall'odierno appellante, trattata all'udienza del 26/09/2024, è stata rigettata con ordinanza emessa in pari data, in quanto inammissibile e manifestamente infondata.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso per tardività l'eccezione di nullità della notificazione della cartella esattoriale impugnata, accertatone, per l'effetto, la ritualità. Sul punto, il Tribunale di Bologna nella gravata sentenza ha osservato: “(…) Deve anzitutto essere rigettata la domanda relativa alla nullità della notificazione della cartella esattoriale, avvenuta il 22.11.2021, perché compiuta a mezzo di soggetto non abilitato.
Tale motivo di opposizione attiene alla legittimità formale di un atto esecutivo, la cartella esattoriale, o meglio la sua notificazione, e dunque integra un'opposizione agli atti esecutivi, consentita ex art. 24/6 D.l.vo n. 46/99 per il quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” ed ex art. 29/2 del medesimo decreto per il quale “alle entrate indicate nel comma 1 (e dunque anche quelle non tributarie) non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Poiché infatti il citato art. 57 del d.p.r. n. 602/73, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni ex art. 615
c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, né quelle ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, deve ritenersi a contrario che in relazione alla riscossione dei crediti contributivi, e cioè non tributari, le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618-bis c.p.c. siano consentite secondo le regole generali (così Cass. civ., sez. lav., n. 21863/04).
Se così è, le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617/2 c.p.c.
Nel caso di specie l'opponente avrebbe quindi dovuto svolgere l'opposizione relativa alla nullità della notificazione entro venti giorni dalla notificazione stessa.
Poiché è pacifico che la cartella è stata notificata il 22.11.2021 (così afferma lo stesso opponente nel ricorso) e il giudizio è stato introdotto il 14.12.2021, in relazione a tale domanda l'opposizione deve ritenersi tardiva”. Questi passaggi argomentativi della gravata sentenza, costituenti un'autonoma statuizione, non sono stati oggetto di specifica impugnazione e, pertanto, si deve ritenere che sugli stessi si sia formato il c.d. “giudicato interno”. Ed invero, l'odierno appellante, come già evidenziato, ha articolato la propria impugnazione in un unico motivo di appello, rubricato “A-ERRATA VALUTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARTE RICORRENTE ED ERRATA VALUTAZIONE
DELLA RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO”, nel quale ha mosso censure esclusivamente riconducibili alla legittimità della pretesa creditoria avanzata dall'Ente Impositore.
Di contro, l'articolazione del punto C. dei motivi di appello, rubricato dall'appellante
“REITERAZIONI DELLE ECCEZIONI E DIFESE SVOLTE IN PRIMO GRADO”, risulta essere generica e non “chiara, sintetica e specifica” come prescritto dall'art. 434 c.p.c., ai sensi del quale: “(…) l'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare […], in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Se l'appellante avesse voluto sottoporre al riesame di questa Corte di Appello la questione relativa alla presunta illegittimità della notifica della cartella di pagamento avvenuta il
22.11.2021, avrebbe dovuto, ai sensi del su citato art. 434 c.p.c. indicare espressamente il capo della sentenza impugnata concernente tale questione e i motivi per cui ne chiedeva la riforma e non riportarsi semplicemente alle argomentazioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Bologna sez. lavoro.
Ciò significa che il punto C. dei motivi di appello non è sufficiente ad impugnare il capo della decisione del Giudice di prime cure circa la legittimità della notifica della cartella di pagamento opposta con conseguente acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c. e formazione del giudicato sul punto.
Quanto, poi, al merito dell'impugnazione - fondata effettivamente su un fatto già allegato nel libello introduttivo del giudizio e non valutato dal Giudice a quo, con sua conseguente ammissibilità - va osservato che il ricorso ex art. 17 D. Lgs. 124/04 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 919/12/16 davanti al , proposto Parte_5 dall'odierno appellante mediante atto notificato alla DTL di Bologna a mezzo pec in data
02.02.2017 (cfr. doc. 5 fasc. di primo grado di parte appellante), deve intendersi esser stato rigettato secondo il meccanismo del c.d. silenzio rigetto e, in ogni caso, lo stesso non sospendeva i termini per proporre ricorso all'autorità giudiziaria tenuto conto del testo della norma vigente ratione temporis.
Ed invero, l'art. 17 citato, rubricato “Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro”, nel testo in vigore dal 24/09/2015, così come modificato dal Decreto legislativo 14/09/2015
n. 149, articolo 11, così recita: “ (…) 1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell' , che la presiede, dal direttore CP_3 Controparte_1 dell' e dal direttore dell' del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato CP_4 CP_5 competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell' e gli Controparte_1 atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell' e sono decisi, con CP_3 provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell' . Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il CP_3 ricorso si intende respinto”.
Stando così le cose, la sentenza gravata appare corretta e meritevole di conferma anche nella parte in cui si afferma che: << (…) Quanto poi al merito della pretesa creditoria, che invece integra un'opposizione ex art. 615 c.p.c., controvertendosi sulla sussistenza della pretesa sanzionatoria del locale , anche le Controparte_3 relative domande sono tardive.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “l'opposizione alla cartella esattoriale può avere funzione recuperatoria e, pertanto, consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso l'atto presupposto solo allorché la cartella sia stata effettivamente il primo atto attraverso cui l'interessato è venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria. Sotto questo profilo, la rituale notificazione a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza - ingiunzione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18 attestata dai rispettivi avvisi di ricevimento, implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato” (così Cass. civ., III, n. 3318/21; per tutte Cass. civ., SS. UU., n. 22080/17).
Nel caso in esame l'ordinanza-ingiunzione posta a base della cartella esattoriale è stata notificata il 4.1.2017 (documento n. 2 di parte resistente) e non è stata opposta”, va precisato giudizialmente mentre la relativa opposizione ex art. 17 D. Lgs. 124/04 deve intendersi esser stata respinta, “dunque la presente opposizione non svolge alcuna funzione recuperatoria rispetto a un'omessa notifica dell'ordinanza-ingiunzione che - al contrario – è stata notificata.
Nessuna doglianza può quindi far valere l'opponente in relazione alla fondatezza della pretesa sanzionatoria dell' e alla regolarità del relativo Controparte_3 procedimento.
Inoltre, le ulteriori difese da lui svolte per la prima volta nelle note del 22.10.2022 – relative alla prescrizione del credito e all'omessa indicazione nella cartella esattoriale degli oneri di riscossione – sono tardive e, come tali, inammissibili. L'opposizione deve essere interamente rigettata”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, così come innanzi puntualizzate, apparendo immuni da vizi logico-giuridici e risultando suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (puntualmente citata nella gravata sentenza), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni aspetto dedotto in causa, l'appello va respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014
e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi compiuti nell'interesse delle parti appellate e la ripetitività delle difese svolte).
In ragione delle autocertificate condizioni reddituali dell'appellante non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, confermando integralmente la gravata sentenza;
- condanna il sig. al pagamento delle spese del grado che si liquidano, Parte_1 in favore di ciascuna parte appellata, nella somma di euro 1.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 30.01.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini